Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TESSIT s.r.l. Corr. in Prato, in persona del legale rappresentante "pro tempore" FA TT, rappresentata e difesa dall'avv. RICCARDO CIPRIANI per delega in calce al ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma presso studio Dalla Vedova, via Bachelet 12;
- ricorrente -
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro "pro tempore", rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
- intimato controricorrente -
nonché sul ricorso incidentale proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro "pro tempore", rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
TESSIT s.r.l. corr. in Prato, in persona del legale rappresentante "pro tempore" FA TT, rappresentata e difesa dall'avv. RICCARDO CIPRIANI per delega in calce al ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma presso studio Dalla Vedova, via Bachelet 12;
entrambi avverso la sentenza n. 1103 in data 6.7.99 della Corte di Appello di Firenze, depositata in data 14.8.99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 luglio 2003 dal Consigliere Dr. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. VINCENZO GAMBARDELLA, il quale ha chiesto accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione notificata il 21.2.97, la s.r.l. Tessit conveniva in giudizio l'Amministrazione Finanziaria dello Stato per sentirla condannare alla restituzione di lit. 20.500.000 oltre accessori, a titolo di indebito pagamento della tassa di concessione governativa sull'iscrizione delle società di capitali. Sosteneva l'attrice che la norma impositiva interna era in contrasto col Diritto Comunitario. Si costituiva l'Amministrazione Finanziaria dello Stato e proponeva diverse eccezioni di carattere processuale;
nel merito, sosteneva la piena conformità del diritto interno al Diritto Comunitario. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice.
2. Proponeva appello l'Amministrazione Finanziaria dello Stato e reiterava le eccezioni pregiudiziali, tra le quali l'intervenuta decadenza triennale.
3. La Corte di Appello, previa costituzione della Tessit s.r.l., con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e nel merito così decideva:
- la tassa annuale prevista sull'iscrizione nel registro delle imprese è illegittima e va disapplicata;
- sussiste termine di decadenza triennale per reclamare la restituzione del tributo indebito;
- la decadenza triennale non è in contrasto col Diritto Comunitario;
- la citazione è stata notificata il 21.2.97, non sono stati allegati atti anteriori idonei ad impedire la decadenza, in relazione alle date in cui le raccomandate (contenenti le richieste di rimborso) sono pervenute all'Amministrazione Finanziaria dello Stato;
- pertanto la domanda attrice va respinta con compensazione delle spese.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione la Tessit s.r.l., deducendo due motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, la quale propone ricorso incidentale basato su due profili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. I due ricorsi vanno riuniti, in applicazione dell'art. 335 C.P.C., in quanto attengono alla medesima sentenza.
6. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C., perché la Corte di Appello non ha motivato in ordine alle date in cui le raccomandate sono state spedite (e non solo ricevute). Tale omissione è rilevante, perché priva l'interprete della possibilità di scegliere tra le due possibili interpretazioni della norma inerente alla decadenza.
7. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., dell'art. 13 dei D.P.R. n. 641.72 in relazione alla tempestività delle domande amministrative di rimborso per il 1988 e 1989, posto che la decadenza è impedita dalla spedizione della raccomandata contenente la richiesta di rimborso e non dalla ricezione.
8. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto attengono alla medesima questione di diritto, ancorché prospettata sotto due diversi profili.
9. Tali motivi sono fondati. Con riguardo alla decadenza triennale sancita dall'art. 13 del D.P.R. n. 641.72, la Corte di Giustizia della CE, con sentenza in data 15.9.98 nelle cause C 279,280,261 / 96 - e più recentemente con la sentenza 10.9.2002 nei proc. C 216 e C 222/99 - ha stabilito che il diritto comunitario non vieta ad uno stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di indebito tributario un termine nazionale di decadenza triennale, che decorra dalla data del pagamento. Ne deriva che, a far tempo dalla data dei singoli pagamenti annuali, il contribuente è soggetto ad un termine di decadenza per la richiesta di restituzione.
10. Tale termine viene interrotto dalla domanda giudiziale, ovvero dall'istanza di rimborso presentata in via amministrativa. Con sentenza n. 11973 in data 25.10.99, questa Corte ha ritenuto che gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione essenzialmente a favore del titolare del diritto il quale deve essere esercitato entro un certo termine. Non appare quindi congruo subordinare la salvezza del diritto alla ricezione dell'atto da parte del destinatario: tale circostanza non implica che l'atto interruttivo del termine di decadenza sia ricettizio, essendo tale qualificazione correlata ad un'esigenza di tutela del destinatario, che nel caso di specie non si pone, in quanto gli effetti vengono ad incidere essenzialmente sul titolare del diritto.
11. La giurisprudenza di questa Corte sul punto può dirsi ormai costante nel senso che, ai fini della tempestività della domanda amministrativa di rimborso, vale la data di spedizione della raccomandata e non quella della ricezione, sempreché la ricezione sia avvenuta. Vedi "ex multis" Cass.
6.9.2001 n. 11463,4.9.2001 n. 11362, Cass. 20.5.03 n. 7920. 12. Tale principio ha ricevuto definitiva sanzione con la sentenza della Corte Costituzionale n. 477 in data 20-26 novembre 2002, in virtù della quale in caso di notifica di un atto processuale a mezzo posta, gli effetti dell'atto per il notificante decorrono dalla data di consegna all'ufficiale giudiziario e non dalla data della ricezione.
13. La Corte di Appello, in sede di rinvio, dovrà quindi valutare la data di spedizione della o delle raccomandate contenenti la richiesta di rimborso, al fine di verificare se e per quali annualità si è verificata la decadenza triennale.
14. Col ricorso incidentale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze deduce la violazione dello "ius superveniens" di cui alla Legge n. 448.98, posto che dovrebbe essere detratto l'importo della tassa annuale forfetaria e dell'iscrizione dell'atto costitutivo;
inoltre sulla somma da rimborsare al netto da tali detrazioni spettano gli interessi nella minor misura del 2,50% annuo. 15. Il ricorso incidentale risulta proposto quasi che la Corte di Appello avesse accolto le domande della Tessit, laddove la Corte ha rigettato tutte le istanze della società, avendo ritenuto maturata la decadenza triennale. Devesi quindi interpretare il ricorso incidentale come condizionato all'accoglimento del ricorso principale.
16. Il primo profilo va in parte rigettato ed in parte dichiarato inammissibile. Questa Corte ha infatti ritenuto, con precedenti sentenze in termini, che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo a quello di prima iscrizione è illegittima, ponendosi in contrasto con la Direttiva CE n. 335.69; tale incompatibilità non è venuta meno con l'art. 11 della Legge n. 448.98: vedi in tal senso Cass.
9.7.99 n. 7176. Infatti, pur con la riduzione degli importi stabiliti, anche in relazione alla norma sopravvenuta si pone il problema della sua conformità alla normativa comunitaria, posto che la tassa è prevista non già a fronte di un servizio reso in concreto, ma per il semplice mantenimento dell'iscrizione, a prescindere dalla circostanza che il contribuente usufruisca del servizio. Per conseguenza, stante il persistente contrasto con la fonte comunitaria indicata, la norma interna va disapplicata. Con la sentenza in data 10.9.2002 nelle cause C 216 e C 222/99, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha confermato che "le tasse di concessione forfetarie annuali retroattive" sono illegittime, sia che la società possa ripetere altre imposte pagate per l'iscrizione di atti diversi da quello costitutivo, sia che non possa ottenere tale ripetizione, in quanto non siano calcolate in base al solo costo delle formalità e le spese generate da operazioni minori. Ove il costo sia stato coperto dai diritti di cancelleria, tali tasse non possono considerarsi remunerative. "A fortiori" le tasse di concessione forfetarie annuali non possono avere carattere remunerativo qualora si riferiscano ad anni un cui non si è proceduto all'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo. Vedi, tra le altre, Cass. 12.5.2003 n. 7207. 17. Con riferimento, poi, alla tassa di prima iscrizione, la Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 10.9.02 PR e ER ha così argomentato: "Nel caso di specie, la tassa dovuta per l'iscrizione dell'atto costitutivo, in quanto viene versata al momento dell'iscrizione delle nuove società, è direttamente compresa nel divieto stabilito dall'art. 10 della direttiva. Ad un'analoga conclusione si deve altresì pervenire allorché sono dovuti diritti per l'iscrizione degli altri atti societari, poiché sono anch'essi riscossi in ragione di una formalità connessa alla forma giuridica delle società di cui trattasi. Pur non costituendo formalmente una procedura preliminare all'esercizio di una società di capitali, l'iscrizione di tali atti è tuttavia condizione per l'esercizio e la prosecuzione di tale attività (v., in tal senso, sentenza Fantask e a. citata, punto 22).
18. "Occorre quindi accertare se delle tasse come quelle di cui alle cause principali possono fruire della deroga prevista per i diritti di carattere remunerativo ai sensi dell'ari. 12 n. 1 lett. 'e' della direttiva.
19. "In proposito, la distinzione tra i tributi vietati al sensi dell'ai 10 della direttiva e i diritti di carattere remunerativo implica che questi ultimi comprendano soltanto le remunerazioni, riscosse per l'iscrizione degli atti societari, la cui entità è calcolata in base al costo del servizio reso.. Una remuneratone la cui entità sia priva di qualunque nesso con il costo di tale particolare servizio ovvero il cui importo sia calcolato in funzione non del costo dell'operazione di cui essa costituisce il corrispettivo, bensì dell'insieme dei costi di gestione e d'investimento del servizio incaricato della detta operazione dev'essere considerata come un tributo che non può che ricadere sotto il divieto di cui all'art. 10 della direttiva (sentenze Ponente Carni, punti 41 e 42 e Fantask e a. citate, punto 27)."
20. Dopo avere dichiarato illegittime le tasse forfetarie annuali, la Corte di Giustizia della Comunità Europea prosegue: "Per quanto riguarda la tassa di concessione retroattiva dovuta per l'iscrizione dell'atto costitutivo, anch'essa istituita dall'ari. 11 della Legge n. 448.98, lo stesso ragionamento svolto al punto 52 (vedi sopra) della presente sentenza si applica nei confronti delle società che hanno già versato una tassa di concessione per l'iscrizione dell'atto costitutivo tra il 1985 e il 1992 e che, tenuto conto in particolare del termine di decadenza risultante al n. 2 di tale articolo e dall'art. 13 del decreto n. 641.72, non possono esigerne la restituzione.
21. "Per quanto riguarda le società che possono esigere la restituzione delle tasse di concessione già versate tra il 1985 e il 1992 per l'iscrizione dell'atto costitutivo o di altri atti, spetta ai giudici di rinvio accertare se le nuove tariffe retroattive istituite per tali operazioni abbiano o no carattere remunerativo, tenuto conto dei principi richiamati nei punti 8 e 9 della presente sentenza.
22. "Un siffatto carattere sarebbe naturalmente escluso qualora risultasse che i diritti di cancelleria parallelamente versati per tali operazioni coprono già la totalità dei costi del servizio fornito. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione in udienza, in mancanza di armonizzazione delle modalità di riscossione dei diritti di carattere remunerativo, gli stati membri sono liberi di riscuotere parallelamente più remunerazioni del servizio reso, purché complessivamente non superino il costo di questo ... (omissis) ... Il solo fatto che siano parallelamente riscossi diritti di cancelleria per le stesse iscrizioni nel registro che costituiscono oggetto di tasse di concessione retroattive sarebbe insufficiente per negare a queste ultime la natura di diritti a carattere remunerativo autorizzati dall'ari. 112 n. 1 lett. 'e' della direttiva".
23. Come è dato vedere, la sentenza di appello è stata pronunciata il 6.7.99, sulle conclusioni assunte dalle parti lo stesso giorno, quando la Legge n. 448.98 era entrata in vigore.
L'Amministrazione Finanziaria dello Stato non risulta avere introdotto in causa la questione del carattere remunerativo o meno della tassa di prima iscrizione, sollecitando il giudice di merito a pronunciarsi sulla sua legittimità rispetto al Diritto Comunitario in relazione all'adeguatezza al costo del servizio. Trattasi pertanto di domanda nuova, da dichiarare inammissibile, salva la circostanza che la Corte di Appello, in sede di giudizio di rinvio, potrebbe ritenere preclusa la domanda inerente alla restituzione della tassa di prima iscrizione, in ragione della decadenza triennale. 24. Col secondo profilo del ricorso incidentale, l'Amministrazione Finanziaria dello Stato deduce che gli interessi dovevano essere riconosciuti nella misura del 2,50% annuo, come previsto dalla Legge n. 448.98.
25. Il motivo è infondato a va rigettato. La Legge n. 448.98 ha riconosciuto un interesse minore di quello che spetta ai contribuenti in genere quando hanno diritto al rimborso di imposte Indebite. Con ciò, ha violato il principio di "equivalenza", che la Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 10.9.2202 - PR e ER - ha così determinato: "Il diritto comunitario osta a che uno stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile col diritto comunitario ... a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi. Nel par. 78 della motivazione la Corte di Giustizia della Comunità Europea precisa che tra le 'condizioni' di cui parla sono compresi gli interessi. Nel senso che la norma relativa agli interessi di cui alla Legge n. 448.98 va disapplicata, vedasi 'ex multis' Cass. 12.5.2003 n. 7207: '... Il tasso di interesse stabilito dall'art. 11 comma 3 della Legge n. 448.98 (pari al 2,50% annuo, vigente alla data di entrata in vigore della legge) e' inferiore alla misura (pari, alla stessa data, al 2,5 % semestrale) fissata, in via generale, dall'art. 5 della Legge n. 29.1961, per la restituzione delle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari non dovute. Così disponendo, detto art. 11 si pone in contrasto con la normativa comunitaria e va pertanto disapplicato, atteso che questa, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea - sentenza del 10.9.2002 nelle cause riunite C 216.99 e C 222.99 - osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile col diritto comunitario a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero - in mancanza di tali norme - alla restituzione del tributo di cui trattasi". 26. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello, la quale provvedere anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per re spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004