Sentenza 10 novembre 2011
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste continuità normativa tra gli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 164 del 1956 - formalmente abrogati dall'art. 304 D.Lgs. n. 81 del 2008 - e gli artt. 150 e 151 D.Lgs. n. 81 del 2008 (cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza), che ne hanno recepito il contenuto, concernente la disciplina delle verifiche preventive e le modalità di esecuzione dei lavori di demolizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2011, n. 46965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46965 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 10/11/2011
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1804
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - N. 8793/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL UC N. IL 22/02/1968;
avverso la sentenza n. 13032/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del 04/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Ponzio Roberto, che insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Alba, con sentenza del 30.03.2007 dichiarava LI LU colpevole del reato di omicidio colposo, per avere contribuito, nella sua qualità di responsabile della sicurezza e di responsabile tecnico del cantiere, a cagionare la morte di EK OR;
ciò in quanto l'imputato non aveva accertato le reali condizioni di resistenza del tetto ed aveva omesso l'allestimento delle opere necessarie per garantire l'incolumità dei lavoratori;
ed il predetto dipendente era caduto all'interno del vano scala dell'immobile, nel corso delle operazioni di demolizione, da una altezza di circa cinque metri.
2. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 4.11.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alba, rideterminava la pena inflitta, revocava il beneficio della sospensione condizionale, e confermava nel resto.
La Corte di Appello rilevava che il primo giudice aveva evidenziato la inidoneità delle modalità di esecuzione dei lavori di demolizione di cui si tratta, sulla base delle indicazioni fornite dall'ispettore NU, giacché non erano stati effettuati sondaggi sulla resistenza della superficie, puntellamenti della soletta da sotto, non era stato creato un piano calpestabile ed era stata accertata l'assenza di agganci di sicurezza.
Il Collegio considerava che il Tribunale aveva chiarito che LI, quale amministratore delegato della G.B. Costruzioni s.r.l., responsabile della sicurezza e responsabile del cantiere, non poteva addossare la responsabilità dell'infortunio in via esclusiva a NA OL, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, il quale aveva definito la propria posizione con richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.. 3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione LI LU, a mezzo del difensore.
Con il primo motivo la parte deduce il vizio motivazionale, ribadendo che il datore di lavoro deve ritenersi esonerato da responsabilità, in presenza del coordinatore geom. NA, che ebbe predisporre il piano di sicurezza.
Con il secondo motivo, la parte deduce il difetto di motivazione, per non avere la Corte di Appello considerato che il giorno precedente il sinistro il coordinatore per la sicurezza aveva effettuato un sopralluogo presso il cantiere, constatando la regolarità dei lavori.
Con il terzo motivo, la parte reitera la doglianza afferente alla dedotta inconferenza dei profili di colpa specifica richiamati nel capo di imputazione, rispetto ai termini di fatto della condotta, ribadendo che in presenza di una delega di funzioni, ogni eventuale responsabilità deve rimanere circoscritta al geom. NA. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Le doglianze mosse alla sentenza impugnata con il primo motivo di ricorso vanno esaminate con riferimento anche alla sentenza del Tribunale di Alba: invero, sul punto la decisione di primo grado e quella di secondo grado si saldano reciprocamente, dando vita ad un "unicum" al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (cfr.: Cass. Sez. 3^, n. 4700 del 14/02/1994, dep. 23/04/1994, Rv. 197497; Cass. Sez. 2^, n. 11220 del 13/11/1997, dep. 05/12/1997, Rv. 209145).
4.2 Ciò premesso, si osserva che I giudici di merito hanno applicato principi di diritto ripetutamente affermati dalla Suprema Corte, in base ai quali, in materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma posizione di garanzia che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche. Invero, la Corte regolatrice ha chiarito che il responsabile dei lavori edili è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e che a nulla rileva la compresenza di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, i quali, a loro volta, sono titolari di autonome e concorrenti posizioni di garanzia (Cass. Sez. 4^, sentenza n. 17634 del 10.03.2009, dep. 240.04.2009, Rv. 243996; si veda anche Cass. Sez. 4^, sentenza n. 8593 del 22.01.2008, dep. 27.02.2008, Rv. 238936).
Ciò chiarito, deve pure considerarsi che la Corte di Appello, nel censire i motivi di doglianza, ha specificamente rilevato che residuava certamente una concorrente responsabilità del LI, atteso che fu LI medesimo ad ordinare di procedere alla demolizione del manufatto.
Oltre a ciò, il Collegio ha evidenziato che LI si era ingerito nelle attività presso il cantiere e che l'imputato rivestiva la figura di datore di lavoro, responsabile per la sicurezza della società e di responsabile dello specifico cantiere, teatro del sinistro.
4.3 Per quanto concerne poi il secondo motivo di ricorso, si osserva che lo stesso si pone ai limiti della inammissibilità, risolvendosi in una prospettazione alternativa, rispetto all'apprezzamento del compendio probatorio effettuato dai giudici di merito. Tanto rilevato, si osserva che la Corte di Appello ha evidenziato che la tesi difensiva, volta ad indicare nel NA, il "dominus" esclusivo della gestione operativa del cantiere, era risultata priva di ogni fondamento, anche in relazione al contenuto delle dichiarazioni complessivamente rese dai testi NU e AR.
Si tratta di un apprezzamento - privo di fratture logiche rilevabili in sede di legittimità - effettuato dal Collegio, rispetto al ruolo gestionale assunto in concreto dal LI, nell'ambito del cantiere di cui si tratta.
4.4 Il terzo motivo di ricorso è infondato.
4.4.1 Preme in primo luogo evidenziare che sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui al D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164, artt. 71 e 72, oggetto della contestazione che occupa -
disposizioni che sono state formalmente abrogate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - e la vigente normativa antinfortunistica.
Invero, il contenuto delle predette disposizioni risulta ad oggi recepito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 150 e 151. 4.4.2 È poi appena il caso di rilevare che le richiamate disposizioni risultano del tutto conferenti rispetto al caso di specie - ove vengono in rilievo lavori di demolizione nel corso dei quali un operaio perse la vita, dopo essere rovinato a terra da una altezza di circa cinque metri, in seguito al crollo della soletta posta a copertura del vano scala sulla quale lo stesso infortunato si era portato, in conformità agli ordini ricevuti, per togliere i listelli - trattandosi di norme che disciplinano le verifiche preventive e le modalità di esecuzione dei lavori di demolizione. Per quanto concerne le ulteriori censure dedotte dal ricorrente, null'altro che ribadire che la Corte di Appello ha del tutto conferentemente chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto - come sopra si è rilevato - che l'imputato fosse titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, pur in compresenza di un coordinatore della sicurezza.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011