Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
Qualora l'appellante abbia provveduto a produrre la copia della sentenza di primo grado - produzione risultante, nella specie, dall'elenco degli atti sottoscritto dal cancelliere a norma dell'art. 74 disp. att. cod. proc. civ. - il giudice d'appello che non rinvenga la stessa, in mancanza della prova rigorosa e precisa del successivo ritiro, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame a norma dell'art. 348 (testo previgente) cod. proc. civ., ma deve disporre le opportune ricerche in cancelleria e nel caso di esito negativo assegnare un termine per la reintegrazione del fascicolo, non potendo far gravare sull'appellante le conseguenze del mancato reperimento.
Commentario • 1
- 1. Appello, mancanza del fascicolo, improcedibilità, insussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1999, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Rel. Consigliere -
Dott. AR Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Francesco AR FIORETTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT IU, NT AT, NT TA, NT EL, TT LL, TT AE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. LUCIANI 1, presso l'avvocato CODACCI PISANELLI ALFREDO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato AUGUSTO MANCINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
EC IE GI, DA NI, TT ASSUNTA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 12134/97 proposto da:
EC IE GI, DA NI, TT AR ASSUNTA 0 ASSUNTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GRAMSCI 28, presso l'avvocato MANILIO FRANCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERUZZI IEO ANTONIO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
NT IU, NT AT, NT TA, NT EL, TT LL, TT AE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 463/96 del Tribunale di LUCCA, depositata il 27/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Enrico PAPA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Codacci Pisanelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale e l'assorbimento del ricorso principale. Svolgimento del processo
US, RE, TA ed GE TI nonché -quali eredi di AR TI- FA e FF EU hanno impugnato la sentenza del Pretore di Lucca in data 5-6 marzo 1993, resa in controversia -in materia di regolamento di confini- tra gli stessi e PI UI EC, AN MA ed AS EU, i quali hanno, a loro volta, formulato appello incidentale. Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 12 marzo 1996, depositata col n. 463 il 27 maggio seguente, ha dichiarato improcedibili entrambi gli appelli, con compensazione di spese, avendo rilevato il mancato deposito, nei rispettivi fascicoli di parte, della copia autentica della sentenza impugnata -precisando al riguardo che entrambe le parti avevano depositato "altra e diversa sentenza tra loro stessi pronunciata, sempre dal Pretore di Lucca, in controversia possessoria (sent. 26.2.91, dep. 7.3.92, reg. 30.3.92)", ed avendo concluso essere, la inprocedibilità, conseguenza necessaria dell'impossibilità di procedere al riesame della causa, peraltro non ovviabile attraverso la presenza, nel fascicolo di ufficio del giudizio pretorile, della copia del solo dispositivo della sentenza impugnata.
Per la cassazione della sentenza ricorrono gli TI-EU, con tre motivi, illustrati da memoria.
Le controparti, difendendosi con controricorso, formulano a loro volta impugnazione incidentale, affidata a cinque motivi. Motivi della decisione
Deducono, in ordine successivo, gli TI-EU:
1) "violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 348 c.p.c.;
necessità di disporre opportune ricerche a cura della cancelleria ovvero di concedere un termine, previa rimessione della causa sul ruolo, per la ricostituzione del fascicolo di parte nella sua interezza" con riferimento alla produzione della copia autentica della sentenza impugnata, quale risulta dall'indice dei documenti prodotti, seguito dalla rituale attestazione di deposito nella cancelleria del tribunale, in data 22 maggio 1993;
2) "violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 348 c.p.c. sotto altro profilo", sostenendo la sufficienza, ai fini della ricostruzione della motivazione della sentenza impugnata, del dispositivo in atti e dei contrapposti scritti difensivi delle parti;
3) "mancato esame del merito dell'appello; totale carenza di motivazione nel merito e necessità del giudizio di rinvio", quale necessaria conseguenza delle precedenti censure.
Il EC, il MA e AR AS EU, nel condividere il primo mezzo dell'impugnazione avversaria, dichiarando infondati i restanti e controdeducendo nel merito propriamente detto -in risposta alle difese di controparte- muovono a loro volta, alla sentenza della corte territoriale, le censure che seguono:
1) "violazione e falsa applicazione dell'art. 136 c.p.c. circa lo spostamento della data". Dopo aver precisato, nella parte espositiva, che la causa, rimessa al collegio per l'udienza del 10 marzo 1996 (giorno festivo), era stata poi spedita a sentenza 'dal collega di controparte' l'8 marzo, senza cuna comunicazione, 'almeno al procuratore dei comparenti, dell'anticipazione d'udienza, ed aver chiarito che, venutone a conoscenza, il loro procuratore aveva, il 26 aprile (oltre ad informare della situazione il collega avversario), depositato istanza di rimessione sul ruolo, proprio per consentire il deposito della comparsa conclusionale e del fascicolo in precedenza ritirato, si dolgono, appunto, della mancata comunicazione della anticipazione dell'udienza gia' fissata, anche se erroneamente;
2) "violazione degli artt. 184 e 294 c.p.c., nuovo codice e 190 e 111 disp. att. vecchio codice": affermano che, nel delineato contesto, non potesse negarsi alla parte incolpevole la possibilità di depositare gli scritti conclusivi, in applicazione dell'istituto, di carattere generale, della remissione in termini;
3) "nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 per violazione del principio del contraddittorio 'ex' art. 101 c.p.c.": assumono, infatti, che il Tribunale, ricevuta l'istanza, depositata il 26 aprile, nella quale si segnalava la correzione della data dell'udienza di discussione (da 10 marzo in 8 marzo), avrebbe dovuto astenersi dal depositare la sentenza -come, invece, è avvenuto, dopo circa un mese-, nella quale erroneamente si sostiene non essere stata reperita la copia della sentenza impugnata, del tutto ignorando che il fascicolo degli appellati, ritirato in sede di precisazione delle conclusioni, non era stato ridepositato, con la comparsa, proprio in dipendenza della inopinata anticipazione;
4) "illegittimità per mancanza di motivazione in ordine alla istanza del 26.4.96 regolarmente presentata in Cancelleria", avuto riguardo all'avere, la sentenza, ignorato del tutto la ripetuta istanza;
5) "violazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine alle spese di causa", in quanto la declaratoria di improcedibilità andava posta a carico degli appellanti principali, onde la compensazione è stata in realtà disposta in deroga al principio della soccombenza, tanto più in quanto gli appellati ed appellanti incidentali -che tale copia avevano a suo tempo depositato- avevano fatto affidamento sul deposito ad opera di controparte.
Vanno previamente riuniti, a norma dell'art. 335 c.p.c., i due ricorsi contro la stessa sentenza.
Ritiene quindi, il collegio, che il ricorso principale risulti, per quanto di ragione, fondato, e che, nel corrispondente accoglimento, resti assorbito quello incidentale -il cui carattere pregiudiziale appare 'prima facie' superato: quanto alla deduzione relativa alla irrituale anticipazione dell'udienza collegiale, dalle risultanze del relativo verbale circa la presenza dei procuratori di entrambe le parti;
e, quanto al rilievo della mancata considerazione dell'istanza di rifissazione dell'udienza medesima, dalla constatazione che il deposito di essa (26 aprile 1996) risulta successivo alla data della deliberazione in camera di consiglio (12 marzo 1996)-.
Col primo motivo dello stesso ricorso principale -condiviso dai ricorrenti incidentali, si denunzia la violazione degli artt. 347 e 348 c.p.c. (nel testo previgente), in dipendenza delle risultanze degli atti e del connesso vizio di attività nel quale il giudice 'a quo' sarebbe incorso. Ed effettivamente, nell'indice redatto sulla copertina del fascicolo di parte davanti al Tribunale di Lucca, seguito dalla attestazione di deposito il 22 maggio 1993 a firma del collaboratore di cancelleria, si riscontra, al primo posto, la produzione di "copia autentica della sentenza di primo grado". Poiché tale sentenza, in diretta relazione con l'atto di appello, andava necessariamente individuata con quella resa dal Pretore di Lucca fra le parti interessate il 5 marzo 1993, depositata il giorno seguente e registrata il 24 dello stesso mese al n. 1405 (come si legge nella parte espositiva della sentenza ora impugnata), il giudice 'a quo' avrebbe dovuto trarre le, dovute conseguenze dalla constatata mancanza dell'atto nel fascicolo al momento della decisione, senza poter dare, nemmeno indirettamente, rilievo alla produzione di "altra e diversa sentenza tra loro stesse pronunziata, sempre dal Pretore di Lucca, in controversia possessoria (sent. 26.2.91, dep. il 7.3.92, reg. il 30.3.92)". Costituisce, invero, orientamento costante di questa Corte -cui il collegio non può non aderire- che, qualora l'appellante abbia provveduto a produrre la copia della sentenza di primo grado, come risulta dall'elenco degli atti sottoscritto dal cancelliere a norma dell'art. 74 disp. att. c.p.c., il giudice d'appello che non rinvenga la stessa, in mancanza della prova rigorosa e precisa di un successivo ritiro, non può dichiarare l'improcedibilità del gravarne, a norma dell'art. 348 (nel testo previgente), ma deve disporre le opportune ricerche in cancelleria e, in caso di esito negativo, assegnare un termine per la reintegrazione del fascicolo, non potendo far gravare sull'appellante le conseguenze del mancato reperimento (cfr., fra le altre, Cass. 619/1998, 5674/1994, 3620/1989; e, con riguardo alla 'scomparsa' dell'intero fascicolo di parte, per tutte, Cass. 8334/1997). In applicazione di tale orientamento, il giudice 'a quo', risultata mancante la copia della sentenza di cui all'attestazione di deposito all'atto della costituzione, non poteva sottrarsi al compimento dell'attività suddetta, traendo argomento - implicito, ma decisivamente sotteso alla declaratoria d'improcedibilità- dalla presenza in atti di "altra, e diversa sentenza".
In tali sensi, con assorbimento dei motivi restanti, il ricorso principale merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, e rinvio a giudice equiordinato, che si designa nel Tribunale di Pistoia, affinché proceda al nuovo esame, attenendosi all'enunciato principio, e provveda all'esito anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
Riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione quello principale e dichiara assorbito l'incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Pistoia.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999