Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
E N IO 1986 Z A 5BBLICA ITALIANA R IST G .P.R. E R A D ΡΙΑ D . DE T ΤΑ 3 N ALL. / SE Η E ΗΝ 3. NOME DEL POPOLO ITALIANO A Τ R ESUPREMY DICASSAZIONE Oggetto SEZIORE TRIBUTARI:BIBUTARIA 3 TRIBUTI IRPEF erogazioni liberali eccezionali a favore delle generalità dei dipendenti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 1164/99 Dott. Bruno SACCUCCI Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 4601 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Rep. - Consigliere - Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 13/06/02 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 45, presso lo studio dell'avvocato FIORENTINI STEFANO, che lo difende, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato -
avversO la sentenza n. 520/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 15/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio 2670 MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso 1.1. La Sig.ra AR CO ricorre contro il Mi- nistero delle Finanze, in persona del Ministro pro tem- pore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Nessuna attività processuale ha svolto il Mi- nistero intimato. Il P.G., con atto del 27 giugno 2001, ha richiesto la dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso, sulla base della giurisprudenza consolida- ta di questa corte, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. Con ordinanza del 7 febbraio 2002, la Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
1.2. In fatto, la ricorrente ha impugnato il silen- zid rifiuto formatosi a seguito della istanza di rim- borso della ritenuta IRPEF operata sul premio celebra- tivo erogato a tutti i dipendenti dell'Istituto di Cre- dito delle Casse Rurali ed Artigiane s.p.a., in occa- sidne del 25° anniversario della fondazione dell'Istituto stesso. La Commissione Tributaria Provin- ciale ha accolto il ricorso della CO. Successiva- mente, però, la Commissione Tributaria Regionale ha ac- colto l'appello dell'Ufficio.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, la contri- 2 buente deduce la violazione dell'art. 42, comma 2, lett. f), del TUIR, in forza del quale "le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti" non concorrono alla formazione del reddito (motivo n. 1), oltre al vizio di ultrapetizione (motivo n. 2).
1.4. A seguito della richiesta scritta del P.G., la ricorrente ha presentato memoria per chiarire che nel- la specie "non si tratta di un premio erogato al singo- lo dipendente in occasione del suo 25° anniversario di servizio, bensì di una liberalità erogata, in occasione del 25° anniversario della fondazione dell'azienda a tutti i dipendenti”. Il P.G. di udienza ha concluso per 1'accoglimento del ricorso.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Il ricorso appare fondato.
2.2. Come è noto, secondo la giurisprudenza conso- lidata di questa Corte, il cosiddetto "premio fedel- tà che il datore di lavoro sia solito erogare ai di- pendenti quando raggiungano una determinata anzianità di servizio, senza discriminazioni, sulla scorta della mera durata dei rapporti, e secondo scelte ripetute nel tempo e divenute consuetudinarie, non rientra nelle previsioni dell'art. 48 secondo comma lett. f) del d. P.R. n. 917 del 1986, e, quindi, fa parte del reddito 3 imponibile, in quanto costituisce per il datore di la- voro stesso, erogazione liberale e ricorrente (ancorché eccezionale e non ricorrente per ciascun beneficia- rio) >> (Cass. 10473/2000; conf. 5795/1999, 681/1999, 248/1999). Questa Corte ha spiegato che la disposizione in costituisce una norma antielusiva tendente ad esame evitare che, sotto forma di erogazioni liberali, venga- no corrisposte al lavoratore somme che in realtà hanno natura di vero e proprio corrispettivo per l'attività svolta >> (Cass. 2341/2001). Con la conseguenza che la tassazione del c.d. premio fedeltà può essere esclusa soltanto se ricorrano i requisiti della eccezionalità e della non ricorrenza della erogazione liberale, ef- fettuata а favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti>> (idem). Più specificamente, in forza dell'art. 48, comma secondo, lett. f) del d. P. R. 22 dicembre 1986 n. 917 l'erogazione liberale (come il c.d. premio di fedeltà) non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente quando presenti le ca- ratteristiche di eccezionalità, non ripetitività ed erogazione a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. Ad un tal riguardo, te- nendo presente la finalità antielusiva perseguita dal deve essere ritenuta legislatore, l'erogazione 4 "eccezionale" ogniqualvolta è legata ad eventi o si- tuazioni così particolari da far ritenere esclusa la possibilità che sia stata pattuita tra datore di lavoro e lavoratore come elemento della retribuzione. La "non ricorrenza" delle erogazioni deve essere intesa co- me non frequenza delle stesse, atteso che la reitera- zione costituirebbe un chiaro indice del fatto che sotto la forma di erogazioni liberali vengono corrispo- sti dei veri e propri corrispettivi. L'espressione "generalità" sottintende il riferimento a "tutti", per cui tale espressione postula che la erogazione avvenga indistintamente a favore di tutti i dipendenti o di tutti quelli appartenenti alla categoria considerata>> (Cass. 7932/2001). In sintesi, mentre per il c.d. "premio fedeltà” ap- pare legittimo, in linea di principio, il sospetto che l'erogazione liberale collegata alla maturazione di ci- cli di anzianità lavorativa possa mascherare incrementi retributivi che giustifica l'applicazione della norma antielusiva. Lo stesso non può dirsi allorquando, come nella specie, la liberalità sia elargita per celebrare un evento "extra ordinem" che non riguarda il singolo dipendente ma la vita dell'azienda (come può essere il venticinquennale della sua fondazione). Naturalmente, non è escluso che le "tappe" cronologiche della vita di una azienda possano costituire il pretesto per sottrar- re alla tassazione fette di reddito, quando ad esempio le "celebrazioni" siano troppo ravvicinate, ovvero quando l'Erario dimostri che vi sia una reiterazione di eventi celebrativi. Nella specie, però, non risulta che siano stati acquisiti elementi in tal senso.
2.3. Non può essere condivisa la tesi del giudice "a quo", secondo la quale le erogazioni liberali non " imponibili sarebbero soltanto quelle attribuite "ad personam". A sostegno di tale tesi viene osservato che la norma, nella parte in cui recita "non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categoria di dipendenti", deve essere intesa nel senso che le erogazioni liberali non devono riguardare la generalità dei dipendenti o categorie degli stessi. Ciò perché il "non ricorrenti" non potrebbe essere riferito alle elargizioni che, essendo eccezionali, già non possono essiere ricorrenti, e quindi la specificazione sarebbe stata inutile. La conclusione non convince perché non è vero che gli eventi eccezionali non possano ripetersi. Naturalmente, una ripetizione reiterata può portare al- la "normalizzazione” degli eventi eccezionali. Ma il senso comune consente di verificare quando ciò si veri- fighi. Osserva ancora il giudice "a quo" che se si attri- 6 buisce alla norma in esame il senso che le liberalità sottratte alla tassazione siano soltanto quelle a ca- rattere di generalità, si avrebbe la conseguenza iniqua di considerare, poi, tassabili le erogazioni liberali a favore di singoli. L'argomento può essere capovolto, in quanto non si comprende perché a parità del presupposto della eccezionalità della donazione questa debba essere assoggettata a tassazione soltanto perché diretta "erga omnes".
2.4. Il ricorso, dunque, appare fondato in relazio- al primo motivo, assorbito il secondo. Conseguente- ne mente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice "a quo" per nuovo giudizio che tenga conto del principio di diritto affermato, decidendo an- che sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma il 13 giugno 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Bruno Saccucci) (dr. Antoh o Merone лечик IL CANCELLIERE C1 wolds No Amaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 FEB 2003 CANCELLIERE C1 Oggi. ча шмо Arnaldo Casar