Sentenza 19 giugno 2014
Massime • 1
La configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203, nella forma del "metodo mafioso", è subordinata - anche quando il delitto si consuma in territori dove è notoria la presenza di associazioni criminali di cui all'art. 416 bis cod. pen. - alla sussistenza nel caso concreto di condotte specificamente evocative della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, non potendo essere desunta dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce, anche in concorso con altri.
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- 1. Aggravante del metodo mafioso: la Suprema Corte propone una sintesiLaura Ninni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna[1] commendevolmente a riaffermare la necessità di un solido impianto motivazionale alla base della contestazione della circostanza aggravante “del metodo mafioso” di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, conv. in l. 201/1991[2], ed opera un'importante ricognizione delle evidenze oggettive da porsi alla base della stessa. Nonostante tale sforzo, tuttavia, come vedremo la circostanza in parola continua a risultare intrisa di ambiguità. Nel presente caso la Cassazione è chiamata a decidere sul ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale del Riesame di …
Leggi di più… - 2. Le circostanze nel Diritto Penale italianoAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 21 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2014, n. 42818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42818 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 19/06/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2006
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 37277/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
VA TO N. IL 12/12/1974;
RA EN N. IL 28/04/1990;
DELLA CORTE GIOVANNI N. IL 14/06/1984;
inoltre:
VA TO N. IL 12/12/1974;
avverso la sentenza n. 6875/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 09/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la CO di Cassazione, dr. Sante Spinaci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La CO d'appello di Napoli, con sentenza del 9/11/2012, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale, ha condannato RE RE, UE NZ e LL CO AN per tentata violenza privata in danno di Di NO NS, Di NO RE e Di NO NZ per avere, con minaccia, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i tre soprannominati a lasciare il quartiere Sanità di Napoli, al fine di non avere concorrenti - in zona - nello spaccio di stupefacenti. Con la sentenza d'appello è stata esclusa l'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203,
riconosciuta invece dal primo giudice (il quale aveva ritenuto che la condotta fosse finalizzata ad avvantaggiare l'organizzazione camorristica costituitasi nel quartiere suddetto dopo la disgregazione del clan IS e, comunque, che i tre si fossero avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen.).
2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione sia il Procuratore Generale della Repubblica presso la CO di appello di Napoli sia RE RE.
2.1. Il Pubblico Ministero ricorrente lamenta l'erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 e l'illogicità della motivazione spesa per negarla. Deduce che la CO d'appello non ha tenuto conto dei rapporti - emergenti agli atti - di RE col clan Lo RU, che tendeva a sostituirsi al clan IS, disgregato dalle iniziative giudiziarie;
rapporti che spiegano l'intimazione - sopra riportata - rivolta dagli imputati alle vittime e ne svelano la finalità: quella di avvantaggiare il clan emergente nella lotta per il predominio. Inoltre, che non abbia tenuto conto delle modalità concrete dell'intimazione, già di per sè integrante il metodo mafioso, perché munita di particolare forza intimidatrice.
2.22. RE RE, con dichiarazione resa alla Direzione del Centro Penitenziario Secondigliano il 30/3/2013, ha proposto anch'egli ricorso per Cassazione, senza indicarne i motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Pubblico Ministero è infondato e va, pertanto, rigettato. La CO d'appello ha escluso la ricorrenza dell'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 sulla base della decisiva considerazione che l'intimazione rivolta al Di NO era del tutto generica e che non vi è prova dell'inserimento dei tre imputati in un sodalizio di stampo mafioso o che l'attività di spaccio, cui i tre erano interessati, fosse gestita da un sodalizio siffatto. Per contro, il Pubblico Ministero ricorrente insiste, rifacendosi genericamente alle "risultanze processuali", sul fatto che l'attività dei tre fu posta in essere in una fase di disgregazione del clan IS e di nuovo assestamento dei poteri criminali nel quartiere Sanità di Napoli;
pertanto, era funzionale "alle scelte delittuose dei nuovi vertici" e serviva ad "assicurare alla medesima organizzazione un'effettiva e solida capacità di reggenza assoluta del territorio". Senonché, quali siano "i nuovi vertici" non è detto in ricorso, ne' è spiegato quale sia l'organizzazione (salvo definirla genericamente mafiosa) che i tre intendevano avvantaggiare. Il ricorso, in questa parte del tutto inammissibile, si limita pertanto a evocare situazioni e finalità solo descritte e prospettate, senza addurre ne' provare o il travisamento della prova da parte del giudice di merito o il mancato esame, da parte dello stesso giudice, di elementi decisivi, che avrebbero dovuto orientare diversamente il giudizio. 2. È errata, invece, l'affermazione che il "metodo mafioso" sia desumibile dalla stessa natura della intimazione e della minaccia formulata, giacché, anche quando un delitto si consuma in territori dove notoria - per esperienza giudiziaria consolidata in reiterati provvedimenti giurisdizionali definitivi - è la presenza di associazioni criminali di tipo mafioso, la configurabilità della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. con L. n. 203 del 1991, nella forma "dell'avvalersi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.", ovvero del "metodo mafioso", è subordinata alla sussistenza, nel caso concreto, di condotte specificamente evocative di forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, e non dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce, anche in concorso, idonee a determinare una condizione di assoggettamento ed omertà (Cassazione penale, sez. 6, 23/09/2010, n. 37030).
3. Il ricorso del Pubblico Ministero non individua, pertanto, nell'ambito della sentenza impugnata, concreti passaggi argomentativi affetti dal vizio di illogicità, ne' tiene conto degli indirizzi giurisprudenziali affermatisi in tema di aggravante mafiosa;
per questo va rigettato.
4. È inammissibile, invece, il ricorso di RE, che è stato proposto senza la formulazione di motivi, nemmeno successivamente specificati. Consegue a tanto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in Euro 500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di RE RE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 a favore della Cassa delle ammende;
rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014