Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2014, n. 42818
CASS
Sentenza 19 giugno 2014

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La configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203, nella forma del "metodo mafioso", è subordinata - anche quando il delitto si consuma in territori dove è notoria la presenza di associazioni criminali di cui all'art. 416 bis cod. pen. - alla sussistenza nel caso concreto di condotte specificamente evocative della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, non potendo essere desunta dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce, anche in concorso con altri.

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  • 1Aggravante del metodo mafioso: la Suprema Corte propone una sintesi
    Laura Ninni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna[1] commendevolmente a riaffermare la necessità di un solido impianto motivazionale alla base della contestazione della circostanza aggravante “del metodo mafioso” di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, conv. in l. 201/1991[2], ed opera un'importante ricognizione delle evidenze oggettive da porsi alla base della stessa. Nonostante tale sforzo, tuttavia, come vedremo la circostanza in parola continua a risultare intrisa di ambiguità. Nel presente caso la Cassazione è chiamata a decidere sul ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale del Riesame di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2014, n. 42818
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42818
Data del deposito : 19 giugno 2014

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