Sentenza 15 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di "patteggiamento", il controllo sulla contestazione di una circostanza rientra nell'ambito della verifica della corretta qualificazione del fatto, devoluta al giudice chiamato a sindacare la legittimità dell'accordo intervenuto tra le parti. (Fattispecie nella quale era stata riconosciuta, su richiesta delle parti, l'equivalenza tra le attenuanti generiche e la "contestata recidiva", pur se quest'ultima non era stata, in realtà, contestata, risultando l'imputato incensurato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2010, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2010 |
Testo completo
1 Маніше
36 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 15/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. ANTONIO ESPOSITO
- Consigliere - N. 1934/10
-
-
Dott. MARGHERITA TADDEI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO N. 34190/2010
- Rel. Consigliere - Dott. EN CHINDEMI
- Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) LA PE N. IL 26/03/1989
2) CA EN N. IL 28/12/1990
avverso la sentenza n. 3776/2009 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TRANI, del 19/03/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EN CHINDEMI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. che her electo l'inammissibilità dei neasi.
Udit i difensor Avv.;
In fatto
Il Tribunale di Trani, con sentenza ex art. 444 c.p.p, in data 19 marzo 2010, applicava a LA IU e CA NI, con riferimento al reato di rapina aggravata loro ascritti in concorso, la pena di anni tre di reclusione e € 1000 di multa, con la pena accessoria di legge.
Proponevano autonomi ricorsi per cassazione entrambi gli imputati.
LA IU deduceva i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 606, comma primo, lett. b) ed e) c.p.p. avendo il
Tribunale riconosciute “le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva" che, non risulta, invece, mai contestata essendo l'imputato incensurato;
2) violazione dell'art. 606, comma primo, lett. b), c.p.p. avendo il Tribunale omesso di accordare la piena riduzione della pena prevista per l'applicazione della pena patteggiata, ossia fino a un terzo, sussistendone i presupposti di legge.
CA NI deduceva la violazione dell'art. 606, comma primo, lett.
b) ed e) c.p.p. in relazione agli articoli 125,129 e 546 c.p.p e 628 c.p. avendo esposto il Tribunale in maniera del tutto insufficiente, ex art.129 c.p.p., la insussistenza di cause legittimanti il proscioglimento del ricorrente
Motivi della decisione
Il ricorso del LA è fondato.
Il cd. patteggiamento, regolato dall'art. 444 c.p.p. e segg., è un istituto processuale in base al quale il p.m. e l'imputato si accordano sulla qualificazione giuridica del fatto contestato, sulla concorrenza e comparazione delle circostanze, sull'entità della pena. II patteggiamento comporta, altresì, la rinunzia a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale (nei limiti dell'art. 129 c.p.p.) e processuale (nei limiti dell'art. 179
c.p.p.) salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato.
Le Sezioni Unite ritengono, peraltro con affermazione condivisa dal
Collegio che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 5 del
19/01/2000 Cc. (dep. 28/04/2000) Rv. 215825).
Nell'ambito della qualificazione del fatto vanno anche considerate le circostanze effettivamente riconosciute e il giudice chiamato a sindacare le legittimità dell'accordo intervenuto tra le parti, deve tenere conto delle circostanze effettivamente contestate, tale controllo sostanziandosi nella correttezza della qualificazione giuridica del fatto mediante il riscontro dell'astratta corrispondenza della fattispecie legale prospettata.
Nella fattispecie il Tribunale ha riconosciute "le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva" che, non risulta, invece, mai contestata essendo l'imputato incensurato, con un un errore di fatto che altera la stessa legittimità dell'accordo, con conseguente invalidità dello stesso e della sentenza che lo ha recepito, essendo erroneo il riscontro dell'astratta corrispondenza della fattispecie legale prospettata.
Va, conseguentemente, annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LA IU, disponendo la trasmissione degli atti al
Tribunale di Trani per l'ulteriore corso.
Il ricorso dello CA è, invece, palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.
Le parti che sono pervenute all'applicazione della pena su loro richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, ove, come già rilevata, corretta (Cass. VI 2.3.99 n. 2815, ud. 21.1.99, rv. 213471).
L'obbligo di motivazione da parte del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28.2.00, P.M. in proc. Cricchi) e avendo il Pubblico Ministero prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che tale accordo abbia recepito è consentita solo qualora esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri, pertanto, come illegale. (Sez. 4, Sentenza n. 33299 del 08/07/2002 Cc. (dep.
2 04/10/2002 ) Rv. 222286; Sez. 4, Sentenza n. 3946 del 19/02/1998 Ud.
(dep. 30/03/1998) Rv. 210639).
Nella fattispecie risulta espressamente dalla sentenza che la pena è stata applicata, conformemente alla richiesta;
con riferimento al ricorso dello
CA, questa Corte più volte ha stabilito che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art.129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 succitato". (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071).
Peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p. avendo il giudice di merito escluso la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 129 c.p.p. come desumibile
"...dalla C.N.R., dal verbale di arresto, del verbale di sequestro, dal referto medico relativo allo CA, verbali di denuncia-querela, dal verbale di acquisizione del supporto digitale contenente la registrazione delle immagini della rapina."
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorsi, lo CA deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
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euro, così Cassa delle ammende della somma di millecinquecento equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente a LA IU
e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso.
Dichiara inammissibile il ricorso di CA NI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 15.12.2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
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