Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2026, n. 16850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16850 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da:
De IS NO
LO TA
16850-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
TO AT SA
ER CI
BR Di IO
ha pronunciato la seguente
-Presidente -
Sent. n. sez. 702/26
PU 28/04/2026 R.G.N. 6296/2026
- Relatrice -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NO, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza del 17/12/2025 della Corte d'appello di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera BR Di IO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna di NO IA, per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) dagli arresti domiciliari, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
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2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso NO IA, per il tramite dell'Avvocato Alessandro Trovato, deducendo i seguenti due motivi.
2.1. Violazione degli artt. 238, 468, comma 4-bis, 493 e 500, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di manifestazione in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., in rapporto alla sussistenza di un ragionevole dubbio. La condanna è stata basata sul solo verbale di testimonianza di TT RO, teste nell'ambito di diverso procedimento penale;
il verbale fu acquisito senza il consenso della difesa (sul punto era stata proposta impugnazione tempestiva con i motivi di appello). Ma tale acquisizione fu irrituale, atteso che il Pubblico ministero non aveva formulato richiesta di sentire la teste nella propria lista, e venne disposta soltanto su istanza del Pubblico ministero di udienza, che utilizzò il verbale per contestare il contenuto della testimonianza resa dalla teste nel presente procedimento penale. Sebbene IA fosse assistito da difensore, il verbale di testimonianza in oggetto non avrebbe potuto essere usato nel presente procedimento, poiché quel processo fu instaurato per fatti diversi (violenza sessuale non in danno di TT RO) e dell'evasione la teste parlò solo incidentalmente. Sicché IA non poté esercitare il diritto di difesa, laddove l'art. 238, comma 2-bis cod. proc. pen. richiede che il difensore abbia potuto "concretamente" esercitare il diritto di difesa, diversamente incorrendosi in una violazione dell'art. 111 Cost. Comunque, va revocato in dubbio che la deposizione della RO nel diverso procedimento penale fosse più attendibile delle testimonianze rese, nel presente, da La OS e dalla stessa RO la quale ha si riferito che IA si recava presso la sua abitazione, ma ha del pari aggiunto, specificando il contenuto delle precedenti dichiarazioni, che ciò accadeva durante il periodo in cui era autorizzato ad allontanarsi dal domicilio (ovvero dalle 09:00 alle 12:00), come anche riferito dal teste La OS.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva. Nonostante fosse stata contestata la recidiva semplice, l'aumento di pena, anziché essere di un terzo, sembra raggiungere la metà. A fronte della relativa deduzione in appello, i Giudici di secondo grado hanno ipotizzato che il Tribunale fosse partito non già dall'editto minimo, ma dalla pena di un anno e due mesi di reclusione. Tuttavia, se cosi fosse stato, la pena avrebbe dovuto essere aumentata, in virtù della recidiva, di quattro mesi e mezzo, e non di quattro mesi, come accaduto. Manca, inoltre, qualunque motivazione in punto di recidiva.
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3. Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nel corso di un precedente procedimento penale, instaurato nei confronti del IA per un reato commesso ai danni di altra persona, la teste RO aveva dichiarato che l'imputato nel periodo in cui avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari - si recava nel primo pomeriggio a casa sua per pitturarne le pareti insieme a suo figlio. Durante il processo che ne derivò, per evasione, invece, la RO ed il figlio, sentiti come testi, modificarono in punti essenziali tale versione. Ribadirono, cioè, che è vero che l'imputato si recava a casa loro per pitturare le pareti dell'abitazione, ma aggiunsero che ciò accadeva di mattina e durante il permesso di cui egli fruiva.
2. Tanto premesso sulla vicenda storica, per come ricostruibile sulla base delle sentenze di merito, il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Non colgono nel segno le deduzioni difensive nella parte in cui revocano in dubbio l'utilizzabilità dei verbali delle testimonianze (della teste RO) rese nel precedente procedimento penale (per altro reato). In base al chiaro disposto dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, *i verbali di dichiarazioni [rese in altro procedimento penale] possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova>. Ma, nel caso di specie, in udienza risultava la presenza del difensore di fiducia di IA (per quel che vale, il medesimo avvocato che assiste il ricorrente nel procedimento attuale) il quale, quindi, ben avrebbe potuto intervenire, e cioè porre domande ed ottenere risposte nel corso dell'esame del dichiarante. Con la conseguenza che, sempre nel caso di specie, è stato soddisfatto il contradditorio, all'attuazione del cui principio mirò l'interpolazione del comma citato ad opera della legge 1 marzo 2001, n. 63, come peraltro desumibile, a contrario, dalla giurisprudenza di questa Corte che ha invece escluso l' "effettività" della partecipazione, e quindi il rispetto dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. - ritenendo inutilizzabili le dichiarazioni rese dal perito in altro dibattimento (e la relazione ivi acquisita) - in situazioni ben differenti, in cui il difensore dell'imputato aveva partecipato nel processo a quo all'esame del perito incaricato di trascrivere le intercettazioni telefoniche, non acquisite nel procedimento ad quem, non
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soltanto in relazione ad un altro fatto di reato, ma nella veste di difensore di altro imputato (Sez. 6, n. 41766 del 13/06/2017, [...], Rv. 271095).
2.2. Quanto, poi, all'attendibilità delle dichiarazioni dei testi (RO e La OS), è opportuno ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, non è censurabile, salvo il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito afferente a contrasti testimoniali o alla scelta tra versioni e interpretazioni del fatto divergenti, spettando a quest'ultimo il vaglio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, [...], Rv. 289369;
D'Ippedico,
n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Rv. 271623;
Sez. 5,
Sez. 2,
Nella vicenda che interessa il procedimento attuale, i Giudici di secondo grado hanno spiegato come le dichiarazioni precorressero ogni possibile riserva in ordine alla responsabilità del prevenuto, spingendosi al di là della mera risposta alle domande rivolte dal Pubblico Ministero in udienza;
hanno quindi, sviluppato un'argomentazione che, in quanto congrua e logica, si sottrae al sindacato di questa Corte.
3. Esente da vizi è, d'altronde, la motivazione della sentenza altresì in punto di trattamento sanzionatorio. Innanzitutto, non corrisponde al vero che la recidiva non sia stata motivata. Al contrario, i Giudici d'appello hanno rilevato, sebbene ad altro fine (e cioè nell'escludere la particolare tenuità del fatto), come dal casellario giudiziale emergessero ben tre precedenti per reati della stessa indole, anche specifici, ed hanno di seguito ritenuto - esprimendo una valutazione, anche sul punto, esente da vizi come tali risultanze disvelassero. «una non indifferente riluttanza, da parte del prevenuto, all'osservanza delle norme del vivere civile, nonché alle statuizioni di condanna». In secondo luogo, e passando alla quantificazione della pena - pur a voler ritenere che la ritenuta recidiva sia semplice - i Giudici di merito hanno comunque espresso un giudizio inequivocabile sulla congruità della pena irrogata in primo grado, che del pari si sottrae al sindacato di questa Corte, in mancanza di profili che ne denotino l'illegalità o anche solo l'illegittimità.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 28/04/2026
La Consigliera estensore BR Di Gioyine On the
Il Presidente NO De IS
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 11 MAG 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARI Dott.ssa Gappina Cirimele
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