CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25024 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA OM MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 maggio 2022, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale CR EN RI era stato ritenuto responsabile del reato pluriaggravato di furto di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed affidato ai motivi, qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge (art. 23 bis dl. n. 137/2020) e vizi motivazionali in riferimento alla celebrazione dell'udienza nelle forme della trattazione scritta. La difesa lamenta la mancata considerazione della memoria difensiva depositata tramite posta certificata il 27 aprile 2022, con la quale si era replicato alle conclusioni del Procuratore 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 25024 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 16/02/2023 Generale, eccependo la nullità del decreto di citazione in appello notificato per l'imputato presso il difensore ed insistendo per l'accoglimento delle proprie richieste. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge processuale e carenza motivazionale in riferimento alla dedotta nullità del decreto di citazione dell'imputato per essere stata eseguita presso il difensore senza previa verifica dell'inidoneità o insufficienza della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. Inoltre, è sottolineato che l'imputato ha eletto domicilio presso la propria abitazione nel momento dell'arresto e che questa non è mai mutata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati. 2. Come ha denunziato il ricorrente, non risulta né dal verbale di udienza né dalla sentenza che la Corte territoriale abbia esaminato le note conclusive inviate dalla difesa a mezzo pec in data 27 aprile 2022. Come si desume anche dalla lettura della memoria inviata dalla difesa a mezzo pec, il difensore del CR aveva sollecitato la Corte territoriale a pronunziarsi sull'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione in appello e della decorrenza del termine prescrizionale. Su entrambi i profili, che non sono astrattamente da considerare non decisivi, a prescindere dalla loro fondatezza, nella sentenza impugnata non v'è motivazione. Orbene, va ribadito che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo pec, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, dl. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021 -deo. 03/02/2022- Rv. 282881). D'altronde, nella specie il ricorrente ha dedotto l'omessa valutazione delle note difensive, indicando gli argomenti decisivi non valutati dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199), quali, in particolare, l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, incidente sulla regolare instaurazione del contraddittorio cartolare. 3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, dovendo precisarsi che non è ancora decorso il termine prescrizionale. La Corte di appello verificherà pure se v'è la querela (non rinvenuta in atti), giacché, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 150 del 2022, il reato in relazione al quale è intervenuta condanna non è più procedibile d'ufficio. Peraltro, ai sensi dell'art. 85 del suddetto decreto (recante disposizione transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, così come modificato dall'articolo 5 bis del 2 decreto-legge numero 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022) pe i giudizi in corso il termine per la proposizione della querela, eventualmente mancante, è il 30 marzo 2023.
PQM
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 16 febbraio 2023 Il consigliere estinsore
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 maggio 2022, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale CR EN RI era stato ritenuto responsabile del reato pluriaggravato di furto di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed affidato ai motivi, qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge (art. 23 bis dl. n. 137/2020) e vizi motivazionali in riferimento alla celebrazione dell'udienza nelle forme della trattazione scritta. La difesa lamenta la mancata considerazione della memoria difensiva depositata tramite posta certificata il 27 aprile 2022, con la quale si era replicato alle conclusioni del Procuratore 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 25024 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 16/02/2023 Generale, eccependo la nullità del decreto di citazione in appello notificato per l'imputato presso il difensore ed insistendo per l'accoglimento delle proprie richieste. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge processuale e carenza motivazionale in riferimento alla dedotta nullità del decreto di citazione dell'imputato per essere stata eseguita presso il difensore senza previa verifica dell'inidoneità o insufficienza della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. Inoltre, è sottolineato che l'imputato ha eletto domicilio presso la propria abitazione nel momento dell'arresto e che questa non è mai mutata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati. 2. Come ha denunziato il ricorrente, non risulta né dal verbale di udienza né dalla sentenza che la Corte territoriale abbia esaminato le note conclusive inviate dalla difesa a mezzo pec in data 27 aprile 2022. Come si desume anche dalla lettura della memoria inviata dalla difesa a mezzo pec, il difensore del CR aveva sollecitato la Corte territoriale a pronunziarsi sull'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione in appello e della decorrenza del termine prescrizionale. Su entrambi i profili, che non sono astrattamente da considerare non decisivi, a prescindere dalla loro fondatezza, nella sentenza impugnata non v'è motivazione. Orbene, va ribadito che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo pec, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, dl. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021 -deo. 03/02/2022- Rv. 282881). D'altronde, nella specie il ricorrente ha dedotto l'omessa valutazione delle note difensive, indicando gli argomenti decisivi non valutati dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199), quali, in particolare, l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, incidente sulla regolare instaurazione del contraddittorio cartolare. 3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, dovendo precisarsi che non è ancora decorso il termine prescrizionale. La Corte di appello verificherà pure se v'è la querela (non rinvenuta in atti), giacché, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 150 del 2022, il reato in relazione al quale è intervenuta condanna non è più procedibile d'ufficio. Peraltro, ai sensi dell'art. 85 del suddetto decreto (recante disposizione transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, così come modificato dall'articolo 5 bis del 2 decreto-legge numero 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022) pe i giudizi in corso il termine per la proposizione della querela, eventualmente mancante, è il 30 marzo 2023.
PQM
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 16 febbraio 2023 Il consigliere estinsore