Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
In un piccolo esercizio commerciale, gestito direttamente dal titolare e da un familiare, la responsabilità per la vendita di aliud pro alio del primo deve essere ritenuta anche se l'acquirente non ha identificato compiutamente l'autore materiale della vendita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 18298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18298 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco TORIELLO Presidente
dott. Claudio VITALONE Componente
dott. Alfredo TERESI "
dott. Vittorio VANGELISTA "
dott. Aldo FIALE "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Platania LE, n. a Giarre il 7/3/1936;
avverso la sentenza 11/2/2002 della Corte di Appello di Catania. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Carlo Visconti, il quale ha concluso chiudendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv.to Ernesto Pino, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 11.2.20021 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza 21.6.1999 della Pretura di Giarre, che aveva affermato la penale responsabilità di LA LE in ordine al reato di cui:
- all'art. 515 cod. pen. (per avere consegnato a AN ET, nell'esercizio della propria attività commerciale, grammi 300 di formaggio, diverso - per orine, provenienza e qualità - dal provolone "Auricchio" che era stato richiesto - acc. in Giarre, il 29.9.1995) e lo aveva condannato alla pena principale di lire 300.000 di multa ed alle pene accessorie di legge, concedendo il beneficio della sospensione condizionale, nonché al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Platania, il quale ha eccepito:
-- l'incongrua attribuzione di piena credibilità delle dichiarazioni rese dalla teste di accusa AN ET. La stessa era stata incaricata dall'impresa "Auricchio" di recarsi in alcuni esercizi commerciali, presentandosi quale normale acquirente del provolone "Auricchio", al fine di verificare se effettivamente le fosse stato venduto e consegnato il formaggio del tipo e della qualità richiesta. In una situazione siffatta ella, "per acquisire un premio di produttività", aveva tutto l'interesse "di scovare quanti più impostori e successivamente di contribuire efficacemente alla condanna degli stessi con una deposizione testimoniale priva di incertezze e collaudata in anni di attività".
Trattandosi, dunque, di soggetto interessato all'esito della causa, si sarebbe dovuto procedere ad un riscontro rigoroso di elementi esterni idonei a confermare l'accusa, -- l'incertezza assoluta di individuazione del soggetto attivo del reato, tenuto conto che la teste di accusa aveva dichiarato "di avere avuto l'impressione" che la persona che le consegnò il prodotto fosse proprio il proprietario dell'esercizio commerciale;
-- l'insussistenza dell'elemento psicologico del delitto, perché il formaggio effettivamente consegnato recava il marchio "Soresina" impresso a lettere cubitali: non sussisteva, pertanto, alcuna possibilità di confusione con il prodotto richiesto. II nomen "Auricchio" del resto, per la predominanza sul mercato e la forte campagna pubblicitaria, "ha raggiunto una popolarità tale da essere diventato il provolone per antonomasia" e ciò avrebbe comportato la generalizzata associazione, anche nel linguaggio comune, dei prodotti aventi caratteristiche analoghe a quello predominante e di fatto più conosciuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
-- le dichiarazioni di un testimone, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltre ad avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, sicché esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone (vedi Cass., Sez. 6, 28.5.1997, n. 4946);
-- la valutazione della prova testimoniale, pur dovendo essere critica, non deve tuttavia essere per ciò condotta all'insegna della preconcetta sfiducia nei confronti del teste. In particolare, esclusa la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai c.d. "elementi di riscontro" - richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel 3 comma dell'art. 192 c.p.p. - il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza stessa, partendo pero dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisce fatti obiettivamente veri o da lui ragionevolmente ritenuti tali (vedi Cass., Sez. 1, 3.8.1993, n. 75689). Nella vicenda in esame i giudici del merito hanno accertato che il compenso della AN era svincolato dall'esito dei "sopralluoghi" da lei compiuti nei vari esercizi commerciali ed hanno correttamente dedotto che la stessa non aveva alcun concreto interesse a denunciare episodi di frode in commercio che fossero inesistenti. Non esistono pertanto, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, "interessi antagonisti" con quelli dell'imputato.
2. Questa Corte Suprema, con decisioni non recenti, si è pronunziata nel senso che, in relazione al reato di cui all'art. 515 cod. pen., anche quando la consegna dell'aliud pro alio sia stata effettuata da un dipendente, la responsabilità del titolare dell'esercizio commerciale non viene meno poiché, essendo lo stesso titolare interessato alla vendita delle merci esistenti nell'esercizio, tutto quanto ivi si compie dai dipendenti, non può non rispondere agli ordini, alle disposizioni e, quindi, alla volontà del titolare (vedi Cass.: Sez. 6, 4.6.1976, n. 6713 e Sez. 3, 20.12.1963). Tale principio di diritto è stato specificato ed integrato con alcune necessarie puntualizzazioni, da questa Corte Suprema, con la sentenza di questa Sez. 3, 5.4.2002, Riccobono ed altro. Nella specie, però, la vicenda si è svolta in un piccolo esercizio commerciale, gestito direttamente dal Platania con la sola collaborazione del figlio e, pur non avendo proceduto la teste di accusa ad una identificazione in termini di certezza assoluta di colui che ebbe materialmente a consegnarle il formaggio, razionalmente è stata esclusa una iniziativa autonoma di soggetto diverso dall'imputato.
3. Il bene giuridico tutelato dal reato di frode nell'esercizio del commercio va individuato nel leale esercizio di tale attività e la condotta tipica punita consiste nella consegna di una cosa diversa, per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto della contrattazione, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore o dalla circostanza che quest'ultimo potesse facilmente, applicando normale attenzione e diligenza, rendersi conto della difformità tra la merce richiesta e quella consegnata (vedi Cass., Sez. 3, 30.7.1994, n. 2291).
4. In una non recente decisione di questa Corte è stato affermato che l'uso generalizzato di un marchio nel linguaggio comune, per indicare tutto il genere dei prodotti analoghi a quello per il quale lo stesso marchio è stato registrato, può certamente incidere sull'elemento soggettivo del reato, inducendo il venditore in errore sulla reale volontà dell'acquirente, nel senso che essa sia indirizzata al genere e non alla specie (Cass., Sez. 6, 9.3.1989, n. 3547). Perché tale situazione si realizzi, parò, è necessario che sia stata acquisita la prova in ordine alla sussistenza di tale errore e una prova siffatta, nella specie è del tutto carente.
Costituisce, poi, affermazione assolutamente apodittica quella secondo la quale, con la denominazione "Auricchio", si farebbe riferimento al provolone per antonomasia, attribuendosi comunemente la stessa a tutti formaggi similari anche da altre ditte prodotti. Nell'attuale situazione di mercato - ove viene commercializzata una pluralità di prodotti caseari, offerti da imprese diverse, peculiarmente caratterizzati e pubblicizzati, nonché venduti a prezzi differenti - non è dato riscontrare alcun elemento concreto valido ad affermare che la denominazione " Auricchio" sia ormai acquisita alla realtà linguistica (di produttori, commercianti, distributori e consumatori) quale denominazione generica del provolone, senza più alcun collegamento con l'azienda di origine. In commercio esistono varie qualità di provolone e proprio quella pubblicità cui si riferisce la difesa è concretamente finalizzata anche alla difesa della funzione distintiva del marchio.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché delle spese del presente grado di giudizio, in favore della costituita parte civile, liquidate in complessivi euro 1.347,99, di cui euro 1.330,00 per onorario, oltre I.V.A. e Cassa Avvocati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 576, 608, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché delle spese del presente grado di giudizio, in favore della costituita parte civile, liquidate in complessivi euro 1.347,99, di cui euro 1.330,00 per onorario, oltre I.V.A. e Cassa Avvocati.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 APRILE 2003.