Sentenza 27 marzo 2015
Massime • 1
In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievi i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici.
Commentari • 8
- 1. Sesso senza chiara manifestazione del consenso è reato (Cass. 30651/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 settembre 2024
Integra il reato di violenza sessuale, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, la condotta di chi invade la sfera della libertà e dell'integrità sessuale di un'altra persona senza che sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo di tale comportamento, con la conseguenza che è irrilevante un eventuale errore sull'espressione del dissenso anche qualora questo non sia stato esplicitato. In materia di prova testimoniale, il giudice, pur dovendo valutare criticamente il contenuto delle dichiarazioni e verificarne l'attendibilità, non può fondare il proprio convincimento sull'ipotesi che il testimone riferisca consapevolmente il falso o si inganni …
Leggi di più… - 2. Sempre reato indurre minore di 14 anni a mandare foto di nudo (Cass. 41577/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 ottobre 2023
E' reato indurre un soggetto infraquattordicenne a mandare foto di nudo: irrilevante il consenso, dato che sotto i 14 anni sussiste la presunzione per la quale il minore non è in grado di prestare un valido consenso sessuale. Al fine della definizione di atti sessuali ex art. 609-bis c.p., non è indispensabile il requisito del contatto fisico diretto con il soggetto passivo, bensì è sufficiente che l'atto coinvolga la corporeità sessuale della persona offesa e risulti idoneo a compromettere, quale bene primario, la libertà dell'individuo a fronte del soddisfacimento o eccitamento sessuale. L'attenuante speciale prevista dall'art. 609-bis c.p., comma 3, non può essere concessa quando gli …
Leggi di più… - 3. Rapporti con minore di 14 anni consenzienteRaffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 ottobre 2023
Cass. pen., sez III, ud. 6 giugno 2023 (dep. 13 ottobre 2023), n. 41577 Presidente Di Nicola – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Brescia all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Brescia, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 2) – originariamente contestato come violazione dell'art. 609-quater c.p. – ai sensi dell'art. 609-bis c.p., comma 2, art. 609-ter c.p., riduceva a due anni e dieci mesi di reclusione la pena inflitta a carico di C.A., nel resto confermando la decisione impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità …
Leggi di più… - 4. Nessun giudizio morale sulla vittima di reati sessuali (Cass. 39890/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 ottobre 2023
Inammissibile un giudizio morale nei confronti della vittima di violenza sessuale, che è del tutto estraneo alla struttura oggettiva della circostanza attenuante che deve essere rigidamente ancorata al fatto e/o alle condizioni psico-fisiche della persona offesa, non alla sua vita anteatta. Valorizzare l'emancipazione e la libertà sessuale della persona offesa vittima di violenza sessuale costituisce un modo, nemmeno tanto elegante, oltre che giuridicamente abnorme, per allontanare dalla fattispecie di reato l'unico vero protagonista della vicenda, il suo autore, nei cui soli confronti deve essere apprezzata la consapevolezza del consenso all'atto e le conseguenze della sua mancanza in …
Leggi di più… - 5. Come va motivata attenuante per danno risarcito? (Cass.46184/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 dicembre 2021
Ai fini della configurabilità dell'attenuante del risarcimento del danno la sufficienza della somma spontaneamente versata dall'imputato per il risarcimento del danno morale cagionato alla persona offesa non può essere esclusa con valutazione sommaria, basata sulla sua esiguità, in quanto il giudice è tenuto ad accertare la gravità del nocumento arrecato e le ripercussioni del fatto lesivo nell'ambito della vita familiare e sociale della vittima. Per escludere l'attenuante del danno risarcito non basta una valutazione sommaria, dovendo il giudice spiegare, in maniera specifica, perché la somma non sia sufficiente per l'integrale ristoro del danno morale patito delle parti civili. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2015, n. 19336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19336 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2015 |
Testo completo
O S C U R AT A 1 9 336/ 1 5 SENTENZA N. 1955 Udienza pubblica del 27 marzo 2015 REG. GENERALE n. 47920/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE In caso di diffusione del SEZIONE TERZA PENALE presente provvedimento Composta dagli Ill.mi Sigg.: omettere le generalità e Presidente 1. Dott. Saverio Mannino gli altri call kis vincativi, 2. Dott. Amedeo Franco Relatore a nene nell'art. 52 3. Dott. Aldo Aceto d.lgs. 196/ quanto: disposto d'ufficio 4. Dott. Andrea Gentili сп 5. Dott. Alessio Scarcella ☐ a richiesta di pate ✓ imposto dalla legge ha pronunciato la seguente CELLIERE Que Mariani SENTENZA sul ricorso proposto da G.U. nato a [...] avverso la sentenza emessa il 15 luglio 2014 dalla corte d'appello di Tori- no;
udita nella pubblica udienza del 27 marzo 2015 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Paolino Rizzuti;
Svolgimento del processo Con sentenza del 19 febbraio 2014 il Gip del tribunale di Torino dichiarò colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 609 bis, comma 1,G.U. G.M.cod. pen. per avere con violenza costretto la sorella a subire in una decina di occasioni atti sessuali, introducendosi nella sua camera da letto mentre dormiva e palpeggiandole le parti intime inserendole la mano dentro gli slip, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, lo condannò alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione, oltre pene accessorie. La corte d'appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, dichiarò non do- versi procedere per tutti gli episodi precedenti a quello del OMISSIS perché l'azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata per mancanza di querela e rideterminò la pena per l'episodio del OMISSIS in anni due e mesi quattro di reclusione. L'imputato propone personalmente ricorso per cassazione deducendo;
1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 609 bis com- ma 3 cod. pen.; erronea applicazione dell'art. 609 bis, comma 3, cod. pen. La motivazione della corte sul punto si fonda sulla affermazione che la libertà ses- suale della persona offesa sarebbe stata compromessa in modo non lieve, ma con la utilizzazione di una mera formula di stile. La corte, pur assolvendo l'imputato da tutti gli episodi anteriori al OMISSIS ha rilevato che non si sa- O S C U R AT A -2- redde trattato di un episodio occasionale, ignorando che tale circostanza di per sé non è ostativa alla concessione dell'attenuante richiesta. Nessuno degli ele- menti posti in evidenza dalla difesa nell'atto d'appello è stato preso in conside- razione. In particolare la corte d'appello non ha fatto nessun riferimento al di- svalore della condotta ed alle modalità dell'azione (atto sessuale consistito in toccamenti e non in penetrazione), alla gravità del danno cagionato alla persona offesa (non si tratta di due fratelli naturali e la persona offesa è ultramaggioren- ne e, comunque, più grande dell'imputato) ed all'intensità del dolo, soprattutto con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, la quale riferiva di esse- re sicura che gli episodi di violenza subiti venissero messi in atto dal fratello so- lo quando era ubriaco, perché quando si trovava in quella condizione non riu- sciva a contenere gli impulsi, ed in un momento particolare della sua vita, quando era tornato dall'esercito ed era rimasto senza lavoro. La motivazione della sentenza impugnata è quindi carente perché non sono stati valutati tutti gli elementi indicati dalla difesa. 2) erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e mancanza, contraddittorie- tà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena. Lamenta che non è stato considerato il percorso terapeutico dell'imputato e gli elementi dianzi esposti. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. Difatti, la motivazione della sentenza impugnata con cui è stata rigettata la richiesta di riconoscimento dell'attenuante del fatto di minore gravità è in parte erronea ed in parte meramente apodittica e di stile. La corte d'appello ha invero negato l'attenuante per due ragioni: a) perché non si è trattato di un episodio occasionale;
b) perché «l'imputato si è introdotto nel mezzo della notte nella camera da letto della sorella M. approfit- tando del fatto che stesse dormendo, si è inginocchiato vicino al suo letto e ha inserito la mano sotto gli slip della ragazza iniziando a toccarle le parti intime. Tutte queste circostanze consentirebbero di affermare che la libertà sessuale di sia stata compromessa in modo non lieve».M. Ora, riguardo al primo argomento, la corte d'appello non considera che con la stessa sentenza ha condannato l'imputato per un unico episodio, quello del OMISSIS mentre per tutti gli altri episodi contestati ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela. Il comportamento che poteva essere preso in considerazione, quindi, era solamente quello contestato come commesso il e non anche tutti gli altri eventualmente commessi. In ogni caso, se- OMISSIS condo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di abusi sessuali, il ricono- scimento o meno della diminuente del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609 bis comma terzo cod. pen., non è collegato in alcun modo alla reiterazione degli episodi, bensì alla minima invasione della sfera sessuale del soggetto passivo» (Sez. III, 10.12.2013, n. 3638 del 2014, T., RV. 258856). Quindi non era soltanto la eventuale ripetizione di altri simili episodi (peraltro estranea all'oggetto del giudizio) a poter costituire valida causa di esclusione dell'ipotesi lieve. Quanto alla seconda ragione, si tratta di motivazione chiaramente apoditti- O S C U R AT A -3- ca e di stile. Secondo la giurisprudenza, poiché l'attenuante in discussione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tu- telato, assumono particolare importanza: la qualità dell'atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all'età), l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. III, 29.2.00, Pril- lo della Rotonda;
Sez. III, 24.3.00, Improta). In particolare, ai fini del ricono- scimento di questa attenuante devono essere «valutati in concreto l'impatto e- motivo sulla vittima e le conseguenze sul suo sviluppo psico-fisico, le modalità dei fatti, la loro durata nel tempo e l'invasività nella sfera sessuale della vitti- ma» (Sez. III, 12.7.2012, n. 34236, A., m. 253172); «rilevano i soli elementi in- dicati dal comma primo dell'art. 133 cod. pen., e non anche quelli di cui al comma secondo, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pe- na» (Sez. III, 26.10.2011, n. 45692, B., m. 251611); «non rispondendo la miti- gazione della pena all'esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona ma alla minore lesività del fatto, da rap- portare al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima» (Sez. III, 15.6.2010, n. 27272, P., m. 247931); «ai fini della configura- bilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione glo- bale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psico- logiche valutate in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà ses- suale sia stata compressa in maniera non grave, così come al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici» (Sez. III, 7.11.1006, n. 5002/07, Man- giapane, m. 235648). Nella specie la sentenza impugnata si è limitata a rilevare che l'imputato aveva inserito la mano sotto gli slip della ragazza iniziando a toccale le parti in- time, ma ha totalmente omesso di considerare e di valutare, con congrua ed a- deguata motivazione, quale sia stato il grado di compromissione della libertà sessuale (definito «non lieve» con motivazione meramente assertiva) e quale il danno arrecato alla parte offesa anche in termini psichici. La corte d'appello, i- noltre, ha totalmente omesso di prendere in considerazione gli elementi che la difesa aveva indicato specificamente come potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione in questione, ossia la modalità dell'azione (soli toccamenti), la gra- vità del danno cagionato alla vittima (che sarebbe stata ultramaggiorenne, e comunque più grande dell'imputato, mentre non si sarebbe trattato di fratelli na- turali). Il secondo motivo resta assorbito (ma non precluso) dall'accoglimento del primo motivo, dovendo il giudice del rinvio comunque rideterminare la pena in caso di riconoscimento dell'attenuante e potendo comunque rideterminarla an- che in caso contrario per tenere comunque conto degli elementi messi in rilievo dalla difesa, fra cui l'intensità del dolo e l'eventuale inizio di un percorso tera- peutico. O S C U R AT A - 4- In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 609 bis, comma 3, cod. pen. con rinvio ad altra se- zione della corte d'appello di Torino.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla attenuante dell'art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen. e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 27 marzo 2015. L'estensoreJestensory Il Presidente Hamsteصدا In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 MAG 2015 IL CANCELLIERE Luana Mariani