Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2000, n. 2203
CASS
Sentenza 13 ottobre 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La depenalizzazione, operata dal D.Lgs. n. 507 del 1999, del reato di ingombro o ostruzione di una strada ferrata non si estende anche all'ipotesi criminosa configurabile nella condotta di chi, attraverso quell'ostruzione, causi l'interruzione di un servizio pubblico, fattispecie quest'ultima iscrivibile nella previsione dell'art. 340 cod. pen., atteso che la stessa norma di depenalizzazione, prevedendo la clausola "se il fatto non costituisce reato", ipotizza che il fatto, nel suo concreto atteggiarsi, possa rientrare nell'ambito di realizzazione dell'illecito penale anziché amministrativo, senza che, perciò, possa venire in discussione l'applicazione del principio di specialità tra i due tipi di illecito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2000, n. 2203
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2203
    Data del deposito : 13 ottobre 2000

    Testo completo