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Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2023, n. 26544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26544 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FI IN nato il [...] avverso l'ordinanza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26544 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 settembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha, tra l'altro, disposto, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., la revoca della sospensione condizionale delle pene applicate ad EL IL con sentenze del Tribunale di Vasto dell'Il febbraio 2014 e del 30 giugno 2014. 2. EL IL propone, con l'assistenza dell'avv. Stelvio Del Frate, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con i primi due motivi, eccepisce, nell'ottica, rispettivamente, della violazione di legge, sostanziale, e del vizio di motivazione, che il giudice dell'esecuzione abbia indebitamente ritenuto versarsi, nel caso in esame, in ipotesi di revoca obbligatoria invece che facoltativa, secondo quanto previsto dall'art. 168, secondo comma, cod. pen., in tal modo attribuendosi un potere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, spetta in via esclusiva al giudice della cognizione che, nella fattispecie, non ha ritenuto di esercitarlo. Con il terzo ed ultimo motivo, lamenta, ancora, violazione della legge processuale in ragione dell'omessa notifica, nei suoi confronti, della richiesta di revoca della sospensione condizionale e del decreto di fissazione dell'udienza camerale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. Con riferimento alla doglianza afferente alla rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di IL, risulta dagli atti che, essendo stata differita l'udienza camerale, in considerazione dell'omessa notifica, dal 9 giugno 2022 al 22 settembre 2022, l'incombente venne eseguito, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, anche presso il suo effettivo indirizzo di residenza di San Salvo (Ch), Vico Istonio 32, mediante l'invio di plico raccomandato che, spedito il 28 giugno 2022, fu rispedito al mittente il 16 luglio 2022, dopo che, constatata la temporanea assenza del destinatario, l'atto era stato depositato presso l'ufficio 2 postale il 5 luglio 2022 e IL era stato avvisato mediante CAD effettuata con raccomandata n. 629062989112. Il pedissequo rispetto dell'iter notificatorio attesta l'infondatezza della deduzione del ricorrente, imperniata sull'invio di altra comunicazione, contemplante l'erronea indicazione del numero civico (12, anziché 32) dell'indirizzo di residenza di IL, imprecisione che è stata superata e definitivamente neutralizzata dalla concorrente, e rituale, comunicazione sopra indicata. 3. Parimenti privi di pregio sono i residui motivi di ricorso. Emerge, invero, dagli atti che EL IL, dopo essere stato condannato a pene condizionalmente sospese con sentenze del Tribunale di Vasto dell'Il febbraio 2014 e del 30 giugno 2014, divenute irrevocabili, rispettivamente, il 16 maggio 2014 ed il 5 novembre 2015, commise, il 30 aprile 2017, ovvero entro il termine indicato all'art. 163 cod. pen., un reato per cui gli venne applicata la pena di cinque anni di reclusione e 29.700 euro di multa. Tangibile appare, dunque, la sussistenza, evocata dal giudice dell'esecuzione, delle condizioni che impongono, in sede esecutiva, la revoca della sospensione condizionale;
del tutto improprio si palesa, al contrario, il richiamo, operato dal ricorrente, all'ipotesi di revoca facoltativa prevista dall'art. 168, secondo comma, per il caso di seconda condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente commessa, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.. Né, va, per completezza, aggiunto, può in alcun modo discorrersi, nel caso in esame, di causa ostativa alla sospensione, versandosi, come già precisato, in materia di commissione, nel periodo di sospensione, di delitto per il quale è stata irrogata sanzione detentiva non sospesa, ciò che impone, per necessità, l'adozione del provvedimento di revoca delle sospensioni in precedenza concesse. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26544 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 settembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha, tra l'altro, disposto, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., la revoca della sospensione condizionale delle pene applicate ad EL IL con sentenze del Tribunale di Vasto dell'Il febbraio 2014 e del 30 giugno 2014. 2. EL IL propone, con l'assistenza dell'avv. Stelvio Del Frate, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con i primi due motivi, eccepisce, nell'ottica, rispettivamente, della violazione di legge, sostanziale, e del vizio di motivazione, che il giudice dell'esecuzione abbia indebitamente ritenuto versarsi, nel caso in esame, in ipotesi di revoca obbligatoria invece che facoltativa, secondo quanto previsto dall'art. 168, secondo comma, cod. pen., in tal modo attribuendosi un potere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, spetta in via esclusiva al giudice della cognizione che, nella fattispecie, non ha ritenuto di esercitarlo. Con il terzo ed ultimo motivo, lamenta, ancora, violazione della legge processuale in ragione dell'omessa notifica, nei suoi confronti, della richiesta di revoca della sospensione condizionale e del decreto di fissazione dell'udienza camerale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. Con riferimento alla doglianza afferente alla rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di IL, risulta dagli atti che, essendo stata differita l'udienza camerale, in considerazione dell'omessa notifica, dal 9 giugno 2022 al 22 settembre 2022, l'incombente venne eseguito, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, anche presso il suo effettivo indirizzo di residenza di San Salvo (Ch), Vico Istonio 32, mediante l'invio di plico raccomandato che, spedito il 28 giugno 2022, fu rispedito al mittente il 16 luglio 2022, dopo che, constatata la temporanea assenza del destinatario, l'atto era stato depositato presso l'ufficio 2 postale il 5 luglio 2022 e IL era stato avvisato mediante CAD effettuata con raccomandata n. 629062989112. Il pedissequo rispetto dell'iter notificatorio attesta l'infondatezza della deduzione del ricorrente, imperniata sull'invio di altra comunicazione, contemplante l'erronea indicazione del numero civico (12, anziché 32) dell'indirizzo di residenza di IL, imprecisione che è stata superata e definitivamente neutralizzata dalla concorrente, e rituale, comunicazione sopra indicata. 3. Parimenti privi di pregio sono i residui motivi di ricorso. Emerge, invero, dagli atti che EL IL, dopo essere stato condannato a pene condizionalmente sospese con sentenze del Tribunale di Vasto dell'Il febbraio 2014 e del 30 giugno 2014, divenute irrevocabili, rispettivamente, il 16 maggio 2014 ed il 5 novembre 2015, commise, il 30 aprile 2017, ovvero entro il termine indicato all'art. 163 cod. pen., un reato per cui gli venne applicata la pena di cinque anni di reclusione e 29.700 euro di multa. Tangibile appare, dunque, la sussistenza, evocata dal giudice dell'esecuzione, delle condizioni che impongono, in sede esecutiva, la revoca della sospensione condizionale;
del tutto improprio si palesa, al contrario, il richiamo, operato dal ricorrente, all'ipotesi di revoca facoltativa prevista dall'art. 168, secondo comma, per il caso di seconda condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente commessa, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.. Né, va, per completezza, aggiunto, può in alcun modo discorrersi, nel caso in esame, di causa ostativa alla sospensione, versandosi, come già precisato, in materia di commissione, nel periodo di sospensione, di delitto per il quale è stata irrogata sanzione detentiva non sospesa, ciò che impone, per necessità, l'adozione del provvedimento di revoca delle sospensioni in precedenza concesse. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2023.