Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
Ai fini dell'ammissione al beneficio dell'integrazione salariale ordinaria, il requisito della certezza della riammissione, entro breve periodo, dei lavoratori sospesi dall'attività produttiva dell'impresa - ex art. 5 D.L. C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869, implicitamente recepito dall'art. 1 legge 20 maggio 1975 n. 164 - va inteso, più che in termini di certezza, come ragionevole prevedibilità, in base ad una considerazione della situazione "ex ante", della ripresa lavorativa entro breve seppur imprecisato periodo, derivandone che, una volta che l'autorizzazione all'integrazione salariale ordinaria sia stata disposta in base ad un giudizio positivo da parte dei competenti organi della c.i.g. circa la sussistenza del requisito, essa non può essere ritenuta illegittima e quindi disapplicata dal giudice in base ad un'erronea interpretazione rigoristica dello stesso requisito, ne' può essere revocata dall'INPS (che, altrimenti, resta direttamente esposto all'azione dei lavoratori già ammessi al beneficio), in relazione al licenziamento o alle dimissioni di taluni dipendenti dell'impresa o alla mera cessazione dell'attività produttiva dovuta ad evenienze sopravvenute o a concrete aspettative rimaste senza esito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. GUGLIELMO SCIARELLI Presidente
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO Consigliere
3. Dott. GIOVANNI MAZZARELLA Consigliere
4. Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO Consigliere
5. Dott. GIANFRANCO SERVELLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dagli avvocati Vincenza Gorga e Fausto Maria Prosperi Valenti;
- ricorrente -
contro
AG VI, NO AN, LL RA, TI RA, FI IN, HE FR, LE IA, TI IE, SS LA e ON RA, elettivamente domiciliate in Roma in via G. G. Belli 27 presso lo studio dell'avvocato Giorgio Bellotti, che le rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pisa in data 11 febbraio 1998, depositata il 6 marzo 1998, numero 208, r.g. 2368/96;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 18 dicembre 2000 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Vincenza Gorga;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Pisa ha rigettato l'appello proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avverso la pronuncia del 31 maggio 1996 con la quale il locale pretore aveva accolto la domanda di AG VI, NO AN, LL RA, TI RA, FI IN, HE FR, LE IA, TI IE, SS LA e ON RA di condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in proprio favore, di somme a titolo di indennità di cassa integrazione guadagni alla quale era stata ammessa la loro datrice di lavoro, società in accomandita semplice IN.CO.STELLA, e da questa non anticipate.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto la infondatezza della tesi difensiva dell'ente previdenziale secondo il quale, essendo intervenuto, successivamente al provvedimento di autorizzazione al trattamento di cassa integrazione, il fallimento della società, che aveva ripreso la sua attività solo per un breve periodo, era presumibile che non rispondesse al vero la situazione di temporaneità della crisi esposta dal datore di lavoro per ottenere il beneficio. A questo proposito il tribunale ha rilevato che una tale presunzione era rimasta sfornita di prova.
Della decisione viene chiesta la cassazione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso sostenuto da un motivo. AG VI, NO AN, LL RA, TI RA, FI IN, HE FR, LE IA, TI IE, SS LA e ON RA resistono con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unica ragione di censura - denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975 numero 164, nonché motivazione contraddittoria, erronea e insufficiente - l'ente ricorrente sostiene che, con argomentazioni estremamente sintetiche, il tribunale ha disatteso le doglianze svolte da esso ente con l'atto di appello avverso la decisione di primo grado, frutto di un esame dei fatti e dei documenti acquisiti del tutto sommario, omettendo la valutazione delle circostanze dedotte con l'impugnazione che deponevano nel senso che l'annullamento del provvedimento di autorizzazione alla integrazione salariale era da ritenersi legittimamente adottato per essersi reso conto l'ente che le assicurazioni fornite dall'impresa circa il carattere provvisorio della situazione di crisi aziendale non riflettevano lo stato delle cose quale si presentava nel momento in cui la richiesta venne avanzata, conseguendone che il provvedimento stesso era viziato per l'errore di fatto in cui l'ente era stato indotto sulla sussistenza dei presupposti legittimanti il beneficio.
La critica è infondata.
Deve infatti osservarsi che, in punto di fatto - per quanto risulta dalla motivazione della sentenza impugnata - l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale aveva fondato i suoi appunti negativi nei confronti della pronuncia di primo grado esclusivamente sul fatto che il pretore aveva omesso di considerare che - avendo la società IN.CO.STELLA, datrice di lavoro delle intimate, fatto ricorso a più periodi di integrazione salariale nel breve lasso di tempo intercorso tra i mesi di marzo e maggio 1985, sempre prospettando una possibilità di ripresa per effetto di prevedibili ordinativi di forniture di merci, che però non erano intervenuti, venendo poi a cessare dalla attività produttiva - era presumibile che non dovesse ritenersi veritiera la dichiarazione fatta dalla stessa di temporaneità dello stato di crisi.
Orbene, correttamente - anche se con motivazione sintetica, ma non di meno adeguata - il giudice di appello ha rilevato che la denuncia dell'ente si risolveva in una asserzione non sorretta da elementi probatori e fondata su neri apprezzamenti soggettivi privi di valore dimostrativo circa la effettiva conoscenza da parte dell'imprenditore della irreversibilità della situazione di crisi in cui la azienda al tempo versava.
Nè con il motivo di ricorso si denunciano omesse o illogiche valutazioni di circostanze oggettive acquisite che in senso diverso avrebbero dovuto indurre, ripetendosi invece rilievi pressoché identici a quelli formulati con l'atto di appello. A questo proposito, il Collegio deve ribadire la validità del principio affermato da questa Corte con la sentenza numero 5084 del 19 agosto 1986, secondo il quale, ai fini della ammissione al beneficio dell'integrazione salariale ordinaria, il requisito della certezza della riammissione, entro breve periodo, dei lavoratori sospesi nell'attività produttiva dell'impresa - affermato dall'articolo 5, primo comma, numero 1, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947 numero 869 e implicitamente recepito dall'articolo 1, lettere a) e b), della legge 20 maggio 1975 numero, 164 - va inteso, più che in termini di certezza, come ragionevole prevedibilità, in base a una considerazione della situazione ex ante, della ripresa lavorativa entro breve, anche se imprecisato periodo, derivandone che, una volta che l'autorizzazione all'integrazione salariale ordinaria sia stata disposta in base a un giudizio positivo, da parte dei competenti organi della cassa integrazione guadagni, circa la sussistenza del requisito, essa non può essere ritenuta illegittima, e quindi disapplicata dal giudice, in base a una erronea interpretazione rigoristica dello stesso requisito, ne' può essere revocata dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (che, altrimenti, resta direttamente esposto all'azione dei lavoratori gia ammessi al beneficio) in relazione al licenziamento o alle dimissioni di taluni dipendenti dell'impresa o, si aggiunga, alla mera cessazione della attività produttiva dovuta a evenienze sopravvenute o a concrete aspettative rimaste prive di esito concreto.
Del ricorso si impone quindi il rigetto con condanna del suo proponente al rimborso delle spese del giudizio in favore dei resistenti nella misura che si indica nel dispositivo.
P. Q. M.
La corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a rimborsare alle resistenti le spese del giudizio che liquida in lire 10.000, oltre lire tre milioni per onorari di difesa.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2001