Sentenza 2 febbraio 2016
Massime • 1
È inammissibile, per la preclusione processuale derivante dalla pendenza di altro procedimento cautelare basato sui medesimi elementi nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto, l'istanza di scarcerazione presentata dall'imputato in pendenza di appello cautelare, non ancora definito, proposto avverso il rigetto di altra richiesta di scarcerazione avente ad oggetto il medesimo "thema decidendum".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2016, n. 23371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23371 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2016 |
Testo completo
23 37 1 / 1 6 71 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 84 206 Composta da Sent. n. sez. Renato Grillo C.C. 02/02/2016 Presidente - Gastone Andreazza -Relatore - R.G.N. 49100/2015 Manuela Gai Enrico Mengoni : Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: SA ER, n. a Napoli il 03/01/1954; avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli in data 05/10/2015; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P. Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. SA ER ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 03/10/2015 di rigetto dell'appello presentato nei confronti dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 03/08/2015 di rigetto di istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere.
2. Con un unico motivo lamenta la motivazione manifestamente illogica in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello; premette che, con una prima istanza di scarcerazione, rigettata dalla Corte d'appello in data 03/08/2015, si era invocata la inefficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini di durata relativi al primo grado di giudizio in ordine al reato di concorrenza illecita essendo intervenuta sentenza di non luogo a procedere per essere l'azione penale già stata esercitata relativamente al reato di estorsione;
successivamente, con una seconda istanza parimenti rigettata in data 12/08/2015, si era parimenti invocata l'inefficacia per superamento dei termini relativi al primo grado di giudizio. Contesta tuttavia che l'appello presentato nei confronti del provvedimento di rigetto in data 03/08/2015 possa considerarsi, come ritenuto dal provvedimento impugnato, inammissibile in quanto reiterativo, in violazione del principio di preclusione, dell'appello già presentato nei confronti dell'ordinanza di rigetto della corte d'appello in data 12/08/2015 e rigettato dal tribunale in data 29/09/2015. Infatti i due provvedimenti di rigetto della Corte d'appello di Napoli si sono basati su presupposti diversi, in quanto il primo, erroneamente interpretando il petitum dell'istanza, ha escluso la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, mentre il secondo ha escluso la scadenza dei termini di fase ora per allora relativamente al primo grado di giudizio. Quanto al merito contesta l'indirizzo giurisprudenziale che non consente che la derubricazione delle fattispecie contestate abbia efficacia retroattiva così da incidere sul termine di fase potendo invece avere efficacia solo ai fini del computo massimo della custodia cautelare e precisa che, nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per precedente esercizio dell'azione penale relativamente al reato di estorsione ha sancito l'illegittimità ab origine della misura cautelare applicata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Va premesso anzitutto che il provvedimento oggetto di ricorso è intervenuto a decidere, respingendolo, sull'appello cautelare proposto in data 05/08/2015 avverso la pronuncia della Corte d'Appello del 3/8/2015 di rigetto di istanza di declaratoria di inefficacia della misura per decorrenza dei termini;
in tale pronuncia di reiezione il Tribunale ha sostenuto in primis che l'appello avrebbe dovuto essere considerato inammissibile in quanto preclusa la sua proposizione dal fatto che, in data 4/08/2015, era stata presentata, sempre alla stessa Corte d'appello, analoga istanza di declaratoria di inefficacia. Tale affermazione non può però essere condivisa. Va ricordato che in più occasioni questa Corte ha affermato doversi escludere che, in pendenza di altro procedimento, ed esistendo una precedente misura cautelare sub iudice, si inizi, in relazione alla stessa persona e per lo stesso fatto, un nuovo procedimento incidentale basato sui medesimi elementi, non 2 occorrendo peraltro che una precedente identica istanza sia stata definitivamente decisa per impedire che possa essere reiterata, bastando che sia già stata posta e che penda il giudizio su di essa. Tale situazione vale difatti a costituire preclusione in base al principio, anch'esso derivante dal generale divieto di bis in idem, della litispendenza: il quale, "in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema", parimenti impedisce, in tutte le situazioni che non implicano un conflitto di competenza e non sono accompagnate dall'esistenza di un provvedimento irrevocabile, di riproporre e di esaminare più volte la stessa domanda (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 41348 del 07/10/2011, Ben Hassen Mohamed, non massimata;
Sez.1, n. 20297 del 13/05/2010, De Simone, Rv. 247659). E' per tale ragione, dunque, che si è, ad esempio, affermato che è inammissibile, in assenza di nuovi elementi, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento applicativo sia stato già confermato dall'ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora preso in esame, per la preclusione derivante dalla situazione di litispendenza che prescinde dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare (Sez. 5, n. 29627 del 18/06/2014, P., Rv. 262522). Sicché, in definitiva, se è ben vero che occorre tenere conto, come in via di principio implicitamente ritenuto dall'ordinanza, del principio di preclusione, proprio la sua sussistenza pare dovere condurre, in realtà, nella fattispecie concreta in esame, ad una soluzione esattamente inversa rispetto a quella adottata dal Tribunale: infatti, proprio in ragione del fatto che principio del ne bis in idem cautelare opera anche tra procedimenti e non solo tra provvedimenti (cfr., Sez. 3, n. n. 39902 del 28/05/2014, Ramasso ed altri, Rv. 260383), inammissibile per preclusione processuale avrebbe dovuto essere considerato non già l'appello cautelare de quo, innestato su procedimento anteriormente pendente, bensì, semmai, la seconda istanza di scarcerazione rivolta alla Corte quando già appunto pendeva un primo procedimento cautelare avente ad oggetto il medesimo thema decidendi (quello cioè radicato con la originaria e primigenia istanza del 27/07/2015) non ancora definito stante la pendenza dei termini per proporre impugnazione (poi in effetti, come si è visto, presentata in data 05/08/2015).
4. Ciononostante, il ricorso va comunque rigettato. Il provvedimento impugnato, al di là della ritenuta preliminare ragione di inammissibilità del gravame, ha comunque ricordato, con riguardo al merito della questione dedotta dall'appellante, il principio secondo cui la conferma della 3 sentenza di condanna per il reato meno grave con il contestuale proscioglimento per il reato più grave, rispetto al quale sono stati computati i termini di fase della custodia cautelare, non comporta la rideterminazione retroattiva dei termini di durata del giudizio di primo grado, in ragione dell'autonomia delle singole fasi del procedimento e dovendo, in tale fase, tenersi conto solo della contestazione (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 5079 del 11/01/2011, Guidi, Rv. 249581; Sez. 5, n. 46835 del 04/12/2007, Di Lauro e altro, Rv. 238890) e ha poi correttamente aggiunto come di un tale principio non possa non farsi applicazione anche laddove il proscioglimento sia avvenuto, come nella specie, nel grado d'appello, per il reato più grave, in ragione della rilevazione di una causa di improcedibilità, attesa la ricorrenza della medesima ratio. Né potrebbe ritenersi, come in nuce nelle argomentazioni del ricorrente, che nell'ipotesi di assoluzione per ragioni di merito la detenzione non sia stata, a differenza del proscioglimento per ragioni processuali, comunque "indebitamente" (alla luce dell'epilogo successivo) posta in essere;
e d'altra parte, se il criterio determinante deve essere individuato, come chiarito da questa Corte, nella contestazione dell'addebito a prescindere dalle successive vicende, ogni altra considerazione appare recessiva.
5. Sicché, in definitiva, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2016 Il Consignore estensore Il Presidente dazz Gastone DEPOSITATA IN CANCELLERIA) - 7 GIU 2016 L GA☺ Mariani