Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2006, n. 17463
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Sentenza 23 marzo 2006

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Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, l'inammissibilità del ricorso preclude l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, quinto comma, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., perché l'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi, come previsto dall'ultima parte dell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2006, n. 17463
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17463
    Data del deposito : 23 marzo 2006

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