Sentenza 11 luglio 2000
Massime • 1
In tema di misure cautelari il giudice che abbia ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente, e che rinnovi la misura da questo disposta, non deve rinnovare l'interrogatorio della persona "in vinculis" ai sensi dell'art. 294 c.p.p, in quanto l'art. 27 c.p.p. che prevede la possibilità per il secondo giudice di emettere una nuova misura cautelare richiama il solo articolo 292 c.p.p., ma non l'art. 294 c.p.p. (che dispone l'obbligo di interrogare la persona sottoposta alla misura) ne' l'art. 302 c.p.p. (che prevede la caducazione della misura in caso di omesso interrogatorio nel termine prescritto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2000, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 11/07/2000
Dott. ALDO SEBASTIANO RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere N. 2762
Dott. PIERLUIGI ONORATO est. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO FIALE Consigliere N. 18375/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per 1) LE IA, nato in [...] il [...], 2) LE ZM, nato in [...] il 10. 1. 1975, avverso l'ordinanza resa il 21.3.2000 dal tribunale di Milano, quale giudice del riesame.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Carmine Di Zenzo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con ordinanza del 31.7.1999 il g.i.p. presso il tribunale di Varese disponeva custodia cautelare in carcere dei cittadini albanesi IA LE e ZM LE, rinnovando nei termini di legge ex art.- 27 c.p.p. una precedente misura provvisoria emessa il 3.6.1999 dal g.i.p. presso il tribunale di Milano, quale giudice territorialmente incompetente. I predetti venivano poi rinviati a giudizio ordinario davanti al tribunale di Varese. In sede di atti preliminari al dibattimento, il difensore chiedeva che venisse dichiarata la perdita di efficacia della misura, posto che il giudice varesino non aveva nuovamente disposto l'interrogatorio dei due indagati in vinculis ex art. 294 c.p.p.. Il tribunale procedente respingeva la richiesta, osservando che l'incombente invocato non era richiesto dall'ordinamento processuale.
2 - Il difensore proponeva impugnazione. Ma il tribunale di Milano, quale giudice del riesame, confermava la misura, osservando che, a fronte di una sola sentenza citata dal difensore a sostegno della sua tesi (Cass. Sez. II, 6.5.1999, c.c. 29.1.1999, IS, rv. 213305), la giurisprudenza costante della cassazione esclude la necessità di nuovo interrogatorio da parte del giudice competente che rinnovi la misura cautelare ex art. 27 c.p.p.. 3 - Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di norme penali e processuali, nonché vizio di motivazione.
Sostiene che la tesi da lui sostenuta, non solo era in linea con la sentenza IS, ma derivava anche dalla sentenza Salzano delle sezioni unite n. 17 del 1999, che pure era stata citata nell'impugnazione.
4 - Osserva il collegio che la sentenza Salzano delle sezioni unite di questa corte, pur trattando della efficacia interinale dell'ordinanza coercitiva emessa dal g.i.p. competente per la convalida, ma incompetente per l'ordinanza cautelare (essendo il luogo dell'arresto diverso da quello del commesso reato), non contiene alcuna affermazione, neppure per obiter dictum, circa l'obbligo dell'interrogatorio anche da parte del giudice competente che rinnovi la misura cautelare ex art. 27 c.p.p.. Tanto precisato, la tesi del ricorrente, secondo cui il giudice competente, che rinnovi la misura cautelare disposta da giudice dichiaratosi incompetente, deve rinnovare anche l'interrogatorio della persona in vinculis, è nettamente minoritaria in giurisprudenza: risulta sostenuta solo dalla pronuncia IS (Cass. Sez. II, ord. n. 531 del 6.5.1999, c.c. 29.1.1999, rv. 213305) e da un'altra pronuncia molto risalente nel tempo (rv. 188111), tanto che è difficile, se non impossibile, ravvisare un contrasto giurisprudenziale in atto.
Comunque, la tesi assolutamente maggioritaria, che esclude la necessità del nuovo interrogatorio va sicuramente condivisa. Invero, quando il giudice incompetente che ha emesso in via provvisoria una misura cautelare personale trasmette gli atti al giudice competente, questi deve disporre entro venti giorni una nuova misura cautelare ex art. 292 c.p.p. a pena di decadenza della precedente misura provvisoria. Così dispone l'art. 27 c.p.p., che richiama appunto l'art. 292 c.p.p., ma tuttavia non richiama ne' l'art. 294 c.p.p. (che dispone l'obbligo di interrogare la persona sottoposta alla misura cautelare) ne' l'art. 302 c.p.p. (che prevede la caducazione della misura custodiale in caso di omesso interrogatorio nel termine prescritto). Già da questi mancati richiami si desume che il giudice competente, se vuole evitare la caducazione della misura cautelare provvisoria disposta dal primo giudice, ha l'onere di rinnovarla entro breve termine, ma non quello di ripetere l'interrogatorio.
Il sistema adottato dal legislatore, del resto, corrisponde al principio generale della conservazione degli atti assunti dal giudice incompetente, in forza del quale il giudice competente può legittimamente trarre dall'interrogatorio reso davanti al primo giudice gli elementi, relativi ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, in base ai quali confermare o meno la misura. Proprio in coerenza con questo principio, un nuovo interrogatorio è necessario solo quando nella nuova ordinanza di custodia vengano contestati fatti nuovi e diversi da quelli contestati nella ordinanza precedente, rispetto ai quali la persona in vinculis non abbia potuto esercitare il diritto di difesa attraverso l'interrogatorio. Contro questa tesi non vale obiettare che il principio di conservazione degli atti assunti da giudice incompetente è smentito proprio dall'art. 27 c.p.p., che impone la rinnovazione della misura cautelare disposta da quest'ultimo giudice. Al contrario, il principio generale, com'è desumibile dall'art. 26 c.p.p., attiene alla conservazione dell'efficacia e dell'utilizzabilità delle prove assunte e delle dichiarazioni ricevute da giudice incompetente. Le ordinanze cautelari propriamente sono estranee a questo principio;
e proprio perciò l'art. 27 prevede espressamente la necessità della loro rinnovazione da parte del giudice competente. Rientra invece nell'ambito del principio, l'interrogatorio reso al giudice territorialmente incompetente, che quindi conserva efficacia e utifizzabilità, sempre che non immutino le circostanze di fatto prese in considerazione dal giudice competente.
5 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia della presente sentenza sia comunicata, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario competente per territorio, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2000