Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SU0 26 09 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL ZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 15138/00 Cron. 6256 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. AN LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 10/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: ED AR, GL ON, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato AR SCATABELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale presso 1'Avvocatura e difeso dagli avvocati 2001 dell'Istitutorappresentato 5309 AR DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in -1- calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 351/99 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 13/11/99 R.G.N. 41/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia. -2- R.G. 15138,00 Svolgimento del processo Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza indicata in epigra- fe, accogliendo l'appello dell'INPS, ha rigettato le domande proposte da ED CA e CI AN per ottenere laCuglian rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto, sul ri- lievo che i lavoratori erano già pensionati alla data di en- trata in vigore della legge 27 marzo 1992 n. 257, che tale beneficio ha concesso. Avverso questa decisione il ED e il UG hanno propo- sto ricorso per cassazione. L'INPS si è costituito con sola procura. ED NC, quale erede di ED CA, ha successiva- mente depositato "atto di rinuncia all'azione giudiziaria (ai sensi dell'art. 80, comma 25, della L. 23.12.2000 n. 388"). Motivi della decisione 1. I ricorrenti -denunciando violazione e/o errata applica- zione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche e integrazioni- sostengono l'erroneità della distinzione, ai fini dell'attribuzione del beneficio, tra lavoratori pensionati e lavoratori in attività di servi- zio, poiché la legge ha inteso accordare un'indennità di ca- rattere risarcitorio per i danni patiti o per i rischi corsi per l'esposizione all'amianto. Deducono, inoltre, che, nel senso limitativo inteso dal Tribunale, la norma sarebbe inco- stituzionale. fee 1 2. Il ricorso proposto dal UG che non ha deposi- tato alcun atto di rinuncia - è infondato, costituendo ormai giurisprudenza consolidata (v. Cass. 7 luglio 1998 n. 6620, 12 febbraio 2001 n.1976, 19 aprile 2001 n.5764, 25 ottobre 2001 n.13195, 7 novembre 13786) che il beneficio contributivo in questione non spetta ai lavoratori già titolari di pensione di vecchiaia о di anzianità, come nella specie anche il Cu- gliari secondo quanto esposto nella penultima pagina del ri- corso). Nulla deve disporsi, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., quanto alle spese del giudizio di cas- sazione fra il UG e 1'INPS. In relazione al ED, l'esame del ricorso è, invece, precluso per l'avvenuto deposito dell'atto col quale il ricorrente ha dichiarato di "rinunciare all'azione giudiziaria in corso", ai sensi dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Détta norma prevede che In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori espo- sti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27.03.1992 n. 257 e cessati dall'attività lavorativa antece- dentemente alla data di entrata in vigore della predetta leg- ge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività precedenti alla estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi im- porti oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei реч titolari di pensione interessati".
2 - Di tale norma, ricorrendone i presupposti, deve quindi 3. farsi applicazione nella specie (relativamente al ricorso del ED), con dichiarazione di estinzione del giudizio e compen- sazione delle spese dell'intero processo, non rilevando in contrario l'eventuale mancanza о irritualità della notifica all'INPS della dichiarazione di rinuncia, atteso che, secondo i principi generali, la rinuncia all'azione giudiziaria si concreta nella rinuncia alla domanda, e cioè nella rinuncia al diritto sostanziale dedotto in giudizio. Essa, estinguendo la pretesa di diritto sostanziale, ha l'efficacia di una pro- non ha nuncia di rigetto nel merito della domanda medesima e bisogno di essere accettata dalla controparte, la quale non ha interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere una sull'azione rinunciata (Cass. 5 maggiopronuncia negativa 1962 n. 890).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di UG AN;
nulla per le spese. Dichiara estinto il giudizio, quanto al ricorso di ED CA, per rinuncia ai sensi dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e compensa le spese dell'intero processo. O Così deciso, in Roma il 10 dicembre 2001 ' D I L A , A Il Presidente D ཚམ་ཐར་ བ་༽༢ ་གས་ས་ O O S R T T T S N I g est E . G s chille I S E D E R alpize O erselle IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria oggi, 22 FEB.2002 1 NN SE 3 IL CANCELLIERE