Sentenza 23 marzo 2006
Massime • 1
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, l'inammissibilità del ricorso preclude l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, quinto comma, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., perché l'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi, come previsto dall'ultima parte dell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2006, n. 17463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17463 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 23/03/2006
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 506
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 25363/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lo AR NZ, nato a [...] il 6 marzo del 1951;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 14 marzo del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dr. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 04.11.2002, il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava Lo AR NZ alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due e giorni 15 di arresto ed Euro 15.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, quale responsabile dei reati previsti e puniti dalla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), e L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia e dell'autorizzazione paesaggistica, quattro manufatti meglio descritti nel capo d'imputazione (capi A e B); delle connesse violazioni edilizie previste dalla L. n. 64 del 1974 e L. n. 1086 del 1971 (capi C, D, E, ed F della rubrica); della contravvenzione di cui all'art. 734 c.p., per avere alterato la bellezza del luogo (Capo G). Fatti
accertati in Caltavuturo il 17.10.2000.
Avverso la sentenza proponeva rituale appello l'imputato, il quale, tramite il proprio difensore, invocava, in via principale, l'assoluzione, sia perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in quanto le opere edilizie in questione erano soggette ad autorizzazione e non a concessione edilizia, sia perché le medesime opere erano delle mere pertinenze poste a servizio dell'edificio principale. A tal fine precisava che nei primi anni settanta, dopo l'acquisto del terreno e prima della costruzione dell'abitazione, per la natura scoscesa del suolo, aveva costruito alcuni muri di sostegno. Dopo la costruzione dell'abitazione aveva constatato che tra i muri di contenimento realizzati in precedenza e la casa di abitazione si raccoglieva l'acqua meteorica che rischiava di compromettere la stabilità dell'appartamento. Per tale ragione aveva provveduto a coprire l'area posteriore della casa con travi e tegole che poggiavano da un lato sulla casa stessa e dall'altro sui muri di contenimento. In via subordinata, l'appellante chiedeva l'assoluzione perché a seguito della entrata in vigore del D.P.R. n. 380 del 2001, il fatto non era più previsto dalla legge come reato ed in via ancora più gradata che fosse pronunciata sentenza di proscioglimento in ordine ai suddetti reati limitatamente ai muri di contenimento costituenti i muri perimetrali dei manufatti considerati abusivi, perché estinti per intervenuta prescrizione con la conseguente riduzione della pena.
La Corte panormita, accogliendo parzialmente l'appello, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine ai reati di cui ai capi C), D) e G) della rubrica, perché estinti per prescrizione, e, per l'effetto, rideterminava la pena per i residui reati di cui ai capi A), B), E) ed F) in mesi due e giorni dieci di arresto ed Euro 14.000,00 di ammenda. Confermava nel resto l'impugnata sentenza. A fondamento di tale decisione, dopo avere premesso che il concetto di pertinenza si distingue da quello di parte dell'edificio, osservava che i quattro manufatti abusivi erano sostanzialmente addossati alla casa del ricorrente e formavano con questa un unico complesso edilizio;
che pertanto esulava il concetto di pertinenza, non essendo le suddette opere dotate di una propria individualità, che esaurisse la propria destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale;
che quindi i manufatti realizzati dal prevenuto costituivano parte dell'immobile adibito ad abitazione essendo stati inglobati ed annessi alla stessa abitazione, di guisa che tra i manufatti in parola e la abitazione esisteva una relazione di congiunzione fisica;
che la richiesta di estinzione per prescrizione del reato urbanistico e di quelli edilizi di cui alla L. n. 1086 del 1971 contestati ai capi E) ed F) della rubrica,
relativamente alla costruzione dei suddetti muri di contenimento, non poteva essere accolta perché con ogni evidenza la realizzazione dei medesimi muri era finalizzata alla costruzione dell'abitazione ed all'ampliamento della stessa;
che la pena era congrua in relazione all'entità dell'abuso.
Ricorre per Cassazione l'imputato denunciando:
a) L'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e delle norme giuridiche statali e regionali in materia urbanistica e più precisamente in materia di pertinenze tra cui la L. 94/82 e la L.R. Sicilia n. 37 del 1985, posto che le opere realizzate avevano natura pertinenziale;
b) errata e/o mancata valutazione di prove decisive assunte in primo grado:sostiene che la Corte, senza alcun fondamento, aveva ritenuto che i muri di contenimento realizzati nei primi anni settanta fossero finalizzati all'ampliamento dell'abitazione. Essi, invece, avevano una mera funzione di contenimento ed erano comunque stati realizzati in epoca ampiamente coperta dalla prescrizione;
C) mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi e comunque per la manifesta infondatezza degli stessi.
Secondo l'orientamento di questa Corte, si considerano generici i motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo invero deve essere apprezzata, non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità conducente a mente dell'articolo 591 c.p.p., comma 1, lett. c) all'inammissibilità (Cass. 18 settembre 1997
Ahemtovic; Cass. sez. 2^, 6 maggio 2003 Curcillo). Nella fattispecie la Corte ha indicato le ragioni per le quali i manufatti in questione non possono considerarsi pertinenze, ragioni che sono state completamente ignorate dal ricorrente, il quale si è limitato a riaffermare che trattasi di pertinenze senza indicare i vizi del ragionamento della Corte. In proposito va ribadito che il concetto di pertinenza va tenuto distinto da quello di parte dell'edificio. Esso si riferisce ad un'opera autonoma, dotata di propria individualità, che esaurisce la propria destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale. Invece la parte di un edificio è compresa nella struttura principale dell'immobile ed è priva di autonomia strutturale. Pertanto non costituiscono pertinenze ma parti dell'edificio tutte le opere realizzate in prosecuzione dell'immobile principale per ampliarne l'abitabilità(cfr. oltre alla giurisprudenza già citata dalla Corte territoriale, Cass Sez. 3^, 11 giugno 1999 n. 7544; 18 giugno 1999 n. 7872). Nella fattispecie la Corte distrettuale, applicando i principi enunciati da quest'ufficio, ha ritenuto che i quattro manufatti abusivi erano addossati alla casa dell'imputato e formavano con questa un unico complesso edilizio come emergeva dalle foto in atti. Per quanto concerne il secondo motivo non v'è stata alcuna omessa valutazione di prove decisive. Invero, premesso che anche per la costruzione dei muri di sostegno, che la parte qualifica di contenimento, occorreva la concessione edilizia (Cass. pen. sez. 3^, 18 dicembre 1986 n. 14235; 6 marzo 1990 n. 3234; 14 luglio 1997 n. 6906) della quale il prevenuto era sprovvistoci osserva che allorché un'opera abusiva venga effettuata in tempi diversi, ai fini della individuazione della natura dell'intervento, si deve tenere conto dell'opera nel suo complesso e non dei singoli elementi. Nella fattispecie l'attività illecita era iniziata con la costruzione abusiva dei muri ed è cessata anni dopo con il completamento dell'opera. In tal caso il reato si è consumato al momento del completamento dell'opera. Pertanto la pretesa del ricorrente di scomporre la costruzione limitando l'oggetto dell'abuso ai soli lavori compiuti in epoca recente, come ad esempio la copertura dell'immobile, al fine di ottenere la prescrizione per le parti costruite anni addietro, è inammissibile (cfr. per una fattispecie analoga Cass. Sez. 3^, 29 gennaio del 2003 n 4048, Lucci, Cass. Sez. 3^, 24 agosto 1993 Cordone). Palesemente inammissibile è anche il terzo motivo per la sua genericità poiché il ricorrente non indica gli elementi dai quali si dovrebbe desumere l'illogicità della motivazione. L'inammissibilità del ricorso e più specificamente del terzo motivo rende superfluo un rinvio a norma della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 5, per la presentazione di motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4, in relazione ai mezzi d'annullamento oggetto di modificazione ad opera della legge anzidetta, giacché la valutazione del motivo nuovo presuppone che il rapporto processuale d'impugnazione si sia validamente instaurato. Secondo l'orientamento di questa Corte (cfr. Sez. unite 22 novembre 2000, De Luca;
Sez. un. 25 febbraio 2004, Chiasserini) l'inammissibilità originaria del ricorso impedisce di prendere in considerazioni situazioni sopravvenute perché esclude da parte del giudice dell'impugnazione una pronuncia diversa dall'inammissibilità dell'impugnazione stessa. Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 500,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo del 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006