Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1999, n. 2454
CASS
Sentenza 18 marzo 1999

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Massime1

Qualora l'appellante abbia provveduto a produrre la copia della sentenza di primo grado - produzione risultante, nella specie, dall'elenco degli atti sottoscritto dal cancelliere a norma dell'art. 74 disp. att. cod. proc. civ. - il giudice d'appello che non rinvenga la stessa, in mancanza della prova rigorosa e precisa del successivo ritiro, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame a norma dell'art. 348 (testo previgente) cod. proc. civ., ma deve disporre le opportune ricerche in cancelleria e nel caso di esito negativo assegnare un termine per la reintegrazione del fascicolo, non potendo far gravare sull'appellante le conseguenze del mancato reperimento.

Commentario1

  • 1Appello, mancanza del fascicolo, improcedibilità, insussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1999, n. 2454
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2454
Data del deposito : 18 marzo 1999

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