Sentenza 9 gennaio 2013
Massime • 1
Integra il più grave delitto di favoreggiamento dell'illegale permanenza dello straniero nel territorio dello stato (art. 12, comma quinto D.Lgs. n. 286 del 1998), e non il reato previsto dall'art. 1-ter, comma 15, D.L. n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009), la condotta criminosa consistente nella presentazione di false dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare, se sorretta anche dallo specifico ed ulteriore fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2013, n. 8529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8529 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 09/01/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 53
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 28987/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI ME N. IL 01/01/1981;
avverso l'ordinanza n. 2120/2011 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 16/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero della sede avverso l'ordinanza deliberata il 29 novembre 2011 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa, ha disposto nei confronti di LA AM e di RI US l'applicazione di una misura cautelare personale (quella degli arresti domiciliari, quanto al LA), avendo ravvisato a carico dei predetti indagati, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ad essi contestato di favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato (artt. 81 e 110 c.p. e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5) nonché un concreto pericolo di commissione di nuovi reati.
1.1 Il Tribunale, con specifico riferimento alla posizione del LA, che specificamente rileva nel presente giudizio di legittimità, ha osservato, infatti, che l'ipotesi accusatoria - secondo cui l'indagato, cittadino marocchino residente in Pozzallo, avrebbe raggirato alcuni suoi connazionali, facendosi consegnare dagli stessi cospicue somme di denaro (mai inferiori ai Euro 1500,00 - Euro 2000,00) assicurando loro di poter ottenere un permesso di soggiorno attraverso la presentazione di una domanda di emersione del lavoro irregolare ai sensi della L. n. 102 del 2009, art. 1 ter, pur essendo egli perfettamente consapevole dell'insussistenza dei requisiti per la regolarizzazione (esistenza, alla data del 30 giugno 2009, di un rapporto di lavoro, costituitosi da almeno tre mesi) - non si fondava soltanto sulle dichiarazioni accusatorie, dettagliate e coerenti, provenienti da El AC TA, persona offesa del reato di truffa, per altro di per sè già sufficienti a corroborare l'accusa, tenuto conto della sua accertata attendibilità, giacché, come a ragione sostenuto nell'atto di appello, a carico del LA sussistevano anche ulteriori elementi indizianti, rappresentati dal contenuto di denunce di condotte analoghe presentate da altri cittadini extracomunitari di nazionalità marocchina (Lizoul Mustapha, Siraoui Elmostafa, Skikra El Mostafa) che avevano riconosciuto proprio nella fotografia del LA il connazionale di circa 30 anni, ai quali avevano consegnato somme di denaro affinché presentasse domande di sanatoria, tutte poi regolarmente rigettate come da documentazione della Questura di Siracusa in atti.
1.1.1. Precisava altresì il Tribunale che la qualificazione giuridica del fatto contestato doveva ritenersi corretta, nel senso che il reato contestato (favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero) non poteva ritenersi assorbito in quello previsto dalla L. n. 102 del 2009, art. 1 ter, comma 15 relativo alla falsità ideologica commessa con riferimento all'avvio della procedura di emersione del lavoro irregolare, sussistendo tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, ed in particolare il dolo specifico di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.
1.2 Quanto poi alle esigenze cautelari, il pericolo di commissione di nuovi reati, è stato desunto dal Tribunale, dalla gravità dei fatti contestati, dall'accurata organizzazione degli stessi, indicativa di una notevole professionalità, dalla pluralità degli episodi commessi e dalla spegiudicatezza nell'approfittarsi della condizione di debolezza in cui versavano i suoi connazionali dimostrata dall'indagato, non avendo costui esitato di richiedere ad essi il versamento di ulteriori somme con il pretesto di farli assistere da un avvocato di sua fiducia, che una volta versata la somma era poi sparito.
Sempre con riferimento alla decisione di applicazione della misura cautelare il Tribunale precisava, altresì, che non era ipotizzabile la concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena, tenuto conto del ravvisato pericolo di reiterazione della condotta, dell'elevata pena edittale prevista per il reato di favoreggiamento e della pluralità dei fatti delittuosi commessi.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LA AM con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Giovanni Giuca, deducendone l'illegittimità, con un primo motivo d'impugnazione, per vizio di motivazione, per avere i giudici dell'appello erroneamente ritenuto attendibile quale fonte di prova, quanto dichiarato dalla presunta persona offesa, evidenziando al riguardo, per un verso, la scarsa affidabilità dei testi, tenuto conto che gli stessi avrebbero formulato delle accuse gratuite nei confronti dell'indagato, nella convinzione che ciò facendo potesse venir loro elargito un permesso di soggiorno in deroga, secondo un comportamento asseritamente usuale adottato dagli organi investigativi. Sostiene altresì il ricorrente che il riscontro esterno alle dichiarazioni accusatorie di El AC TA non può essere rappresentato dalle dichiarazioni di altre persone, dovendo le stesse, per legittimare l'adozione di una misura cautelare, essere corroborate, piuttosto, da altre fonti di prova, quali le intercettazioni telefoniche od ambientali, ovvero da prove documentali inoppugnabili, insussistenti nel caso di specie. Da parte del ricorrente si censura, altresì, la qualificazione giuridica del fatto contestato come favoreggiamento, sostenendo che lo stesso configura, a tutto concedere, una violazione del D.Lgs. n.78 del 2009, art. 1 ter, anche in considerazione del carattere residuale della fattispecie contestata, reso evidente dall'inciso "salvo che il fatto non costituisca un più grave reato".
2.1 Quanto poi alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, nel ricorso si censura la erroneità di tale valutazione, non avendo i giudici dell'appello adeguatamente considerato l'impossibilità di reiterazione del reato a ragione della scadenza del termine per la presentazione delle domande di emersione (30 settembre 2009) e quanto alla ritenuta professionalità del LA nella condotta illecita, che i moduli da utilizzare per la presentazione delle domande erano facilmente scaricabili dall'apposito sito internet predisposto dal Ministero degli Interni.
Nel ricorso, infine, si deduce, quanto alla valutazione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, che più volte il GIP del Tribunale di Siracusa, in veste di giudice della cognizione, ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale ad imputati di fatti analoghi a quelli contestati al LA e che pertanto le argomentazioni svolte sul punto dal Tribunale apparivano del tutto astratte ed incongrue.
2.2 Con memoria depositata il 28 dicembre 2012 il difensore del LA ha ribadito la fondatezza delle censure mosse in ricorso all'ordinanza impugnata, ulteriormente argomentato specie con riferimento all'inesatta qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputato, all'insufficienza della piattaforma indiziarla ed all'insussistenza delle esigenze cautelari, così come ritenuto, del resto, dal GIP del Tribunale di Siracusa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse di LA AM è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
Ritiene infatti questo Collegio che il giudice di merito abbia dato conto, con un apparato argomentativo adeguato e plausibile, perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, delle concrete circostanze per le quali la richiesta del Pubblico ministero di applicazione della misura cautelare personale applicata nei confronti dell'indagato con riferimento all'imputazione di favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato (artt. 81 e 110 c.p. e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5), doveva trovare accoglimento.
Orbene, a fronte di tale completo ed esauriente apparato argomentativo - solo sommariamente illustrato in questa sede ai paragrafi 1.1 e 1.2 - nel quale si precisano compiutamente gli elementi che inducevano a ritenere accertato, almeno sul piano della gravità indiziaria, lo svolgimento da parte dell'indagato di concrete e consapevoli azioni, efficacemente dirette a rafforzare la determinazione di alcuni cittadini extracomunitari irregolari a protrarre la loro illegale presenza nel territorio dello Stato - le pur articolate argomentazioni svolte in ricorso, lungi dal segnalare un effettivo e verificabile travisamento delle risultanze Indiziarie, si risolvono in generiche contestazioni della corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, dell'effettiva gravità e congruità del quadro indiziario, della sussistenza di esigenze cautelari, prive di giuridico fondamento.
1.1 In particolare, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, contestata dal ricorrente, appare invece assolutamente corretta la configurazione del più grave delitto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5, anziché del reato di cui al D.L. n.195 del 2002, art. 1, comma 9, conv. in L. n. 222 del 2002 (recante appunto la clausola finale di riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato"), atteso che la condotta criminosa dell'imputato, pur avviata sulla base di false dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare ed essendo diretta a favorire la permanenza illegale degli stranieri sul territorio nazionale mediante fittizi rapporti di lavoro, era sorretta dallo specifico ed ulteriore fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.
Tale qualificazione giuridica, del resto, pur senza evocarlo, risulta conformarsi all'insegnamento di questa Corte (Sez. 1, n. 9822 del 19/01/2007 -dep. 08/03/2007, Puzzolo e altro, Rv. 236288), secondo cui 2integra il più grave delitto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5, e non il reato di cui al D.L. n. 195 del 2002, art. 1, comma 9, convertito nella L. n. 222 del 2002, la condotta criminosa consistente nella presentazione di false dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare e che sia sorretta anche dallo specifico e ulteriore fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero".
1.2 Parimenti prive di rilevanza, almeno in questa sede, si rivelano le deduzioni difensive volte a confutare la mancata esclusione da parte dei giudici di appello della gravità indiziaria con riferimento all'Imputazione mossa al LA, ove si consideri: che in tema di misure cautelari personali, come da tempo precisato da questa Corte (in tal senso Sez. 1, n. 2468 del 27/05/1992 - dep. 14/07/1992, Abbinante ed altri, Rv. 191274, e più recentemente, ex multis, Sez. 5, n. 27774 del 26/04/2010 - dep. 16/07/2010, M., Rv. 247883), le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono assurgere, se intrinsecamente attendibili, al rango di "gravi indizi di colpevolezza", ai fini dell'applicazione di misure cautelari, indipendentemente dall'esistenza o meno di elementi di riscontro che valgano a corroborarle;
che nel presente giudizio i giudici di appello hanno evidenziato, ad ogni buon conto, come le dichiarazioni accusatorie di El AC TA trovavano riscontro nelle circostanziate denunzie di analoghe condotte dell'indagato provenienti da altri cittadini extracomunitari;
che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, gli elementi corroboranti le dichiarazioni accusatorie di El IR TA ben possono consistere, in ulteriori e convergenti dichiarazioni accusatorie, formulate da altri stranieri irregolari.
1.3 Nessuna insufficienza argomentativa è infine fondatamente ravvisarle nell'ordinanza impugnata con riferimento al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), ove si consideri che i giudici di appello hanno ricollegato tale decisione alla gravità dei fatti contestati ed alla pericolosità dell'indagato quale desumibile, nonostante la sua incensuratezza, dagli indizi a suo carico da cui emergeva il ruolo preminente svolto dall'indagato nella consumazione dei reati nonché la negativa sua personalità, quale desumibile dalle ulteriori vessazioni esercitate nei confronti delle vittime del reato, concretatesi nelle richieste di versamento di nuove somme di denaro in cambio di una assistenza legale rivelatasi insussistente e nella rivendicazione della "parternità" dell'attività di intimidazione posta in essere nei confronti di El AC TA. Tali elementi, invero, unitamente al motivato giudizio prognostico sfavorevole quanto all'applicazione del beneficio di cui all'art. 164 c.p., rappresentano, infatti, secondo l'univoca giurisprudenza di questa Corte, adeguati parametri in base ai quali valutare se sussista o meno la specifica idoneità della misura a cui l'indagato è stato sottoposto a salvaguardare, nel caso concreto, quelle esigenze cautelari che ne hanno determinato l'applicazione.
2. In conclusione, risultando infondati tutti i motivi di impugnazione prospettati in ricorso, lo stesso va rigettato con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia dei presente provvedimento sia trasmessa al competente Tribunale Distrettuale del riesame di Catania che provveda a quanto stabilito nell'art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria, per gli immediati adempimenti a mezzo fax. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013