Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2001, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 009 2 1 /20 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SURREM Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 7661/98 - Rel. Consigliere Cron.1887 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere- Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere- Ud.23/10/00 Consigliere-Dott. Florindo MINICHIELLO CORTE SUPREVA CASSAZIONE UFFICIO CONE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig.. 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 23 GEN. 2001 IL CANCELLIERE SALA LINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO LIRE 3000 CANCELLERIA SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CG575319
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Rilasciata copia legale al Sig. CABIBBO presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, per diritti L. -9 FEB, 2001- 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS IL CANCELLIERE CARLO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, DI LULLO MICHELE, giusta 4345 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale delega in calce alla copia notificata del ricorso;
al Sig. NPS -- resistente con mandato per diritti L. 6 MAR. 2001 avverso la sentenza n. 230/97 del Tribunale di MODENA, IL CANCELLIERE depositata il 14/05/97 R.G.N. 231/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10 aprile 1997 il Tribunale di Modena, pronunciando in grado di appello sulla domanda proposta da IN SA, condannava l'INPS al pagamento dell'integrazione al minimo sulla pensione spettante all'assicurata, con rivalutazione ed interessi fino al 31 dicembre 1991 e successivamente con rivalutazione detratti gli interessi;
dichiarava estinto il giudizio con riguardo al diritto di conservazione dell'importo del trattamento integrato al minimo alla data del 30 settembre 1983, con compensazione delle spese processuali. Avverso questa sentenza IN SA propone ricorso per cassazione con due motivi. L'INPS si è costituito con il deposito di procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dei commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e del d.l. 28 marzo 1997 n.79, convertito in legge 28 maggio 1997 n.140, quale jus superveniens, in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24, e 38 Cost, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod.proc.civ. La parte ricorrente censura la statuizione di estinzione del giudizio sulla domanda relativa alla c.d. cristallizzazione deducendo l'illegittimità costituzionale delle richiamate disposizioni della legge n.662 del 1996 e della legge n.140 del 1997, sotto i seguenti profili:
3 - l'estinzione del giudizio con compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi nega alla parte interessata la possibilità di accertare l'entità del proprio diritto, con violazione dell'art.24 Cost;
la sottrazione al giudice naturale della componente accessoria e conseguenziale della controversia contrasta con l'art.36 Cost. per la perdita certa delle spese già affrontate e dei corrispettivi delle prestazioni professionali dovute al difensore;
il mancato pagamento degli accessori di legge sulle somme maturate per differenze della prestazione pensionistica si traduce, in relazione al tempo intercorso, in un'obiettiva decurtazione della prestazione, priva di giustificazione, in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.; -mediante la previsione del pagamento prima attraverso titoli di Stato ed ora in valuta, ma in più soluzioni, viene di fatto sancito un forzoso rateizzo in relazione a prestazione di natura alimentare ed a soggetti già di per sé svantaggiati, in violazione dell'art.38 Cost. Le censure appaiono infondate, alla luce dei principi recentemente enunciati con la sentenza n.310 del 20 luglio 2000 della Corte Costituzionale, che ha già deciso sugli stessi dubbi di incostituzionalità oggi prospettati. Detta pronuncia ha rilevato il carattere prioritario dell'esame della questione relativa alla norma che impone la declaratoria di estinzione dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese tra le parti;
infatti solo 4 la caducazione di tale norma potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità costituzionale delle altre, considerato che l'infondatezza delle relative censure precluderebbe, con la dichiarazione di estinzione di ufficio dei suddetti giudizi, qualsiasi esame nel merito e quindi la pronuncia di sentenze di condanna aventi un contenuto rispetto al quale si profili ostativo il dettato delle altre norme oggetto di censura. Ciò posto, la questione relativa alla disciplina processuale dei giudizi pendenti appare manifestamente infondata, in quanto -come ha osservato la citata sentenza della Corte Costituzionale- la normativa in questione non si traduce in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma attua una nuova disciplina del rapporto, tale da far venir meno le basi del precedente contenzioso attraverso la realizzazione nella misura e con le modalità ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle circostanze- le pretese fatte valere dagli interessati. Non contrasta poi con i parametri costituzionali, in relazione ai principi di tutela del diritto di difesa e di esercizio dell'attività giurisdizionale, la previsione della compensazione delle spese di lite, dato che l'assetto degli interessi in conflitto deriva da una fonte normativa, sicché in tale situazione (non assimilabile ad una comune cessazione della materia del contendere) il giudice neppure astrattamente sarebbe in grado di 5 affermare la soccombenza virtuale e di tenerne conto ai fini della condanna alla rifusione delle spese processuali. Le altre questioni di costituzionalità appaiono inammissibili per quanto si è sopra osservato. Il secondo motivo, con la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 6 della legge 30 dicembre 1991 n.412, in relazione all'art. 360 n.3 cod.proc.civ., investe la statuizione relativa all'attribuzione della rivalutazione e degli interessi sui ratei di integrazione al minimo maturati fino al 30 settembre 1983 limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 1991, e solo della rivalutazione, detratti gli interessi, per il periodo successivo. La ricorrente deduce che il cumulo di rivalutazione ed interessi doveva ritenersi protratto fino alla cessazione della mora dell'ente debitore, perché solo per cadenze periodiche che nascono dal 1 gennaio 1992 l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito per la diminuzione di valore del credito. Il motivo merita accoglimento, perché con la decisione impugnata il Tribunale ha erroneamente applicato al credito in questione (relativo solo a ratei della prestazione maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n.412) la disciplina posta dall'art. 16, comma sesto, della stessa legge, in base alla quale l'importo degli interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti per rivalutazione monetaria. Questa norma, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte (dopo l'intervento delle Sezioni Unite con sentenza n.5895 del 26 giugno 1996) trova applicazione solo per i casi in cui la fattispecie produttiva della mora dell'ente previdenziale sia venuta a compimento dopo il 31 dicembre 1991; i casi in cui la mora sia iniziata in momento antecedente restano invece in base al principio secondo cui ogni rateo della regolati- è soggetto, in caso di inadempimento, al prestazione risarcimento del danno da mora previsto dalla legislazione vigente al momento della sua maturazione dalla precedente disciplina, consistente nella cumulabilità tra interessi e rivalutazione. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto;
in applicazione del richiamato principio di diritto la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art.384 cod.proc.civ., con la condanna dell'INPS al pagamento, in relazione alle somme dovute per i suddetti ratei maturati fino al 30 settembre 1983, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali in cumulo tra loro. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo 7 accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna l'INPS al pagamento, in relazione alle somme dovute per ratel d'integrazione al trattamento minimo maturati sino al 30 settembre 1983, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali in cumulo tra loro. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2000 щелно Il Présidente Il Consigliere estensofe Fabern Miami Lanni Shill IL COLLABORATOR DI CANCELLERIA Depo Cancelleria 23 GEN. 2001. ORATORE StAS I ERIA D , A O S 0 S L 1 L A 3 . T O 3 T , P 5 R F A O 'A S . L A N G L T E S IN 3 D O -7 I P -8 S G IM N 1 A E 1 A S D D I I E , A E G O T O R G N T T E E IS IT L S E G IR E A R D L L O E D 8