Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
021 28 /0 1 Aula 'A' REPUBBLIC CA IN NOME DEL POP LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 18640/98 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron. 4424 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Ud. 13/12/00 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 13 FEB 2001 FODERARO DITTA SRL, in persona del legale 14 CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato MAZZUTI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato SIGILLO' GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Rilasciata copla legale al Sig. AY AD GIUSEPPE;
per diritti L. intimato 11-26 2000 avversO la sentenza n. 457/97 del Tribunale di VIBO IL CANCELLIERE 5386 VALENTIA, depositata il 06/11/97 R.G.N. 514/90; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Attilioudienza del 13/12/00 dal CELENTANO;
udito l'Avvocato SIGILLO'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 2 luglio/6 novembre 1997 il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava improcedibile l'appello proposto dalla Foderaro s.r.l., nei confronti dell'INPS, avverso la sentenza del 15 aprile/6 maggio 1990 pronunciata dal Pretore della stessa città. In motivazione il Tribunale dava atto che erroneamente era stato indicato, in dispositivo, l'INPS quale controparte dell'appellante, mentre si trattava del signor PP DI, come emergeva da tutti gli atti di causa. L'improcedibilità dell'appello veniva pronunciata ai sensi del secondo comma dell'art. 348, vecchio testo, del codice di proc. civ., per il mancato deposito del fascicolo di parte e della sentenza impugnata (o, meglio, per “la mancanza sopravvenuta di detto fascicolo, atteso che si può ragionevolmente presumere che il medesimo sia stato originariamente depositato"). Il Tribunale dava poi atto di non poter decidere nel merito, atteso che la mancanza della sentenza del Pretore impediva una ragionevole valutazione degli elementi di giudizio rinvenibili in atti (la consulenza e gli elementi addotti dall'appellato). Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, la Foderaro s.r.l. PP DI non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 348, comma 2, del cod. proc. civ., vecchio testo, la difesa della società ricorrente sostiene che tale norma non si applica al rito del lavoro. Rileva, inoltre, che il Tribunale ha inteso sanzionare non una originaria 3 inadempienza del ricorrente (il cui fascicolo era stato sicuramente prodotto e poi acquisito dal CTU all'udienza di assunzione dell'incarico), ma la mancanza sopravvenuta o l'omessa restituzione della documentazione prima della decisione. E deduce l'irrilevanza del mancato nuovo deposito, restando tale ipotesi estranea alla previsione dell'art. 348 c.p.c. Assume, poi, che il Tribunale avrebbe dovuto accertare le ragioni della assenza del fascicolo (comprensivo della sentenza impugnata), senza trascurare l'eventualità che i fascicoli, appresi dal CTU, fossero stati da quest'ultimo trattenuti fino all'udienza di discussione;
tanto più che mancava ogni annotazione (o firma del procuratore costituito) attestante il ritiro del fascicolo da parte dello stesso;
il che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, comporta l'obbligo del giudice di appello di disporre opportune ricerche da parte del cancelliere e, ove queste diano esito negativo, l'eventuale fissazione di un termine alla parte per la ricostruzione del proprio fascicolo. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., la difesa della società ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale ha omesso di pronunciare sul merito dell'appello. Deduce che il gravame proponeva questioni di natura esclusivamente tecnico-contabile; che il Tribunale aveva infatti disposto la rinnovazione della consulenza tecnica e che – ferma restando l'esigenza di rimettere in - termini la parte ritenuta “inattiva” per la acquisizione del proprio fascicolo - avrebbe potuto esaminare la fondatezza del gravame attraverso una disamina dell'atto di appello, delle eccezioni formulate dal resistente nella comparsa di costituzione e della relazione del consulente (comprensiva di una analisi critica, comparativa e motivata, delle valutazioni operate dal primo CTU). Il primo motivo di ricorso è fondato. Anche riconoscendo, secondo il prevalente orientamento di questa Corte (v. Cass., S.U., 25 maggio 1993 n. 5839; Cass., 12 novembre 1993 n. 11164; 1° febbraio 1996 n. 848; 1° aprile 1996 n. 2973), l'applicabilità dell'art. 348 c.p.c. al rito del lavoro, costituisce peraltro ius receptum che la sanzione di improcedibilità dell'appello, di cui al secondo comma dell'articolo in esame, riguarda l'ipotesi della mancata originaria presentazione del fascicolo dell'appellante (contenente, ai sensi dell'art. 347, secondo comma, copia della sentenza appellata) e non già quella in cui tale deposito sia regolarmente avvenuto, ma non sia stato reiterato dopo il ritiro del fascicolo stesso, ad opera della parte (Cass., S.U., 17 giugno 1982 n. 3676; Cass., 11 aprile 1983 n. 2522; 9 maggio 1983 n. 3174; 11 giugno 1983 n. 4022; 12 marzo 1986 n. 1651; 22 aprile 1995 n. 4570). Orbene, atteso che è stato anche rilevato (Cass., n. 4570 del 1995) come la mancata originaria presentazione del fascicolo sia sostanzialmente irrealizzabile nello speciale rito del lavoro, le cui modalità introduttive non possono prescindere dal tempestivo deposito del ricorso e dei relativi allegati presso la cancelleria del giudice adito (come risulta dal combinato disposto degli artt. 434, 414 e 415 c.p.c.), va sottolineato che lo stesso Tribunale di Vibo Valentia ha dato atto, nella sentenza impugnata, che ha inteso sanzionare con la improcedibilità non il mancato deposito iniziale del fascicolo, bensì “la mancanza sopravvenuta di detto fascicolo, atteso che si può ragionevolmente presumere che il medesimo sia stato originariamente 5 depositato" (pagg. 3 e 4). Tale soluzione non è corretta. Una volta accertato l'originario deposito del fascicolo come il - Tribunale ha presumibilmente desunto, nella fattispecie in esame, sia dalle modalità introduttive dell'appello nel rito del lavoro, sia dal fatto che il CTU ilaveva comunque espletato l'incarico tecnico-contabile affidatogli - giudice dell'appello, che rilevi la sopravvenuta mancanza del fascicolo della parte appellante (fascicolo che deve contenere copia della sentenza impugnata: art. 347, comma 2, c.p.c.), deve disporre, ove non risulti annotato il ritiro del fascicolo stesso da parte dell'appellante, opportune ricerche da parte della cancelleria e, ove queste diano esito negativo, eventualmente fissare un termine alla parte per la ricostruzione del proprio fascicolo e non sanzionarne immediatamente la mancanza con la declaratoria di improcedibilità dell'appello secondo la previsione di cui all'art. 348, vecchio testo, c.p.c., previsione che concerne, ripetesi, solo l'ipotesi della originaria mancanza del fascicolo dell'appellante (Cass., 1° settembre 1997 n. 8334; v. anche Cass., 11 dicembre 1996 n. 11045; 18 marzo 1999 n. 2454; 15 aprile 1999 n. 3752; 5 novembre 1999 n. 12299). Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con il conseguente assorbimento del secondo motivo. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di appello di Catanzaro. Al giudice di rinvio si rimette anche il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000. м. Амишила Il Presidente cons. estensore Prefe ren Sille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 14 FEB. 2001 oggi, MA 1 LABORATORE E R DI CANCELLERIA O N I S L A G L E L G E 1 D 1 E - 5 - N 3 7 8 : 0 3 T A ' 0 D 1 . L S I R S N L E E D I T R I I A O T O , I D O L B L I O D A T S M P O I D E A E T S N E T , E A I G S P S A A S A R I N O D E R T O S , I G E R 7