Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 1
Il giudice di pace, nel pronunciare condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, non può disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva senza avere previamente determinato l'entità della pena pecuniaria sostituita e la durata dell'espulsione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2010, n. 16296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16296 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - rel. Presidente - del 07/04/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 323
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 44349/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) MO ND UM N. IL 20/03/1981 C/;
avverso la sentenza n. 39/2009 GIUDICE DI PACE di CREMA, del 13/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI SILVESTRI;
udito il P.G. in persona del Dott. Salvi Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13.10.2009, il Giudice di Pace di Crema dichiarava MO OL AS responsabile del reato di cui al D.Lgs. n.286 del 1998, art. 10 bis, introdotto dalla L. n. 94 del 2009, e lo condannava alla pena sostitutiva dell'immediata espulsione per essere entrato e per essersi trattenuto nel territorio dello Stato senza essere munito del permesso di soggiorno.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza perché viziata dalla violazione del principio di legalità della pena in quanto il Giudice di Pace aveva omesso di indicare sia la misura della pena pecuniaria sostituita che la durata dell'espulsione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il thema decidendi introdotto dall'impugnazione del Procuratore Generale si compendia nel quesito diretto ad accertare se il Giudice di pace, nel pronunciare condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, possa disporre l'immediata espulsione dello straniero a norma dell'art. 16, modificato con L. 15 luglio 2009, n. 94, senza determinare l'entità della pena pecuniaria sostituita e la durata dell'espulsione.
La soluzione deve essere affermativa.
Invero, dal coordinamento del citato art. 10-bis con gli artt. 16 e 13, contenente la disciplina dell'espulsione, deve inferirsi che la statuizione dell'espulsione deve essere necessariamente preceduta dalla determinazione della pena pecuniaria in quanto in caso di nuovo ingresso illegale nel territorio dello Stato la sanzione sostitutiva deve essere revocata e deve essere ripristinata la pena sostituita. Inoltre, nella medesima ottica ricostruttiva della normativa, deve ritenersi che il Giudice di pace è tenuto a stabilire anche la durata della misura dell'espulsione in conformità della previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, novellato art. 13, comma 14, a norma del quale, salvo che sia diversamente disposto, il divieto opera per un periodo di dieci anni, con la precisazione che nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia. Pertanto, alla stregua dei precedenti rilievi, deve pronunciarsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Crema.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010