Sentenza 18 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di scarico di reflui non autorizzato, già disciplinato dall'art. 21, comma 1, Legge 10 maggio 1976, n. 319, in base alle disposizioni introdotte dall'art. 2 del D. Lgs. 19 maggio 1999, n. 152, non è più punito il cd. scarico indiretto, salvo che trovi applicazione il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 2, in materia di rifiuti (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale che aveva condannato, in base alla previsione abrogata, il titolare di un impianto di lavaggio di inerti, provenienti da coltivazione di cave, composto da alcune vasche a tenuta, poggianti direttamente sul terreno, mandando al giudice di rinvio di verificare se dalle stesse vi fosse una immissione diretta nel suolo, sottosuolo o rete fognaria ovvero si trattasse di una fase di gestione di rifiuti diversa dalla nozione di scarico previsto dal D. Lgs n. 152 del 1999).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2000, n. 8337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8337 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 18/12/2000
1. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO F. MANNINO - Consigliere - N. 4397
3. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 11819/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1 - AT AM, n. a Campagna il 07/12/1940
2 - AT GI, n. a Campagna il 27/01/1949
avverso la sentenza 29/04/1999 del Pretore di Salerno - Sezione distaccata di Eboli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Wladimiro DE NUNZIO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'imputazione di cui al capo b), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Rigetto del ricorso nel resto, qualificando il fatto come violazione del D.lgs n. 22/1997. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 29.4.1999 il Pretore di Salerno - Sezione distaccata di Eboli affermava la penale responsabilità di CA RI e CA GI in ordine ai reati di cui:
- all'art. 21, 1^ comma, legge n. 319/1976 (per avere realizzato ed attivato un impianto di lavaggio di materiali inerti senza essere in possesso della prescritta autorizzazione per gli scarichi di acque prodotti - acc. in Campagna, località Piani di Puglietta, l'8.8.1996);
- agli artt. 7 e 23 bis legge n. 319/1976 (per avere omesso di dotare di idoneo misuratore un pozzo utilizzato per il prelevamento delle acque) e, con la contestata recidiva, condannava ciascuno, per il capo A), alla pena di lire 5.000.000 di ammenda e, per il capo B), a quella di lire 700.000 di ammenda.
Avverso tale sentenza hanno proposto "appello" gli imputati, i quali hanno eccepito l'insussistenza di entrambi i reati contestati, chiedendo in subordine il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche ed il contenimento della pena nel minimo.
La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza del 6.3.2000, ha rimesso gli atti a questa Corte Suprema ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.p. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La fattispecie già sanzionata dagli artt. 7 e 23 bis della legge n. 319/1976 non è più prevista dalla legge come reato, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152. Quanto ai pozzi, alla denuncia di essi, alla richiesta di riconoscimento o concessione ed ai canoni di derivazione irrigua, la materia è attualmente disciplinata dal D.Lgs. 12.7.1993, n. 275 e successive modificazioni.
La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla imputazione di cui al capo B) della rubrica, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Quanto al reato di scarico di reflui non autorizzato, contestato al capo A), deve anzitutto evidenziarsi che, in punto di fatto, il Pretore ha accertato - presso l'impianto di lavaggio di inerti (provenienti da coltivazioni di cave), gestito dai prevenuti - l'esistenza di "vasche a tenuta poggianti direttamente sul terreno". Ha ritenuto, quindi, che, nella nozione di "scarico", ai sensi della legge n. 319/1976, "rientri qualunque versamento o deposizione di rifiuti, indipendentemente dal modo in cui avvenga (Cass., Sez. 3^, 9.7.1996, n. 6954), per cui anche qualora si tratti di scarichi convogliati sul suolo o nel sottosuolo a mezzo pozzi neri o vasche settiche, sebbene a tenuta, questi vanno autorizzati".
2.1 La questione deve essere riesaminata alla stregua delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 11.5.1999, n. 152, in base ai principi della successione delle leggi penali nel tempo, ed in proposito deve porsi anzitutto in rilievo che:
- l'art. 45, 1^ comma, del D.Lgs. n. 152/1999 ribadisce il principio di cui all'art. 9 della legge n. 319/1976 secondo cui "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati" (in deroga a tale principio gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie non necessitano di preventiva autorizzazione ma sono esplicitamente vincolati al rispetto dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato).
- l'art. 21, 1^ comma, della legge n. 319/1976 sanzionava penalmente chiunque avesse aperto o comunque effettuato "nuovi scarichi nelle acque indicate nell'art. 1 della stessa legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autoriazione...".
- l'art. 23 della legge n. 319/1976 sanzionava penalmente (con la sola ammenda), al 1^ comma, chiunque avesse aperto o comunque effettuato nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte fosse stata concessa, prevedendo altresì al 2^ comma, l'applicazione del 1^ e del 3^ comma dell'art. 21 qualora l'autorizzazione non venisse concessa.
- l'art. 59, 1^ comma, del D.Lgs. n. 152/1999 sanziona, invece, "chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione...". Viene prevista, dunque, la medesima pena correlata alla sostanziale mancanza del possesso dell'autorizzazione preventiva rispetto allo scarico. Anche a fronte, dunque, dell'abrogazione delle leggi nn. 319/1976 e 172/1995, disposta dall'art. 63 del D.Lgs. n. 152/1999 - deve affermarsi (alla stregua della teoria della continuità del tipo di illecito e tenuto conto della persistente modalità di offesa del medesimo bene giuridico) la continuità normativa tra le norme incriminatrici dianzi specificate (vedi Cass., Sez. 3^, 6.7.1999, n. 2216, Scrocca, con corretto riferimento alla disciplina transitoria posta dall'art. 62 del D.Lgs. n. 152 del 1999), ponendosi soltanto la questione (di ben agevole soluzione) dell'individuazione delle disposizioni più favorevoli al reo, quanto al profilo sanzionatorio, ai sensi del 3^ comma dell'art. 2 cod. pen. Nella fattispecie in esame, comunque, l'autorizzazione allo scarico non risulta ottenuta ma neppure richiesta.
2.2 Deve poi ricordarsi che:
L'art. 2, lettera bb), del D.Lgs. n. 152/1999 definisce "scarico": "qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione...".
L'art. 1, 1^ comma, lett. a), della legge n. 319/1976 riconduceva invece a quel testo normativo la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo".
Nella vigenza della legge n. 319/1976 la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso della sicura applicazione di quella normativa nei casi in cui il refluo fosse stato stoccato in una vasca a tenuta non stagna, che permettesse un sia pure parziale spargimento sul suolo, ovvero in ipotesi di tracimazione dalla stessa (vedi Cass., Sez. 3^, 20.11.1993, n. 10575, Cilento). È stato così affermato il principio di diritto secondo il quale "quando risulti accertato in modo irrefutabile che lo scarico senza autorizzazione termina in uno dei corpi recettori, in modo diretto o indiretto è possibile configurare la contravvenzione di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976" (Cass., Sez. 3^, 17.6.1998, n. 7221). Nel caso di vasche a tenuta stagna, conseguentemente, si è ritenuto che non si potesse legittimamente parlare di scarico, ove i reflui non raggiungessero alcuno dei corpi recettori elencati nell'art. 1 della legge n. 319/1976 e laddove, in particolare, si potesse in fatto escludere il percolamento delle acque nel suolo o nelle falde.
Le conclusioni anzidette devono essere verificate alla stregua della disciplina posta dal D.Lgs. n. 152/1999, che ha segnato la definitiva scomparsa del c.d. "scarico indiretto", tenendo conto altresì che, per tutti i comportamenti e le fasi di gestione dei rifiuti diversi dallo "scarico" come attualmente definito, ancorché costituiti da acque reflue, trova applicazione il D.Lgs. 5.2.1997, n.22 (vedi Cass., Sez. n 3.8.1999, n. 2358, Belcari).
2.3 Resta superata la questione della "novità" dello scarico (che assume rilevanza in rapporto alla disciplina transitoria di cui all'art. 62, commi 11 e 12, del D.Lgs. n. 152/1999, come successivamente modificati), risolta in termini di equiparazione tra scarico "nuovo" e scarico "non autorizzato" dalla sentenza n. 2216/1999 (ric. Scrocca) di questa Corte Suprema, secondo un'interpretazione oggetto di contrasti dottrinari e che non ha potuto tenere conto delle disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 258. In proposito appare opportuno ricordare che:
- La Corte di Giustizia europea, con la sentenza 26.9.1996, Arcaro, ha ritenuto contrastante con il diritto comunitario qualsiasi normativa nazionale la quale voglia concedere proroghe temporali ad uno stabilimento esistente, ai fini dell'obbligo di autorizzazione. - Il reato di scarico senza la prescritta autorizzazione ha natura permanente (vedi Cass., Sez. 3^: 16.6.1986, n. 5582 e 7.6.1986, n. 5215) e sotto tale profilo deve essere riguardato uno scarico che doveva essere autorizzato in quanto era "nuovo" in relazione alle previsioni della legge n. 319/1976 (cioè sorto successivamente al giugno del 1976) e che deve tuttora essere autorizzato con riferimento ai limiti di accettabilità prescritti dalla vecchia legge, in attesa dell'adeguamento a quelli nuovi e più severi dopo il periodo transitorio, purché non si aumenti l'inquinamento.
2.4 Nella fattispecie in esame il Pretore ha omesso del tutto di verificare:
- quali fossero le caratteristiche oggettive di quelle che, senza alcuna specificazione concreta, ha definito "vasche a tenuta poggianti direttamente sul terreno";
- se da quelle vasche vi fosse una "immissione diretta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria";
- se fosse configurabile una fase di gestione di rifiuti diversa dallo "scarico" secondo la definizione attualmente fornita dal D.Lgs. n. 152/1999 e tale carenza assoluta di motivazione comporta, sul punto, l'annullamento della sentenza impugnata, dovendosi demandare le indagini omesse al Tribunale di Salerno in composizione monocratica quale giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615, 620 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata, senza rinvio limitatamente all'imputazione di cui agli artt. 7 e 23 bis legge n. 319/1976, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e con rinvio al Tribunale di Salerno quanto all'altro reato.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2001