Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2019, n. 4448
CASS
Sentenza 16 ottobre 2019

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Massime1

Non integra il delitto di diffamazione l'imputazione ad una società commerciale di una generica inadempienza contrattuale, trattandosi di un'affermazione che non contiene una carica dispregiativa, tale da essere avvertita nel comune sentire come espressione della volontà di offendere la reputazione dell'ente commerciale destinatario dell'affermazione. (Fattispecie in cui due professionisti avevano inviato una e-mail a più persone con cui avevano giustificato la cessazione del rapporto professionale con una società "per inadempienze contrattuali della committente").

Commentari3

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    La massima Non integra il delitto di diffamazione l'imputazione ad una società commerciale di una generica inadempienza contrattuale, trattandosi di un'affermazione che non contiene una carica dispregiativa, tale da essere avvertita nel comune sentire come espressione della volontà di offendere la reputazione dell'ente commerciale destinatario dell'affermazione. (Fattispecie in cui due professionisti avevano inviato una e-mail a più persone con cui avevano giustificato la cessazione del rapporto professionale con una società "per inadempienze contrattuali della committente" - Cassazione penale sez. V - 16/10/2019, n. 4448. Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2019, n. 4448
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4448
Data del deposito : 16 ottobre 2019

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