Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10203 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
10203 01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione a precetto SEZIONE TERZA CIVILE ricorso per Cassazione inammissibile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21086/98 Dott. Vittorio DUVA Presidente Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron. 22813 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. 3423 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Ud. 28/02/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORF S EN TENZA 1500 per diritti L. sul ricorso proposto da: 26 LUG 200 IL LI LI MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO MEDA 181/A, presso lo studio dell'avvocato MELE VINCENZO, difeso dall'avvocato SANASI MO, con LIRE 1500 CANC studio in 72028 TORRE S. SUSANNA (BR) VIA G. PENNA, 6, giusta delega in atti;
- ricorrente -
0401177
contro
AN IA;
intimato - avverso la sentenza n. 48/97 della Sezione distaccata2001 418 di Pretura di ORIA, depositata il 27/08/97; RG.9609/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE MO OL ha proposto opposizione contro l'atto di pignoramento eseguito su propri beni mobili il 7 aprile 1997 ad istanza di SE AN. L'opposizione è stata rigettata dal pretore circon- dariale di Brindisi con sentenza del 27 agosto 1997. MO OL ha proposto ricorso per cassazione contro _a sentenza del pretore di Brindisi con atto no- tificato il 30 ottobre 1998 ed ha depositato memoria.
2. Il giudizio oggetto di questo ricorso è un giu- dizio di opposizione agli atti esecutivi disciplinato dall'art. 617 cod. proc. civ. La proposizione del ricorso è avvenuta, come risul- ta dalle indicazioni prima riportate, oltre il termine annuale di decadenza indicato dall'art. 327 cod. proc. "Iciv., il quale decorre dalla pubblicazione della sen- tenza" come specifica la norma. 2 Infatti, è appena il caso di ricordare che la SO- spensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. 30 10ST 250.000 45ST 20000 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) ed а TOT 270000 quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposi- zione di terzo all'esecuzione, come questa Corte ha ri- petutamente affermato: sent. 26 novembre 1996 n. 8490 e 12 novembre 1997, n. 11166, tra le altre. dichiarato 3. Pertanto, il ricorso deve essere inammissibile. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma questo giudizio, perché intimat non vi ha svol Iscritto a ruote il.ruolo Art. n. 175 to attività difensiva. 4
p. q. m.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
nulla for le spese di quests findips. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 28 febbraio 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. hyf Krisen Il Presidente Viñonica brus IL LIC Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 26 LUG 2001 IL LI C1 3 Giovanni Giambattista