Sentenza 12 luglio 2012
Massime • 1
Risponde del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) colui che falsamente attesti l'avvenuto completamento delle opere edilizie entro i termini utili per il rilascio della concessione in sanatoria anche dopo l'abrogazione della legge n. 15 del 04/01/1968 attuata attraverso il D.Lgs. n. 445 del 2000, rilevando, ai fini della sussistenza del delitto in questione, la destinazione, lo scopo e gli effetti della falsa dichiarazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2012, n. 42524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42524 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 12/07/2012
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1966
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 44569/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON TE, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 04/06/2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 04/06/2010, la Corte di appello di Palermo riformava la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Termini Imerese in data 26/03/2008, in forza della quale ON TE era stata assolta dall'imputazione a lei ascritta (ex art. 483 c.p.) per essere il fatto non previsto dalla legge come reato.
Il G.i.p. si era pronunciato a seguito della presentazione di una richiesta di decreto penale di condanna da parte del Procuratore della Repubblica in sede, con riguardo ad una vicenda nella quale la ON era accusata di avere esposto dati falsi circa l'epoca di ultimazione dei lavori in una pratica edilizia per la quale era stata da lei avanzata istanza di sanatoria ai sensi della L. n. 326 del 2003: ad avviso del giudice di prime cure, non poteva affermarsi che nella fattispecie l'attestazione - certamente non vera, e resa ad un pubblico ufficiale, come richiesto dalla norma incriminatrice - fosse contenuta in un atto pubblico destinato a provare la verità di quanto attestato, essendo al contrario formata dal privato e meramente indirizzata al pubblico ufficiale.
La Corte di appello, su impugnazione del P.g. territoriale, riteneva invece che la dichiarazione sottoscritta e presentata dall'imputata fosse, "per sua natura, atto "destinato a provare la verità" dei fatti affermati", dal momento che la fattispecie era da intendersi disciplinata dalle norme di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità: ne conseguiva la condanna della ON, alla pena di mesi 8 di reclusione.
2. Il difensore/procuratore speciale del Cippo propone ricorso per cassazione, articolato in un motivo unico con il quale lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 483 c.p.. Il ricorrente propone nuovamente la tesi fatta propria dal G.i.p., sostenendo fra l'altro che:
- le previsioni del D.P.R. n. 445 del 2000 sono dettate al fine di semplificare e rendere efficiente l'azione amministrativa, per cui appare fuorviante affermare che le eventuali violazioni debbano essere sanzionate ai sensi delle norme penali a tutela della fede pubblica, bene giuridico affatto diverso;
- la falsa attestazione del privato non avrebbe in ogni caso potuto intendersi contenuta in un atto pubblico, soprattutto tenendo conto che per le dichiarazioni sostitutive di atti notori o certificazioni non è più richiesto che la sottoscrizione del dichiarante sia autenticata dal pubblico ufficiale preposto a riceverle;
- l'attestazione medesima non sarebbe comunque idonea a provare la verità erga omnes di quanto affermato, dal momento che a dichiarazioni siffatte consegue soltanto l'opponibilità del contenuto delle stesse nei confronti di soggetti determinati. Con atto del 16/09/2011, lo stesso difensore propone altresì motivi nuovi di ricorso, dolendosi della mancata concessione all'imputata della sospensione condizionale della pena, per effetto di erronea applicazione dell'art. 163 c.p. da parte della Corte territoriale. Il ricorrente sottolinea in particolare che la sentenza impugnata non spende alcuna parola sui motivi che fonderebbero il presunto, negativo pronostico circa la futura regolarità di condotta da parte della ON nell'osservare le leggi penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve infatti rilevarsi la manifesta infondatezza delle doglianze proposte dal ricorrente, avuto riguardo alle ormai pacifiche indicazioni di cui alla giurisprudenza di questa Corte, secondo le quali il privato che falsamente attesti il completamento delle eseguite opere edilizie entro i termini utili per la concessione in sanatoria risponde del reato di cui all'art. 483 c.p., in ordine alla falsa attestazione resa al pubblico ufficiale (v., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 21209 del 25/05/2006, Bartolazzi). Il collegio ritiene peraltro opportuno richiamare una più recente pronuncia di questa Sezione, intervenuta in una fattispecie assolutamente sovrapponibile a quella odierna, e sempre in seguito ad una sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Termini Imerese nello stesso torno di tempo (in tal caso, il 15/04/2008); in tale occasione, con argomenti che meritano piena condivisione e che possono essere perfettamente utilizzati anche in questa sede, si è affermato che "il ragionamento seguito dal G.i.p. (...) porta ad un risultato ermeneutico da ritenere frutto di errata applicazione dell'art. 483 c.p.. Invero, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata dal privato a corredo della istanza amministrativa, sia tale da integrare il requisito della "attestazione in atto pubblico", come previsto dall'art. 483 c.p., non può essere posto in dubbio. Questa Corte, al riguardo, ha già messo in evidenza che le false dichiarazioni del privato concernenti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dagli strumenti urbanistici per il rilascio di concessione edilizia, essendo destinate a dimostrare la verità dei fatti cui si riferiscono e ad essere "recepite" quali condizioni per la emanazione o per la efficacia dell'atto pubblico, producendo cioè immediati effetti rilevanti sul piano giuridico, sono idonee ad integrare, se ideologicamente false, il delitto di cui all'art. 483 c.p., (...). Della ricorrenza del requisito in parola non hanno dubitato nemmeno le Sezioni unite le quali, in una fattispecie in tutto analoga (presentazione di dichiarazione di privato circa il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una gara d'appalto), hanno confermato la sussistenza del reato di cui all'art. 483 c.p., (Sez. U, Rv 236866, ric. Scelsi).
Ad avviso della consolidata giurisprudenza, in conclusione, la dichiarazione del privato resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in presenza di una norma che preveda il ricorso a tale procedura, vale a far ritenere integrate anche l'ulteriore requisito richiesto dall'art. 483 c.p. (dichiarazione "in atto pubblico") ogni volta in cui la dichiarazione stessa sia destinata ad essere poi "trasfusa" in un atto pubblico (Rv 234879). Viceversa e specularmente si è escluso, ad esempio, che integri il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta del privato che attesti falsamente, con dichiarazione diretta al sindaco, l'ultimazione dei lavori di un fabbricato, quando tale dichiarazione non sia destinata a confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in essa attestati, come verificatosi nella ipotesi di dichiarazione finalizzata ad ottenere il rilascio del certificato di abitabilità (Rv 234538). In più, quanto al requisito della destinazione della dichiarazione a provare la verità del fatto in essa attestato, vai la pena qui ricordare l'ulteriore principio giurisprudenziale secondo cui, poiché la legge conferisce alla dichiarazione della parte piena efficacia probatoria in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine di applicabilità del condono edilizio, la eventuale falsità del contenuto di tale dichiarazione integra il reato di cui all'art. 483 c.p., dal momento che l'ordinamento attribuisce a tale dichiarazione valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessità di produrre ogni altra documentazione (Rv 214599). Sulla stessa linea, altre sentenze di legittimità hanno osservato che il delitto di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico sussiste allorché l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati (Rv 215725) (...).
Il giudice della sentenza impugnata ha invero osservato che il requisito dato dalla necessità che il falso ideologico sia commesso dal privato "in atto pubblico" non può essere ritenuto integrato dalla verifica che la falsa dichiarazione sia, in alternativa, "destinata ad essere trasfusa in atto pubblico", stante la diversità ontologica dei due concetti. Tale tesi sarebbe supportata dalla previsione contenuta nell'art. 495 c.p. ove la ipotesi della "destinazione della dichiarazione ad essere riprodotta in atto pubblico" è prevista e punita autonomamente. Si tratta però di una obiezione non idonea ad inficiare quanto fin qui ricordato poiché la ipotesi del falso ideologico commesso dal privato ai sensi dell'art.483 c.p. deve ritenersi integrata in tutti i suoi requisiti anche ulteriori per il combinato rilievo che l'atto si intende (per la equiparazione normativa di cui sopra si è detto) ricevuto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni con la stessa attitudine a produrre gli effetti giuridici connessi alla dichiarazione dalla norma specifica che gli attribuisce l'obbligo di affermare il vero.
Come già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Rv 212782, ric. Lucarotti) "..oggetto della tutela penale in relazione al reato di cui all'art. 483 c.p. è l'interesse "di garantire il bene giuridico della pubblica fede in quanto si attiene alla pubblica fede documentale attribuita agli atti pubblici non in relazione a ciò che vi attesta per suo fatto e di sua scienza il pubblico ufficiale documentante, ma per quello che vi assevera, mediante la documentazione del pubblico ufficiale, il dichiarante. Talché, è palese che il reato postula che il dichiarante abbia il dovere giuridico di esporre la verità".
In altri termini, il valore pubblicistico dell'atto risultante dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quale allegato alla domanda di concessione in sanatoria è dato, da un lato dalla natura del soggetto ricevente (pubblico ufficiale) la domanda di concessione nonché, dall'altro, dalla esistenza di una specifica previsione normativa che conferisca valore de ventate all'attestazione dal privato resa al medesimo pubblico ufficiale. Ha osservato questa Corte in una sentenza la cui motivazione vai la pena qui riportare che "pur prendendo atto di qualche oscillazione giurisprudenziale sul punto, il Collegio condivide l'orientamento (...) secondo cui "il delitto di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico sussiste allorché l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati. Nella domanda di condono edilizio la parte richiedente dichiara che sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'applicazione del beneficio richiesto, in particolare che la costruzione è stata conclusa prima di una certa data e che la misura globale delle opere è conforme alle previsioni di legge. Sulla base di queste dichiarazioni, la Pubblica Amministrazione ammette il richiedente alla procedura, salvi gli opportuni accertamenti. Pertanto la domanda di condono è chiaramente destinata a provare la verità dei fatti attestati, producendo immediatamente effetti rilevanti sul piano giuridico. Ne consegue che in questo caso, sussistendo l'oggetto della tutela penale, la fattispecie prevista dall'art. 483 c.p. trova piena applicazione" (Rv 223939).
Può dunque affermarsi, a titolo di replica alla obiezione del G.i.p., che quando le predette dichiarazioni sono allegate a corredo di una domanda di definizione agevolata di violazione edilizia il reato ex art. 483 c.p. è sicuramente integrato in tutti i suoi elementi. La situazione non è sostanzialmente mutata, ad avviso del Collegio, a seguito dell'abrogazione della L. n. 15 del 1968, attuata in via generale, da ultimo, dal D.Lgs. n. 445 del 2000, art. 77, in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, in quanto, come sopra precisato, quel che rileva, ai fini della sussistenza del delitto in questione, è la destinazione e lo scopo della falsa dichiarazione del privato e gli effetti di essa sul piano giuridico, che impongono una particolare tutela. Quanto alla particolare menzione, contenuta nell'art. 495 c.p., nel testo ricordato dal giudice, è appena il caso di ricordare come si tratti di un inciso che reca un contributo assai opinabile alla tesi che qui si esclude. Infatti quell'inciso è stato eliminato dal legislatore nel testo vigente dell'art. 495 c.p., (come modificato con D.L. n. 92 del 2008), assieme alla menzione, separata, della dichiarazione "in atto pubblico", senza peraltro che tale modifica abbia impedito alla giurisprudenza di sostenere, pur in presenza del nuovo lessico normativo, che la condotta di "attestazione falsa", nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico, continua a incriminare tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni "attestanti", ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle (Rv 244004)" (Cass., Sez. 5, n. 2978 del 26/11/2009, Urso). In ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale, va poi rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte insegnano che "i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585 c.p.p., comma 4, quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311 c.p.p., comma 4) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611 c.p.p., comma 1), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. a)" (sent n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv 210259). Pronunce successive hanno espresso costante adesione ai principi appena ricordati, giungendo recentemente ad affermare che "in tema di ricorso per cassazione, la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso" (Cass., Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv 251482). Esemplificando in relazione a questioni di carattere peculiare, si è fra l'altro ritenuto che "costituiscono punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione, la questione relativa all'adeguatezza del giudizio di bilanciamento tra le circostanze, investita dall'appello originario, e quella inerente alla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, oggetto del motivo aggiunto proposto in sede di gravame" (Cass., Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, Aguì, Rv 251780); e che "al ricorrente in cassazione non è consentito, con i motivi nuovi di cui all'art. 611 c.p.p., dedurre una violazione di legge se era stato originariamente censurato solo il vizio di motivazione" (Cass., Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv 252320). Sussiste pertanto una autonoma causa di inammissibilità dei motivi nuovi di ricorso, in quanto del tutto eterogenei rispetto ai limiti del primo atto di impugnazione.
2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., impone la condanna dell'imputata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà della ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente stabilita.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2012