Sentenza 13 ottobre 2000
Massime • 1
La depenalizzazione, operata dal D.Lgs. n. 507 del 1999, del reato di ingombro o ostruzione di una strada ferrata non si estende anche all'ipotesi criminosa configurabile nella condotta di chi, attraverso quell'ostruzione, causi l'interruzione di un servizio pubblico, fattispecie quest'ultima iscrivibile nella previsione dell'art. 340 cod. pen., atteso che la stessa norma di depenalizzazione, prevedendo la clausola "se il fatto non costituisce reato", ipotizza che il fatto, nel suo concreto atteggiarsi, possa rientrare nell'ambito di realizzazione dell'illecito penale anziché amministrativo, senza che, perciò, possa venire in discussione l'applicazione del principio di specialità tra i due tipi di illecito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2000, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 13/10/2000
1. Dott. RENATO FULGENZI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere N. 1600
3. Dott. BRUNO OLIVA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere N. 19910/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da RN EL, OS NT, AT RO, UL DO, LE NT, FO OL, NT OL,
avverso la sentenza 24 gennaio 2000 della Corte di appello di Bari. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato con trasmissione degli atti all'autorità amministrativa. Udito, per gli imputati, l'avvocato Pio Tommaso Caputo. FATTO E DIRITTO
Con sentenza 5 marzo 1997 il Tribunale di Bari riteneva RN EL, OS NT, AT RO, UL DO, LE NT, FO OL e NT OL responsabili del delitto di cui all'art. 1, 1^ e 3^ comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, perché, in concorso a loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di impedire la libera circolazione dei treni, ostruivano o comunque ingombravano i binari della stazione ferroviaria di Bari, nell'ambito della manifestazione organizzata dai sindacati confederali a sostegno di lavoratori alle dipendenze dell'impresa "Officine Calabresi" Radaelli.
A seguito di impugnazione degli imputati, la Corte di appello di Bari, con sentenza 24 gennaio 2000, premesso che l'intervenuta depenalizzazione della norma incriminatrice, per la parte concernente il reato di "blocco ferroviario" aveva lasciato in vita, stante l'espressa riserva di cui al comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ("se il fatto non costituisce reato"), la fattispecie "residuale" contemplata dall'art. 340 c.p., il quale punisce chiunque cagioni una interruzione o turbi la regolarità di un pubblico servizio, e che sussistevano gli estremi oggettivi e soggettivi di tale reato, per avere gli imputati impedito "la libera circolazione dei treni delle Ferrovie dello Stato nella stazioni di Bari, ostacolandone ed ingombrandone i binari con la loro presenza fisica", affermava la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine all'addebito così modificato, riducendo la pena inflitta in primo grado.
2. Ora ricorrono per cassazione i predetti imputati, con atto sottoscritto dagli avvocati Michele Laforgia e Pio Tommaso Caputo, deducendo tre ordini di motivi.
Si denuncia, in primo luogo, violazione degli artt. 340 c.p., 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 66 del 1948, questi ultimi come modificati dall'art. 17 del decreto legislativo n. 507 del 1999, nonché degli artt. 15 c.p. e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Secondo i ricorrenti, la novazione normativa sopra ricordata avrebbe degradato ad illecito amministrativo il c.d. "blocco stradale" o "ferroviario", conferendo, come risulta dalla Relazione governativa, "rilevanza penale alla sola condotta di chi deponga o abbandoni congegni o altri oggetti di qualsiasi specie su una strada ferrata, al precipuo e dichiarato scopo di escludere la punibilità di scioperi o manifestazioni di protesta, quale quello verificatosi nel caso di specie". In un quadro legislativo contrassegnato da un preesistente rapporto di specialità tra il reato previsto dall'art.1 del decreto legislativo n. 66 del 1948 ed il reato previsto dall'art. 340 c.p. e dall'attuale rapporto di specialità tra la fattispecie depenalizzata e la fattispecie codicistica;
una coesistenza normativa, quella ora ricordata, da risolvere in forza dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, così da rendere operante la sola previsione dell'art.
1-bis del decreto legislativo. La clausola di riserva espressa dalla nuova disposizione adempirebbe l'esclusiva funzione di "preservare il deterrente della sanzione penale per le fattispecie in cui le particolari modalità della condotta o il concorrere di comportamenti violenti o intimidatori inducono a ravvisare il perfezionarsi di altri delitti, quali la violenza privata o l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni". Si deduce, poi, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità di ciascuno degli imputati, per il reato così come derubricato, per non essersi attribuito alcun rilievo alla dimostrata presenza dei ricorrenti in loco, al solo fine di far cessare, quali dirigenti sindacali, il blocco voluto da dissidenti nei confronti dei sindacati confederati. Si lamenta, infine, violazione dell'art. 51 c.p.; premesso che il servizio ferroviario non assume i caratteri del servizio pubblico essenziale, i ricorrenti invocano l'esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente presidiato;
tanto più che la manifestazione, assolutamente pacifica, si svolse al cospetto dell'autorità di pubblica sicurezza che mai era intervenuta per vietarla ne' mai intervenne per scioglierla. Nessuna interruzione del servizio ferroviario ebbe a procurare la presenza dei lavoratori, interruzione che fu disposta a seguito di autonoma decisione delle ferrovie al fine di evitare rischi per l'incolumità delle persone. I ricorsi sono infondati.
3. Allo scopo di verificare la valenza delle censure contenute nel primo motivo di ricorso, occorre precisare le successioni normative che hanno avuto ad oggetto, sia attraverso disposizioni di ordine generale dirette a salvaguardare la "continuità" dei servizi pubblici sia attraverso disposizioni speciali volte a tutelare la libertà e la sicurezza della circolazione, il c.d. "blocco stradale o ferroviario", verificando le sequenze giurisprudenziali che di volta in volta hanno ricondotto il vaglio di legittimità all'una o all'altra delle disposizioni.
4. L'art. 340 c.p. - che trova una parziale corrispondenza nell'art. 315 del codice del 1889, il quale contemplava, però, come ipotesi di reato la sola interruzione del servizio telegrafico o telefonico - è sempre stato definito come precetto introduttivo di una fattispecie generica e sussidiaria, prescrivendo tale disposizione che essa è applicabile "fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge". A proposito delle ipotesi di operatività della disposizione in parola, la Relazione ministeriale (2^, 1) aveva avuto cura di precisare che l'"attività della pubblica amministrazione può venire interrotta o turbata, oltre che mediante fatti di violenza o di resistenza all'autorità, o di abbandono del servizio, commessi questi ultimi dalle persone medesime aventi qualità di pubblici ufficiali o di esercenti un servizio pubblico o di pubblica necessità, anche con atti violenti su cose, o con qualsiasi altro impedimento od ostacolo atto a determinare i mentovati effetti lesivi (es: interruzione del servizio ferroviario quando non ricorrano gli elementi costitutivi di delitti contro la pubblica incolumità"); con esplicito riferimento, dunque, alla specifica fattispecie di delitto contro l'incolumità pubblica previsto dall'art. 432 c.p.. 5. Con l'art. 1 del decreto legislativo n. 66 del 1948 viene introdotto il delitto di "blocco stradale e ferroviario", un, espressione comprensiva di diverse ipotesi di attentato alla circolazione riguardanti sia le strade ferrate sia le strade ordinarie sia le vie d'acqua. La norma fu inserita allo scopo di tutelare l'interesse a che la libera circolazione delle strade ferrate e ordinarie non fosse ostacolata da ingombri od ostruzioni:
la tutela di questo interesse - si osservò - non è che uno dei modi per assicurare la libera circolazione sulle strade. Cosicché l'incriminazione non comprende qualsiasi attentato alla libertà di circolazione ma solo quello realizzato mediante l'ostruzione o l'ingombro di una via di comunicazione. La norma ora ricordata prevedeva al primo comma la reclusione da uno a sei anni per chiunque, "al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata od ordinaria o comunque ostruisce o ingombra, allo stesso fine, la strada stessa". Il secondo comma del medesimo articolo puniva con la stessa pena il fatto "commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione". Il terzo comma, a sua volta, contemplava per il fatto commesso "da più persone, anche non riunite, ovvero....usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose" il raddoppio della pena.
6. L'esame della giurisprudenza di questa Corte sull'art. 1 del decreto legislativo n. 66 del 1948 conduce a ritenere che, a parte la necessità dell'"ostacolo o ingombro alla circolazione,, come elemento specializzante, per la consumazione del reato non è indispensabile che si realizzi un impedimento assoluto alla circolazione, essendo sufficiente che questa sia resa apprezzabilmente più difficile o meno agevole in relazione alle condizioni normali del suo svolgimento, occorrendo comunque che la sede stradale sia stata comunque ingombrata (Sez. 6^, 24 gennaio 1968, Balzano;
Sez. 1^, 18 marzo 1982, Cellini;
Sez. 1^, 10 febbraio 1971, Pavanello;
Sez. 1^, 11 maggio 1982, Piscitelli;
Sez. 1^, 31 ottobre 1986, Pret. Velletri;
Sez. 1^, 14 ottobre 1997, Carmina); va detto, però che, mentre il reato di cui all'art. 340 c.p. viene ritenuto delitto di danno, quello previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 66 del 1948 è considerato reato di pericolo,
richiedendosi la "probabilità di impedimento od ostacolo alla libera circolazione" (Sez. 1^, 11 novembre 1975, Lo Bello), come espressione della idoneità della condotta a raggiungere il risultato ulteriore. Dal punto di vista soggettivo, quindi, il delitto di "blocco stradale o ferroviario" postula, per la sua configurazione, il dolo specifico che si concretizza nel fine di impedire o di ostacolare la circolazione;
tale particolare scopo dell'azione delittuosa caratterizza il reato e lo distingue da altri che, come quello previsto dall'art. 340 c.p., richiedono soltanto il dolo generico (Sez. 1^, 23 febbraio 1968, Palombi).
7. Non è davvero agevole interpretare i percorsi seguiti da questa Corte Suprema circa le possibili interferenze, prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 507 del 1999 - sul quale si avrà occasione di soffermarsi fra poco - tra le previsioni del decreto legislativo n. 66 del 1948, da un lato, e dell'art. 340 c.p., dall'altro lato, ove non si consideri che da tali percorsi è ricavabile un latente rapporto di coesistenza tra norme, talora con l'emergere di solo apparenti aporie derivanti dalle difficoltà qualificatorie connesse alla verifica dei casi concreti. Si è già detto come, secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto previsto dall'art, 340 c.p. è reato di evento la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuità e della regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità (Sez. 6^, 11 febbraio 1998, Barbieri;
Sez. 6^, 27 marzo 1998, Covelli). Dunque, è ius receptum il principio secondo cui è irrilevante la durata dell'interruzione o del turbamento, purché non sia del tutto trascurabile (Sez. 2^, 22 marzo 1984, Peruzza). Una linea di recente proseguita dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione, la quale ha precisato che è sufficiente, perché si realizzi il reato di cui all'art. 340 c.p., che l'entità del turbamento o della regolarità dell'ufficio (o del servizio) stesso, siano idonei ad alterare il tempestivo, ordinato ed efficiente sviluppo del servizio, anche in termini di limitata durata temporale (Sez. 6^, 27 marzo 1998, Covelli).
8. Assume però valore significante riscontrare come numerose decisioni di questa Corte Suprema abbiano fatto applicazione dell'art. 340 ad ipotesi di interruzione di pubblici servizi di circolazione. Si è così ravvisato simile reato nel ritardo causato ad un servizio di linea, mediante azione esercitata sul conducente nella fase di spostamento dal deposito al capolinea (Sez. 5^, 2 dicembre 1981, Perrotta); nel fatto di un macchinista di un convoglio ferroviario il quale - nel corso di uno sciopero cosiddetto "articolato" di categoria - abbia fermato il treno in una stazione in cui la sosta era contemplata dalle istruzioni sindacali, occupando il binario che impediva il transito di altri convogli condotti da personale non aderente allo sciopero e rendendo così necessario spostare il treno in altro binario, con manovra determinante lo spiombamento del sistema automatico degli scambi, il blocco dei segnali di via e la fermata dei convogli successivi (Sez. 6^, 25 febbraio 1967, Carlesi); nell'ipotesi di macchinista di un convoglio ferroviario il quale - sempre nel corso di uno sciopero "articolato" di categoria - abbia fermato il treno in una stazione munita di un solo binario e non abilitata al servizio movimento, impedendo in tal modo il transito di altri convogli, condotti da personale aderente allo sciopero (Sez. 6^, 25 febbraio 1967, Bosso). Infine, in una recente decisione si è affermata la sussistenza del reato di cui all'art. 340 c.p. nel fatto di avere occupato i binari ferroviari per manifestare contro il provvedimento di soppressione di una fermata, provocando un rallentamento dei percorsi dei convogli per la durata di 105 minuti (Sez. 6^, 27 novembre 1998, Magnanelli).
9. In forza dell'art. 17 del decreto legislativo n. 507 del 1999 (che ha dato attuazione all'art. 5 della legge-delega, il quale prescrive di "trasformare in violazioni amministrative i reati di cui all'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, ad eccezione dell'abbandono o del deposito di congegni o altri oggetti su strada ferrata") il decreto legislativo n. 66 del 1948 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione) è stato oggetto di un integrale riassetto che ha radicalmente modificato le previsioni dell'originario testo normativo.
Le ipotesi di reato contemplate nella versione "novellata" sono state ridotte ai casi di chi, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualunque specie in una strada ferrata (comma 1) e di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra (comma 2), ferma restando come circostanza aggravante comportante il raddoppio della pena, la commissione del fatto da parte di più persone riunite ovvero mediante l'uso di violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose. Un, aggravante da ritenere ormai un "ramo secco" solo considerando le esigenze teleologiche da essa perseguite, riferibili alle sole fattispecie ora espunte dalla previsione penale.
Lo stesso art. 17 ha poi aggiunto un art.
1-bis in base al quale viene comminata la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire due milioni a lire otto milioni, "se il fatto non costituisce reato", per chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce od ingombra una strada ordinaria o ferrata (comma 1), con comminatoria della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni se il fatto è commesso da più persone, anche riunite (comma 2).
10. La riserva "salvo che il fatto non costituisce reato" consente di ritenere che il legislatore del 1999 abbia inteso trasformare in violazioni amministrative le condotte descritte dal comma 1-bis del decreto legislativo n. 66 del 1948 per i casi in cui tali condotte non si concretizzino in un impedimento effettivo e reale alla libera circolazione, rientrando altrimenti nell'area di operatività dell'art. 340 c.p.; senza che ciò comporti alcuna violazione della legge di delegazione, non essendo l'art. 5 diretto a creare una indiscriminata abolitio criminis, oltre i limiti delle fattispecie costituenti reato secondo il testo originario del decreto legislativo e senza che la clausola di riserva possa riferirsi a fattispecie previste dal codice penale diverse da quelle originariamente legate da un rapporto di coesistenza, risolvendosi altrimenti una simile clausola in una prescrizione priva di valore precettivo proprio alla stregua dell'art. 15 c.p. 11. Ne deriva che se i contegni indicati nell'art.
1-bis del decreto legislativo n. 507 del 1999 abbiano cagionato un'interruzione del servizio pubblico, cioè la cessazione temporanea del servizio stesso, il fatto è iscrivibile nell'area della fattispecie olim concretamente residuale di cui all'art. 340 c.p. Mentre, del resto, nella previsione dell'art.
1-bis, l'ostruzione o l'ingombro di una strada ordinaria o ferrata deve essere preordinata allo scopo di impedire o di ostacolare la libera circolazione senza che sia richiesto che la circolazione venga effettivamente impedita od ostacolata, ove un simile evento si verifichi - per la clausola di riserva inserita nel comma 1 dello stesso art.
1-bis ("se il fatto non costituisce reato") - risulterà operante la norma del codice penale che punisce l'interruzione di un pubblico servizio.
12. Non pare, poi, possa utilmente richiamarsi, per affermare l'operatività della sola disposizione amministrativa, l'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base al quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
In effetti le due disposizioni sopra ricordate sono l'una speciale rispetto all'altra. La norma che prevede la sanzione amministrativa, per la tipologia di condotta e per lo scopo avuto di mira dall'agente; la norma penale - nonostante la clausola di sussidiarietà, peraltro da ritenere operante solo in caso di concorso apparente di norme penali - per l'immancabile necessità che la condotta abbia determinato un, interruzione o un turbamento della circolazione. Fermo restando - sia detto per inciso ed a prescindere da ogni rilievo di ordine storico-normativo - che le due disposizioni, stante il richiamo contenuto nell'art. 340 c.p. all'interruzione di un servizio di pubblica necessità, si riferiscono tanto alle strade pubbliche tanto alle strade private, con in più, per le strade ferrate, una connotazione pubblicistica addirittura insostituibile
Sennonché, a ben vedere, il principio di specialità risulta qui comunque erroneamente chiamato in causa, perché la stessa clausola di riserva inserita nell'art.
1-bis impone di riferirsi al diverso criterio della consunzione, con espressa deroga al principio generale stabilito dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, così prescrivendo che il sistema sanzionatorio amministrativo resta applicabile solo se il fatto, per il suo concreto atteggiarsi, non sia di tale gravità da realizzare una fattispecie di reato, ivi compresa quella prevista dall'art. 340 c.p. (v., per un'analoga applicazione, Sez. un., 30 giugno 1999, Lotto). Una deroga consentita da qualsivoglia legge ordinaria, considerata la capacità di resistenza connaturata al precetto di cui al più volte rammentato art. 9 della legge n. 689 del 1981. 13. Per il resto le censure dei ricorrenti risultano inammissibili.
Quella incentrata sul ruolo assunto da ciascuno degli imputati nella vicenda, in quanto diretta, sotto il nomen di censure concernenti la motivazione, a sindacare la valutazione dei fatti e delle prove, compiuta con assoluto rigore logico e giuridico dal giudice a quo;
quella avente ad oggetto la natura di servizio pubblico non essenziale del servizio ferroviario, in quanto manifestamente infondata (cfr. Sez. 6^, 16 dicembre 1994, Seri);
quella, infine, con la quale si deduce violazione dell'art. 51 c.p., per essere affetta dal medesimo vizio, essendo ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte la linea interpretativa, pure di recente ribadita, secondo cui l'esercizio dei diritti di riunione e di manifestazione del pensiero cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, come quando si concreti in un comportamento integrante la fattispecie di cui all'art. 340 c.p., con modalità di condotta che esorbitino dal fisiologico esercizio di diritti, con conseguente esclusione della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p. (Sez. 6^, 27 novembre 1998, Magnanelli). 14. I ricorsi devono, dunque, essere rigettati ed i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2001