Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2000, n. 2762
CASS
Sentenza 11 luglio 2000

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In tema di misure cautelari il giudice che abbia ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente, e che rinnovi la misura da questo disposta, non deve rinnovare l'interrogatorio della persona "in vinculis" ai sensi dell'art. 294 c.p.p, in quanto l'art. 27 c.p.p. che prevede la possibilità per il secondo giudice di emettere una nuova misura cautelare richiama il solo articolo 292 c.p.p., ma non l'art. 294 c.p.p. (che dispone l'obbligo di interrogare la persona sottoposta alla misura) ne' l'art. 302 c.p.p. (che prevede la caducazione della misura in caso di omesso interrogatorio nel termine prescritto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2000, n. 2762
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2762
    Data del deposito : 11 luglio 2000

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