Sentenza 10 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2001, n. 9327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9327 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBL A1 932 7 /01 IN NOME DEL POPOR ITA ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SA DE MUSIS Presidente R.G. N. 7408/99 Dott. Guglielmo Consigliere 11588/99 SCIARELLI Consigliere Cron.21482 MERCURIO Dott. Ettore Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO -Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Federico ROSELLI - Ud. 29/03/01 ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: S.A.I. SPA - SOC. ASSICURATRICE INDUSTRIALE PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato PERILLI ANTONIETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANO FRANCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PORTO ROSARIO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 11588/99 proposto da: 2001 240 PORTO ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1487 -1- COLA DI RIENZO 285, presso lo studio dell'avvocato IELO ANTONIO, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCUDERI AIELLO NINO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SAI ASSICURAZIONE INDUSTRIALE SPA;
- intimato -
avversO la sentenza n. 3381/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 29/10/98 R.G.N. 2017/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Ettoreudienza del 29/03/01 dal Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato GIULIANO FRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 20 settembre 1991 il signor SA RT conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Catania, quale giudice del lavoro, la società assicuratrice industriale (S.A.I.) s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Esponeva di avere svolto attività di agente plurimandatario per conto della società convenuta nella zona di Catania;
che il rapporto era cessato il 4 dicembre 1990 a seguito del recesso della società, senza opposizione da parte di esso ricorrente. Lamentava di avere inutilmente richiesto il pagamento delle somme dovute per le indennità di fine rapporto previste dagli articoli 12, 25, 26 e 27 dell'accordo nazionale per gli agenti di assicurazione. Chiedeva, pertanto, che il giudice adito condannasse la società al pagamento delle somme dovute, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Costituitasi in giudizio, la società si opponeva alla domanda. Assumeva che tra le parti non si era instaurato alcun rapporto di agenzia e che il signor RT aveva prestato semplicemente attività di procacciamento di affari assicurativi per i quali aveva ricevuto il corrispettivo dovuto, in qualità di produttore senza vincolo di subordinazione. Chiedeva, pertanto, che il Pretore rigettasse le domande proposte dal ricorrente e lo condannasse al pagamento delle spese e degli onorari di causa. S Con sentenza in data 22 febbraio 1995 il Pretore rigettava la domanda ritenendo che tra le parti non sussistesse un rapporto di agenzia, ma un semplice rapporto di procacciamento di affari. La decisione del Pretore è stata riformata dal Tribunale di Catania che, con sentenza depositata il 29 ottobre 1998, condannava la società al pagamento delle somme richieste, oltre alla rivalutazione monetaria dal 1° gennaio 1991 e agli interessi legali sulle somme non rivalutate. Avverso la decisione del Tribunale la società propone ricorso costituito da un solo motivo e illustrato con memoria e con note di udienza. Il signor RT resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzitutto essere disposta la riunione in un solo processo dei due ricorsi, proposti separatamente contro la stessa sentenza, in base al disposto dell'art. 335 del codice di procedura civile. Con un unico motivo la società ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1753 del codice civile e della legge 7 febbraio 1979 n. 48, nonché il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che il rapporto intercorso tra le parti fosse un rapporto di agenzia e non un rapporto di libero procacciamento di affari. In tal modo, ad avviso della società ricorrente, il Tribunale non avrebbe tenuto presente che il rapporto in esame non era assistito dalla garanzia della stabilità e non era stato stipulato nella forma scritta richiesta per la stipula del contratto di agente assicurativo;
che il signor RT non aveva alcun obbligo di osservare le istruzioni impartite dalla società; che nessun elemento in senso contrario poteva essere desunto dalla attività svolta dal RT dopo la conclusione dei contratti e dalla autorizzazione concessa dalla Sai al RT di procedere allo storno delle polizze auto alla fine del rapporto. Il motivo è infondato. Come è noto, il libero procacciatore di affari è un collaboratore del preponente che raccoglie proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi, e le trasmette al preponente. Si tratta, quindi, di una figura molto simile all'agente senza rappresentanza dal quale tuttavia si distingue per la mancanza della stabilità, ossia dell'obbligo di svolgere stabilmente una attività di promozione della conclusione di contratti. (Cass. 8 agosto 1998 n. 7799). Stabilità significa che la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, come nella prestazione continua, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale. La differenza è bene evidente nel caso dell'agente e del procacciatore di affari. La prestazione del primo è stabile in quanto egli ha l'obbligo di svolgere una attività di promozione di contratti;
la prestazione del secondo, invece, è occasionale nel senso che non corrisponde a una necessità giuridica, ma dipende esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore. La mancanza di stabilità non significa tuttavia che, di fatto, la prestazione dell'agente non possa essere continua o svolgersi periodicamente nel tempo. In questi casi sussiste, come ha più volte affermato questa Corte, la competenza S funzionale del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile (Cass. 12 aprile 1989 n. 1740; Cass. 7 dicembre 1984 n. 6456; Cass. 18 giugno 1982 n. 3740; Cass. 18 aprile 1980 n,. 2550; Cass. 22 luglio 1978 n. 3674; Cass. 23 aprile 1976 n. 1465). Accertare se nel caso concreto sussista un vincolo di stabilità, oppure una semplice continuità della prestazione, se cioè la prestazione si sia ripetuta periodicamente nel tempo non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale è compito del giudice del merito e non può essere sindacato dinanzi a questa Corte di legittimità se non per violazione delle norme ermeneutiche o per difetto di motivazione. Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro per cui è causa costituisse un vero e proprio rapporto di agenzia in quanto fornito del carattere della stabilità. Difatti la presenza di un unico originario accordo nell'ambito del quale il preposto assumeva l'incarico di promuovere stabilmente la conclusione di tutti quei contratti che si appalesavano utili e convenienti per la società, la quale a sua volta si impegnava ad accertarli ed anzi li accettava preventivamente;
l'obbligo da parte del preposto di muoversi nell'ambito delle indicazioni fornitegli dal preponente con la esplicita previsione del rifiuto da parte della società dei contratti assunti in deroga alle istruzioni impartitegli;
l'attività svolta dal preposto anche dopo la conclusione del contratto;
l'autorizzazione da parte della società al termine del rapporto allo storno delle polizze a scadenza annuale;
il regime fiscale delle provvigioni corrisposte dalla società costituiscono tutti elementi che, valutati nel loro complesso, non lasciano dubbi sulla identificazione della natura del contratto e sulla individuazione dell'elemento della volontà dei soggetti contraenti. Di conseguenza il Tribunale ha ritenuto che doveva ritenersi pienamente provato che le parti avevano inteso realizzare, sulla base di un unico, originario incontro di volontà, una non episodica collaborazione finalizzata alla promozione da parte del signor RT, nell'ambito delle istruzioni ricevute dalla società preponente, di una serie indeterminata di affari che la società aveva preventivamente e globalmente ratificato. Si tratta di una tipica valutazione di merito che, adeguatamente motivata non può essere oggetto del sindacato di questo giudice di legittimità. Con un unico motivo il ricorrente incidentale lamenta che il Tribunale abbia violato l'art. 91 del codice di procedura civile compensando tra le parti le spese dei due gradi del giudizio, nonostante che egli fosse riuscito completamente vittorioso nel giudizio di appello. Il motivo è infondato. Come è noto, in tema di condanna alle spese processuali l'art. 91 del codice di procedura civile dispone che "il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte..." e l'art. 92, secondo comma, dello stesso codice prevede che "se vi è soccombenza reciproca o concorrano altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti...". La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in base al disposto dell'art. 91, il giudice non può condannare al pagamento delle spese 5 processuali la parte totalmente vittoriosa;
in base, poi, al secondo comma dell'art. 92,è rimesso al potere del giudice l'accertamento della sussistenza dei giusti motivi e, quindi, l'apprezzamento dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese stesse. Tale potere discrezionale può essere esercitato senza la necessità di alcuna specifica motivazione. Ne consegue che la decisione del giudice di merito, in materia di spese processuali, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, solo quando le spese siano state poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa;
non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l'esercizio del potere discrezionale del giudice del merito sulla opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese medesime. In base ai principi su enunciati il Tribunale ha correttamente ritenuto che, in considerazione della particolare controvertibilità della materia, sussistano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di causa. La decisione del Tribunale costituisce l'esercizio di un potere discrezionale a lui riservato e non è sindacabile dinanzi a questa Corte di legittimità. I due ricorsi devono pertanto essere riuniti in un solo procedimento e devono essere rigettati. Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti costituite in giudizio le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
SS La Corte riunisce i ricorsi in un solo processo e li rigetta. Dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 29 marzo 2001 L'Estensore Il Presidente Store Siamantonio Reparo be Minis IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 10 LUG. 2001 نا IN CANCELLIERE Z I T O R N O E C I D , O L L 3 0 A O 1 3 S B 5 . S I T A . D R T , N A A ' A T L S S 3 L E 7 O E P - P S D 8 I - M I 1 I N S ) G N A E O D E S A E G I T D A G N E E , E O L O T C T R I A T R S L E I A 7