Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
L'atto con cui la Direzione centrale per la finanza locale del Ministero degli Interni storna in favore di un comune di nuova costituzione parte dei contributi erariali già spettanti al comune del cui territorio faceva originariamente parte quale frazione è un provvedimento amministrativo che reca sia accertamento dell'anche liquidazione del "quantum" ed è, pertanto, fonte di un'attribuzione patrimoniale certa, liquida ed esigibile, dando luogo ad un diritto soggettivo di credito azionabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2001, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco p ro-tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ALBISINNI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE SPAGNA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI STATTE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'Avvocato CORRADO MATERA, rappresentato e difeso dall'avvocato AGATA MESSINESE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^. 02764/00 proposto da:
COMUNE DI STATTE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato CORRADO MATERA rappresentato e difeso dall'avvocato AGATA MESSINESE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ALBISINNI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE SPAGNA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 122/99 della Sezione distaccata di Corte d'appello di TARANTO, depositata il 09/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato Michele SPAGNA, Agata MESSINESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Comune di Taranto in via preliminare, in subordine il rigetto dello stesso ricorso con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario e rimessione atti alla Sezione semplice per il proseguo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Statte, con atto dell'1 dicembre 1995, citò dinanzi al Tribunale di Taranto il Comune di Taranto: premesso che, con L. Reg. Puglia 29.4.1993 n. 6, da frazione dell'ente convenuto era stato eretto in comune autonomo, diventando, a decorrere dall'1 maggio 1993, destinatario dei "trasferimenti erariali" in favore degli enti locali, dopo aver fatto presente che, siccome tali "trasferimenti" venivano programmati con riferimento al triennio, le somme da attribuirsi ad esso istante per il 1994 erano rimaste ricomprese in quelle già assegnate al Comune di Taranto, e che, pertanto, la Direzione centrale per la finanza locale del Ministero degli interni, con circolare n. 8958 del 12 ottobre 1994, aveva stornato in suo favore, per il titolo in argomento, la somma di L. 6.580.631.919, denunciò che la controparte gli aveva versato soltanto L. 1.500.000.000, infondatamente adducendo di aver sostenuto un onere di L.
3.920.474.912 per servizi resigli, e chiese condannarsi la stessa a pagargli l'importo di L. 5.080.631.919, oltre accessori. Il tribunale, con sentenza resa, nel contraddittorio del convenuto, il 17 settembre 1997, accolse la pretesa attorea e condannò il Comune di Taranto (cui nel corso del giudizio, con ordinanza ex art. 186/bis cod. proc. civ., era stato intimato di pagare alla controparte L. 364.246.144, di fatto versate) alla corresponsione di L. 4.138.769.386, con interessi, a favore dell'ente istante. Sul gravame del Comune di Taranto, la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza data, anche questa nel contraddittorio dei contendenti, il 9 marzo 1999, nell'affermata riducibilità della vertenza nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario, in parziale accoglimento dell'impugnazione, e correlativamente riformando la pronuncia del primo giudice, ridimensionò in L.
1.276.068.533 l'ammontare della s orma capitale spettante all'appellato per la causale in discussione. La corte distrettuale, per quanto può rilevare, a mente dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., nel presente momento del giudizio di legittimità, motivò la decisione osservando dover essere disattesa la deduzione dell'appellante volta a prospettare la riscontrabilità di un difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'avversa domanda da correlarsi alla natura "delle ragioni di credito fatte valere - contributi erariali -" e "dell'atto deliberativo che ne ha formato oggetto": e ciò per il "fatto che nessuna delle parti ha mai messo in discussione ... la natura dei crediti (contestati) ... e neppure l'atto amministrativo che ha operato la ripartizione dei contributi erariali", sicché, in ordine a questa, risulta "ormai impedita qualsiasi ulteriore scelta discrezionale dell'organo ministeriale ..." essendo da ritenere che "ognuno dei Comuni ha maturato il diritto soggettivo di vedersi concretamente attribuire le somme di denaro spettanti (gli)", e che "non si disputa, ..., dei criteri di ripartizione dei fondi, ma si chiede solo al giudice ordinario il pagamento dei fondi erariali ormai fissati nell'ammontare e nel titolo".
Il giudice del merito considerò, ancora, non corrispondere alla realtà l'assunto dell'appellante secondo il quale la consistenza del credito ex adverso vantato sarebbe risultata irretrattabilmente da deliberazione di un commissario ad acta nominato, a suo tempo, per dare attuazione alla dianzi ricordata circolare ministeriale n. 8958 del 12 ottobre 1994, essendo documentata l'intervenuta impugnazione di detta deliberazione dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale.
Il Comune di Taranto ricorre, con articolati motivi (con i quali chiede dichiararsi, in toto o pro parte, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia in argomento) per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo grado, notificatagli il 29 ottobre 1999.
Il Comune di Statte, alla sua volta, ricorre, con sei motivi, per la cassazione della ridetta sentenza d'appello.
Gli enti contendenti resistono ai ricorsi, reciprocamente notificatisi il 28 dicembre 1999, con controricorsi entrambi del 7 febbraio 2000.
Il Comune di Statte ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - I ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza, a mente dell'art. 335 cod. proc. civ., devono essere riuniti. 2) - Il comune di Statte, sollevando questioni pregiudiziali che, in quanto tali, devono essere esaminate con precedenza sulla delibazione di ogni altro profilo del giudizio, con riferimento al dato che la procura in base alla quale il patrono del Comune di Taranto ha sottoscritto l'avverso ricorso risulta rilasciata, non già dal "commissario straordinario" di detto ente in carica ma, da un "sub- commissario prefettizio vicario", deduce che "si rileva la carenza di legittimazione processuale in capo al sub-commissario prefettizio in ordine alla sottoscrizione del mandato al difensore" perché "non viene indicato nominativamente il commissario straordinario ne' in epigrafe, ne' nella formula del mandato posta a margine del ricorso, per cui non vi è modo di sapere ... chi sia la persona fisica alla quale ricondurre l'attività difensiva processuale dell'organo amministrativo"; prospetta, altresì, che "non viene specificato quale atto legislativo (giacché il solo provvedimento amministrativo sarebbe al fine insufficiente) consenta al sub-commissario di sottoscrivere il mandato ad litem al difensore", compiendo "attività" che "non rientra tra quelle di ordinaria amministrazione per le quali può sicuramente ritenersi la competenza dell'Organo vicario".
I così articolati assunti non sono fondati.
A) - Il ricorso per cassazione proposto da un comune che non rechi nè nel testo dell'atto, ne' in quello della procura al difensore sullo stesso apposta l'indicazione del nome della persona fisica che agisce nella veste di legale rappresentante dell'ente può essere ravvisato inammissibile soltanto se il nominativo e la qualità di detta persona non risultino da un atto avente data certa anteriore al conferimento del mandato e, in particolare, dalla delibera dell'organo competente ad autorizzare il rappresentante a proporre l'impugnazione (cfr., al riguardo, Cass. Sez. III civ., sent. n. 7011 del 26.7.1997, id., Sez. I civ., sent. n. 975 del 30.1.1998, id., sent. n. 5381 del 2.6.1998) Nella fattispecie, la prodotta deliberazione commissariale che ha autorizzato la proposizione del ricorso in argomento (prima dell'introduzione di questo) reca l'indicazione delle generalità del commissario straordinario dotato della rappresentanza del comune ricorrente - Dr. Costantino Ippolito e, di conseguenza, alla stregua del principio testè enunciato, dal quale non vi è ragione di discostarsi, la prima delle questioni come sopra sollevate dal Comune di Statte deve essere ritenuta immeritevole di ingresso, non essendo riscontrabile la dedotta incertezza sull'individuazione dell'organo rappresentativo del Comune di Taranto.
B) - Il Comune di Statte, senza contestare che il soggetto sottoscrittore della discussa procura apposta sull'avverso ricorso abbia, ed abbia avuto all'epoca del rilascio del detto mandato, la veste di "sub-commissario prefettizio vicario" del Comune di Taranto, e che nei casi di scioglimento degli organi ordinari dei comuni disposto a mente dell'art. 39 L.
8.6.1990 n. 142, riferibile alla situazione controversa ratione temporis (in atto, ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 18.8.2000 n. 267) sia legittima la nomina, oltre che di un commissario, anche di sub-commissari, mette in dubbio l'esistenza del potere del sunnominato "sub commissario prefettizio vicario" di porre in essere, in luogo del commissario, atti del comune eccedenti l'ordinaria amministrazione, e, quindi, di sottoscrivere, in nome e per conto dell'ente, procure afferenti a ricorsi per cassazione. Intesa in tal senso la relativa portata, l'esaminata deduzione è da avere per destituita di pregio.
Ad avviso del collegio, infatti, nel quadro del sistema del diritto pubblico, se nella strutturazione di determinate categorie di enti risulti prevista la contestuale presenza di organi ordinari e di organi vicari, deve ritenersi che i secondi, in caso di assenza o di impedimento dei primi, siano legittimati ad esercitare tutti i poteri a questi spettanti ed a compiere gli atti correlativi, dei quali, nella carenza di prova contraria, deve presumersi la legittimità. Il principio considerato, per ciò che concerne, in particolare, l'ordinamento dei comuni ed il funzionamento dei relativi organi ordinari, ha trovato riconoscimento normativo nell'art. 20 L. 25.3.1993 n. 81, che, risolvendo il problema dell'esercizio delle funzioni vicarie del sindaco, ha introdotto la figura del vice- sindaco e indicato quali presupposti, da presumersi esistenti, del legittimo esercizio da parte dello stesso di dette funzioni vicarie l'assenza, l'impedimento o la sospensione del sindaco (cfr., in merito, Cass. Sez. I civ., sent. n. 1380 dell'8.2.2000). Nella situazione in controversia, alla stregua della regola surrichiamata, non risultando neppure dedotto che il "sub-commissario prefettizio vicario" abbia sottoscritto la contestata procura nel difetto del presupposto dell'assenza o dell'impedimento del commissario, anche la seconda delle poste questioni pregiudiziali si appalesa priva di fondamento.
3) - A) - Il Comune di Taranto, con il suo ricorso, come detto, inteso a contestare la pronuncia nei sensi di cui in narrativa resa dalla corte d'appello sulla giurisdizione, prospetta rivelarsi tale pronuncia inficiata da "violazione art. 360 nn. 1, 3 e 5 c.p.c., alla stregua del disposto di cui all'art. 2 co. 2 L.R.P. n. 6/93 e nel contesto degli artt. 117 co. 1 al. 2, 118 co. 1 e 3 e 133 co. 2 Cost., 1 d.p.r. n. 2/72 e 12 e 16, co. 1, d.p.r. n. 616/77 - vizio di attribuzione e difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e sussistenza della giurisdizione del Giudice Amm.vo".
L'ente sunnominato, più specificamente, sulla premessa che il Comune di Statte "ha instato per fare statuire dall'A.G.O. il proprio diritto a vedersi corrispondere" da esso deducente "l'intera somma paradigmaticamente e in via provvisoria assegnatagli dal Ministero dell'Interno (con nota n. 8958/94), a discapito e in ogni caso indipendentemente da quanto in proposito statuito (con delibera n. 12/95) dall'organo commissariale all'uopo insediato dall'autorità prefettizia", ed evidenziando, altresi, che "la stessa A.G.O. ha coltivato l'avversa domanda procedendo ad accertare quanto all'uno Comune fosse dall'altro dovuto indipendentemente da quanto in proposito statuito dal predetto organo commissariale, ed è in ogni caso pervenuta a quantificare la somma a detto titolo dovuta in misura esorbitante da quella provvisoriamente fissata dall'organo commissariale de quo", accampa, innanzi tutto, che "da ciò dovrebbe farsi conseguire la carenza di giurisdizione dell'adita A.G.O. in favore di quella del Giudice Amm.vo", perché "non ci si è limitati, nè ad opera dell'istante Comune di Statte, ne' ad opera della stessa A.G.O., a chiedere (quello) e a riconoscere/condannare (questa) nei limiti di quanto, e del tutto provvisoriamente, dalla competente autorità amm.va statuito), laddove il provvedimento di detta autorità, nonostante e proprio in quanto dallo stesso Comune di Statte impugnato dinanzi al T.A.R. di Puglia, costituiva preclusivo e insuperabile limite all'esercizio della giurisdizione ordinaria". Il Comune di Taranto sostiene, quindi, che la decisione censurata sarebbe frutto di errori del giudice del merito da individuarsi "nell'aver ritenuto che risultasse ormai del tutto esaurita l'attività autoritativa di regolazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari controversi fra i due comuni, e che l'effettiva e conclusiva regolazione degli stessi fosse da intendersi a guisa di regolazione di ... posizioni di diritto soggettivo ... esercitabile, in caso di persistente contrasto, ... dal Giudice dei diritti, e cioè dall'A.G.O.", , mentre "l'attività autoritativa di regolazione dei rapporti" in argomento non era stata esaurita ne' dalla "paradigmatica ripartizione dei contributi erariali" operata dal Ministero degli interni, ne' dal dianzi ricordato "deliberato commissariale", fra l'altro ancora sub iudice dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia.
L'ente ridetto, al riguardo, puntualizza che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, ai richiamati provvedimenti ministeriale e commissariale, attribuibili, o, comunque, riferibili ad organi statuali, deve essere riconosciuta valenza, non già definitiva ma, provvisoria, perché, alla stregua delle norme da esso ricorrente allegate violate, spetta al Presidente della Regione Puglia il compito di regolamentare, con decreto emesso su conforme deliberazione della giunta regionale, i rapporti patrimoniali fra i comuni contendenti correlati all'avvenuta "variazione territoriale";
soggiunge che, pertanto, essendo mancata l'emissione del decreto del presidente della regione, non si sarebbe verificata "insorgenza alcuna di posizioni giuridiche piene e di ordine paritario tutelabili dinanzi all'A.G.O.", e, anzi, non risulterebbe configurata "alcuna posizione giudizialmente tutelabile, con l'ulteriore conseguenza che ogni statuizione resa nelle more dal giudice ordinario, ..., per essere allo stato la materia rimessa all'esclusivo contesto di poteri di un apparato della Pubblica Amm.ne, si disveli altresì adottata con macroscopico difetto di attribuzione".
Il ripetuto ricorrente, da ultimo, ed in subordine, deduce che il, presunto, diritto soggettivo ex adverso vantato, al più, avrebbe potuto, e potrebbe, essere ravvisato nei limiti risultanti dal reiteratamente citato provvedimento commissariale n. 12/95, e che, perciò, "avendo l'A.G.O. coltivato l'avversa domanda procedendo ad accertare quanto all'un Comune fosse dall'altro dovuto indipendentemente da quanto in proposito statuito dal predetto organo commissariale" ed "a quantificare la somma ... dovuta in misura esorbitante da quella provvisoriamente fissata dall'organo commissariale de quo", andrebbe ritenuta "la sussistenza del difetto parziale di giurisdizione e l'illegittimità quanto meno pro parte dell'impugnata sentenza".
C) - il Comune di Statte, nel suo controricorso, assume che, contrariamente a quanto prospettato dalla controparte, "il g.o. non si è sostituito all'autorità amministrativa ... per il semplice fatto che ... nessuno dei due enti ha mai messo in discussione la congruità o meno delle somme attribuite(gli) ... dal ministero ... per distrazione dei trasferimenti erariali versati per l'anno 1994 dallo Stato al Comune di Taranto", e che soltanto "se detto importo fosse stato messo in discussione ... si sarebbe dovuto far ricorso al Presidente della Regione Puglia alla stregua dell'art. 2 L.R. 6/93";
che, viceversa, "l'oggetto del contendere è solo la puntuale verifica (da compiersi secondo i rigidi canoni della contabilità pubblica) delle spese sostenute dal Comune di Taranto ed addebitate al Comune di Statte per il mantenimento di servizi di pubblica necessità"; che, quindi, il thema decidendum del presente giudizio è individuabile in una richiesta di pagamento di un credito, incontestato nell'an e nel quantum, cui è stata contrapposta un'eccezione di compensazione, e che "il giudizio sull'ammissibilità dell'invocata compensazione giudiziale non corrisponde per nulla ... alla definizione dei rapporti economico-finanziari tra i due enti sicuramente di competenza dell'Autorità Amministrativa". D) - Ai fini della pronuncia sul ricorso di cui sub A) e sugli assunti come nella lettera precedente articolati dal Comune di Statte per contraddirlo, soccorrono le seguenti osservazioni. La domanda che il Comune di Statte ha introdotto, e coltiva, nel giudizio risulta intesa ad ottenere il soddisfacimento di vantate ragioni creditorie aventi il titolo in un provvedimento amministrativo (atto del Ministero degli interni - Direzione centrale per la finanza locale n. 8958 del 12 ottobre 1994) che, per quanto inequivocamente certificato dal relativo testo, reca sia accertamento dell'an di tali ragioni, sia liquidazione del quantum di esse: tale provvedimento, non essendo stato fatto oggetto di rituali, impugnative, ne', comunque. messo in discussione nelle sedi competenti, ad avviso del collegio, va ravvisato importante una attribuzione patrimoniale certa, liquida ed esigibile, e costitutivo, pertanto, di un diritto soggettivo, di credito, da avere, in quanto tale, per senz'altro azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (e Ciò indipendentemente dalla circostanza che il suo titolare abbia fatto ricorso, anche, a strumenti di diritto amministrativo - richiesta di nomina di un commissario ad acta - per ottenere l'adempimento dell'obbligo corrispettivo, ed a prescindere dall'esito delle iniziative dallo stesso intraprese al riguardo). Consequenzialmente, la causa avente ad oggetto la domanda considerata va dichiarata soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario e l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Lecce, che tale giurisdizione ha ritenuto, va tenuta ferma, previa reiezione del ricorso del Comune di Taranto.
4) - La delibazione del ricorso del Comune di Statte, atteso il contenuto delle doglianze articolate per suffragarlo, esula dall'ambito della competenza di queste Sezioni unite, e, perciò, a mente dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., gli atti devono essere rimessi al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione semplice ravvisata competente.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso del Comune di Taranto, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e rimette gli atti al Primo presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001