Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2138
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Sentenza 14 febbraio 2001

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Ai fini dell'ammissione al beneficio dell'integrazione salariale ordinaria, il requisito della certezza della riammissione, entro breve periodo, dei lavoratori sospesi dall'attività produttiva dell'impresa - ex art. 5 D.L. C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869, implicitamente recepito dall'art. 1 legge 20 maggio 1975 n. 164 - va inteso, più che in termini di certezza, come ragionevole prevedibilità, in base ad una considerazione della situazione "ex ante", della ripresa lavorativa entro breve seppur imprecisato periodo, derivandone che, una volta che l'autorizzazione all'integrazione salariale ordinaria sia stata disposta in base ad un giudizio positivo da parte dei competenti organi della c.i.g. circa la sussistenza del requisito, essa non può essere ritenuta illegittima e quindi disapplicata dal giudice in base ad un'erronea interpretazione rigoristica dello stesso requisito, ne' può essere revocata dall'INPS (che, altrimenti, resta direttamente esposto all'azione dei lavoratori già ammessi al beneficio), in relazione al licenziamento o alle dimissioni di taluni dipendenti dell'impresa o alla mera cessazione dell'attività produttiva dovuta ad evenienze sopravvenute o a concrete aspettative rimaste senza esito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2138
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2138
    Data del deposito : 14 febbraio 2001

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