Sentenza 11 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9399 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBL939 9/01 IN NOME DEL OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2128/00 Dott. Vincenzo TREZZA Consigliere Cron.21648 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 09/04/01 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENT E NZA sul ricorso proposto da: NA CO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLEIRA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CANDIANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio 2001 dell'avvocato LUCIO V MOSCARINI, che lo rappresenta e 1730 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 731/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 01/07/99 R.G.N. 3690/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato CANDIANO;
udito l'Avvoato MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe specificata, il Tribunale di Trani, confermando la decisione del locale pretore, ha rigettato la domanda con la quale l'attuale ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'Ente Ferrovie dello Stato e di essere stato collocato a riposo, nella vigenza del contratto collettivo 1990/1992, a seguito di domanda per prepensionamento, ai sensi della legge n. 141 del 1990 - la quale prevede un aumento di servizio fino a sette anni, valevole come servizio effettivo utile ai fini della misura della pensione e dell'indennità di buonuscita ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione di quest'ultima, - computando nella base di calcolo tutti gli aumenti salariali, previsti dal predetto contratto nell'arco del triennio di riferimento, ivi compresi quelli aventi decorrenza successiva alla cessazione del rapporto. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che l'infondatezza della domanda discenda dalle seguenti considerazioni. Il citato contratto collettivo non contiene alcuna clausola che possa interpretarsi nel senso preteso dal lavoratore;
né rileva la circostanza che esso, all'art. 96, faccia riferimento al personale cessato dal servizio, ciò implicando l'utilità dei suddetti incrementi soltanto ai fini del trattamento pensionistico, non anche dell'indennità di buonuscita, attesa la differente natura dei due istituti, resa palese dal fatto che, per quest'ultima, è espressamente imposta dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829, la liquidazione sulla base dell'ultimo stipendio, con esclusione, quindi, di quanto in tale emolumento non ancora incluso all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. L'avere il lavoratore fruito del prepensionamento di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141 - attributiva di un incremento dell'anzianità di servizio fino ad un massimo di sette anni, utile ai fini sia della pensione che della buonuscita (art. 1, quarto comma) – non giustifica diverse conclusioni, poiché siffatta attribuzione introduce una fictio incidente sulla sola misura della buonuscita, non sulla determinazione della base stipendiale da utilizzare ai fini del calcolo del detto emolumento. 3 Il lavoratore sollecita la cassazione di questa sentenza, svolgendo due motivi di ricorso, cui resiste la intimata spa Ferrovie dello Stato con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e vizi di motivazione, ripropone l'assunto difensivo per cui le clausole del contratto collettivo concernenti l'attribuzione degli incrementi retributivi in contestazione devono essere interpretate nel senso che, rispetto alle cessazioni del servizio avvenute nel periodo di efficacia del contratto medesimo, lo scaglionamento del beneficio non vale a rendere reciprocamente autorome le progressive erogazioni delle sue diverse quote, ma costituisce mero criterio di erogazione di un unico aumento, come tale entrato a far parte del patrimonio del lavoratore già al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il secondo motivo denuncia la nullità della costituzione in giudizio della s.p.a. Ferrovie dello Stato per essere stata la procura al suo difensore rilasciata non dal legale rappresentante, ma da persona da questi delegata senza l'osservanza dei limiti risultanti dall'art. 19 dello statuto della stessa società e dall'art. 25 della delibera del suo Consiglio di amministrazione in data 23 dicembre 1992. Sulla questione di cui al primo motivo la Corte si è già ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza 20 ottobre 1998, n. 10400, ha enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 ed ai fini dell'applicazione della clausola che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme ai canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata una soluzione della questione interpretativa che limiti l'operatività di tale attribuzione alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne rifiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita. Questa soluzione, infatti, di fronte all'ambiguità del mero dato letterale, correttamente valorizza un elemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche 4 collettiva, con la legge, negando, di conseguenza, che dal generico riferimento al suddetto personale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle connotazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico che escludono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolumenti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso. Con la sentenza 5 dicembre 1998, n. 12363, ha poi enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorirne l'esodo esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica: donde la conseguenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ., senza che sia consentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso. A quest'orientamento, confermato dalla giurisprudenza successiva (v., fra le altre conformi, Cass. 5 ottobre 1999, n. 11080; Id., 18 aprile 2000, n. 5042; Id., 23 giugno 2000, n. 8558), il Collegio reputa di doversi conformare, perché le difese di parte ricorrente non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi dalla Corte nelle ricordate occasioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte medesima dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale. 5 Considerazioni non dissimili si impongono nell'esame del secondo motivo di ricorso, ugualmente affidato a ragioni che la Corte ha già ripetutamente disatteso Si richiama, per tutte, la sentenza n. 4666 del 1998, con la quale le Sezioni unite della Corte hanno posto in luce che la procura conferita, anche a fini di rappresentanza processuale, dal legale rappresentante delle Ferrovie dello Stato a dirigenti preposti ad un settore aziendale, come quello degli affari legali presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della società ricorrente, tale da doverne desumere la sussistenza di una preposizione institoria dei nominati procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore dell'essere oggetto di controversia. In buona sostanza, in presenza di rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente attrezzata per siffatte evenienze>>>. Con la medesima sentenza è stato, inoltre sottolineato che l'ausiliare dipendente dell'imprenditore, il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una "contemplatio domini", ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa>>. Orbene, il Collegio condivide e fa proprie queste osservazioni, dalle quali si desume non solo che la procura in contestazione conferisce al procuratore poteri sostanziali e processuali ad un tempo, ma anche che tale conferimento non è indiscriminato e riguarda, per contro, un numero determinato di affari, individualmente ben identificabili in relazione alla riferibilità al settore aziendale di competenza del procuratore, sicché non ne risulta alcun vulnus né al principio statutario della legittimazione esclusiva del Consiglio di Amministrazione al conferimento del potere rappresentativo della società (del quale non v'è, nella specie, trasmigrazione a terzi nella sua integralità, ma solo relativamente al compimento di un numero definito di affari), né alla regola posta dallo stesso Consiglio della possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. Quanto poi alla questione della natura previdenziale della controversia che il ricorrente prospetta pur senza farne oggetto di uno specifico motivo - nell'ultima parte del ricorso, ai fini del regolamento delle spese del giudizio, osserva la Corte che la tesi della natura previdenziale dell'indennità di buonuscita erogata dall'OPAFS ai ferrovieri, pur originariamente condivisa dalla giurisprudenza, è stata, nella successiva evoluzione di questa, sostanzialmente abbandonata. Invero, si è preso atto (v. in particolare, per la specifica indicazione delle ragioni di siffatta evoluzione Cass. 18 aprile 1998, n. 3977) che nell'attuale quadro normativo, e in particolare a seguito della sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1993 n. 243 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme dalle quali consegue l'esclusione del computo della indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio, sulla base della natura retributiva di queste ultime e della unitarietà della categoria delle indennità di fine rapporto, deve attribuirsi all'indennità di buonuscita spettante ai ferrovieri, sia quando erogata dall'OPAFS, sia quando erogata, dopo la soppressione di quest'ente, direttamente dal datore di lavoro un carattere preminentemente retributivo e non previdenziale, a prescindere dai soggetti tenuti alla sua corresponsione e dei diversi meccanismi di alimentazione della provvista finanziaria. Quest'orientamento, confermato ancora dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 106 del 1996) e costantemente recepito dalla giurisprudenza ordinaria (cfr., ex multis, Cass. 10 aprile 2000, n. 4535; Id., 19 novembre 1998, n. 11693; Id., 16 maggio 1998, n. 4947; Id., 18 aprile 1998, n. 3977; Id., 27 agosto 1997, n. 8097), è stato anche ribadito dalle Sezioni unite della Corte (cfr., fra le ultime, le sentenze 20 aprile 1998, n. 4018 e 12 aprile 2000, n. 130), sì da potersi ritenere jus receptum, che il Collegio, a sua volta, condivide e fa proprio, desumendone l'erroneità dell'assunto 7 di parte ricorrente circa la soggezione della presente controversia al regime delle spese processuali dettato dal citato art. 152 disp. att. cod. proc. civ., per le controversie previdenziali. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente, stante la sua soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, oltre ai relativi onorari, liquidati in complessive lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in lire 75.000, oltre a lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per onorari. Così deciso in Roma il 9 aprile 2001 IL PRESIDENTE Vincenzo Cresse IL CONSIGLIERE - ESTENSORE folellololet IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, № 1 LUB 2001 NCE LLIEREIL A , % 0 2 1 A P A A ' L T L I S E N O D 3 P G 7 I - O M S I 8 A N - A E 1 D S D 1 E I , E A E T O R G N O T E G T S S I E T E I G L R E I R D A L O L E D 8