Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2011, n. 36446
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Sentenza 23 settembre 2011

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La nuova formulazione del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore di cui all'art. 14, comma quinto-ter, D. Lgs. n. 286 del 1998, introdotta a seguito del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2011, n. 129 - recante disposizioni urgenti per completare l'attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari - non può ritenersi in continuità normativa con la precedente fattispecie di reato (non più applicabile nell'ordinamento a seguito della sentenza della Corte di Giustizia U.E. 28 aprile 2011, El Dridi), dando luogo pertanto ad una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della normativa sopra citata.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, ritenendo che il fatto non è previsto dalla legge come reato; principio affermato anche in relazione all'art. 14, comma quinto-quater, da Cass. Sez. I, n. 36451/11). Conf. nn. dal 36447 al 36464/11 N.M.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2011, n. 36446
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36446
    Data del deposito : 23 settembre 2011

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