Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Rescissione. SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 8070/00 ✓ Dott. Franco P DR 1 1 8 G.N. Residenteidente Consigliere Cron. 362 Dott. Vincenzo CO RUSSO - Rep. 82SCHETTINO - Rel. Consigliere Dott. Olindo Consigliere Ud. 24/09/02 Dott. Francesco Paolo FIORE MAZZACANE Consigliere Dott. Vincenzo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GR AG, GR TA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATO, difesi dall'avvocato NICCOLO' SALANITRO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
TA AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 516/99 della Corte d'Appello di 2002 CATANIA, depositata il 27/07/99; 1222 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato SALANITRO NICCOLO' difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LE CENNICCOLA che ha concluso per il rigetto. -2- R.G.N.8070/00 Oggetto: Rescissione - assegnazione di quota ereditaria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 30-1/22-2-1985, il tribunale di Ragusa, pronunciando sulla domanda proposta da AL IO nei confronti di RE GI e RE NZ, di rescissione per lesione oltre il quarto della liquidazione della quota ereditaria del patrimonio relitto da Di IN LE, effettuata a favore del primo con il verbale di conciliazione giudiziale del 7-5-1979, ravvisava in questo gli estremi di una transazione divisionale disattendeva la domanda di e, per l'effetto, rescissione, perché inammissibile a norma dell'art.764 comma 2 c.c., compensando le spese tra le parti. ел Proposto appello dal AL per il motivo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nella fattispecie le parti avevano inteso attuare conciliativamente, con il predetto atto, una divisione, la corte di appello di Catania, con sentenza parziale del 27-1-1997, in riforma della pronuncia gravata, dichiarava ammissibile la 2 domanda di rescissione oltre il quarto, esperita dal AL con riguardo al verbale di conciliazione intercorso con le appellate RE GI e NZ in sede di divisione del patrimonio relitto da De IN LE, e, con separata ordinanza, disponeva un supplemento di indagini tecniche per verificare, nel merito, la sussistenza della lamentata lesione oltre il quarto. All'esito dell'ulteriore istruttoria, con sentenza definitiva depositata in data 27-6-1999, ha così statuito: 1) in riforma della sentenza, pronuncia la rescissione per lesione oltre il quarto del verbale di conciliazione giudiziale del 7-5- intercorso tra le parti in sede di1979, divisione del patrimonio relitto da Di IN LE;
2) condanna le appellate RE GI e NZ, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi (segue liquidazione), 3) dispone la distrazione delle spese e degli onorari in favore del procuratore dell'appellante; rimette le parti davanti al C.I. 4) per 3 l'ulteriore corso delle operazioni. La corte di appello ha così deciso, in quanto ha ritenuto, con la sentenza non definitiva, che dalla disamina analitica e complessiva delle pattuizioni intercorse tra le parti non rimane avvalorato il divisamento espresso dal tribunale, che ha escluso che il AL e le RE avessero inteso concludere, con il verbale di conciliazione giudiziale del 7-5-1979, una divisione transattiva 0 un contratto divisorio, dichiarando inammissibile l'azione diconseguentemente rescissione prevista dagli artt.763 e 764, comma 1, C. C., esercitata dal AL. Che st sia trattato, invece, nella fattispecie, proprio di contratto di divisione, e non di transazione divisoria, risulta, secondo il giudice di appello, dai seguenti elementi: a) inesistenza di una controversia esulante dalla normalità del giudizio di divisione, già emergente dall'inequivoco tenore della premessa contenuta nel verbale di conciliazione ("le convenute,.. mentre non contestano la domanda attrice, hanno espressamnete dichiarato di volersi avvalere della facoltà di pagare in danaro ed a giusta stima la porzione di eredità.......... "); 4 b) indicazione del metodo adottato per la del valore globale dell'asse determinazione operazione saliente ereditario ( che è del qualsiaisi procedimento divisorio), mancanza di contestazione in ordine allo stesso e dichiarazione espressa di avere tenuto conto di valutazioni eseguite da loro tecnici;
c) nessuna menzione ○ accenno, nel verbale di conciliazione, di divergenze, contestazioni о contrasti insorti relativamente alla stima dei cespiti 0 ad altre questioni inerenti all'iter ma, anzi, esplicito delle operazioni divisionali, riconoscimento dei diritti successori spettanti al AL secondo legge;
d) totale accordo sulla determinazione della somma dovuta, in commutazione, al AL;
e) l'asserita volontà di transigere, ravvisata dal tribunale, si rivela, in effetti, priva di causa giustificativa e di ragion d'essere, mancando, in definitiva, qualsiasi contestazione o controversia da comporre in via transattiva. Per converso, non sono significativi, per la corte territoriale, ai fini di ritenere conclusa una transazione divisoria, né il ricorso alla forma del verbale di conciliazione, né l'ampia e liberatoria 5 quietanza rilasciata dal AL, non implicante evidentemente alcuna rinuncia a diritti ( come а quello di esercitare l'azione di rescissione), che non avevano formato oggetto di contestazione o di controversia, né, infine, l'accollo da parte delle giudizio e di RE, di alcune spese (del registarzione). conclusione, con il negozio racchiuso nel In hanno intesoverbale del 7-5-1979 le parti concludere una divisione transattiva, avverso la quale è esperibile l'azione di rescissione ex dunque, è ammissibile, art.764 comma 1 C.C.; e, secondo la corte di appello di Catania, l'azione stessa esercitata dal AL nel presente giudizio nei confronti di RE GI e NZ. Nel merito, sussiste, in concreto, come accertato dalla corte con la sentenza definitiva del 27-7- 1999, la lesione delle ragioni ereditarie del AL sull'asse dividendo di Di IN LE. Ricorre per la cassazione delle due sentenze RE GI e RE NZ, deducendo tre motivi di gravame. Nessuna attività difensiva ha svolto AL IO. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano le ricorrenti, con riguardo alla sentenza non definitiva: 1) Violazione e falsa applicazione di norme, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, nn.3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 764, 574, 1965, 1970, 1448 c.c.), per avere ritenuto erroneamente, la corte di appello, che le parti avessero concluso, con il verbale di conciliazione del 7-5-1979, un contratto divisorio, elementimentre, invece, dai significativi acquisiti al processo, e, soprattutto, dall'accordo transattivo del 29-1-1979, dovrebbe trarsi il Jum sicuro convincimento che le parti intesero porre in essere, con il predetto verbale, una vera e propria transazione. 2) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizi di motivazione, come sub 1). Con tale motivo le ricorrenti censurano che la corte di appello abbia escluso la natura transattiva del verbale di conciliazione del 7-5- 1979, nonostante che con questo le parti avessero 7 posto fine ad una controversia, originata dall'instaurazione di un precedente giudizio promosso dal AL ed avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di figlio naturale di Di IN LE, al fine di acquisirne la quota ereditaria;
giudizio nel quale esse ricorrenti avevano inizialmente contestato la domanda del AL, salvo, poi, ad aderirvi, per evitare l'onere di una lite. Ne deriva, pertanto, che essendo insorta controversia tra le parti, con il verbale in questione esse posero fine alla controversia stessa, dopo essersi fatte reciproche concessioni, come risulta dal verbale medesimo l il AL rilascia ampia e liberatoria quietanza а tacitazione completa e definitiva dei suoi diritti ereditari, ivi compresa la fruttificazione>). Anche la sentenza definitiva viene impugnata per: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 763 e 766 C.C.), nonché per vizi di motivazione (art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.), per essere stata erroneamente determinata la misura della lesione con riferimento alla data della liquidazione della quota ereditaria al AL, e, quindi, alla data del verbale di conciliazione (7- 8 5-1979); mentre, essendo stati venduti i cespiti dalle ricorrenti negli anni tra il 1956 ed il 1971 e non trovandosi più gli stessi nel patrimonio ereditario al momento della divisione, si sarebbe dovuto tener conto correttamente, ai fini di accertare la denunciata lesione oltre il quarto, del prezzo ricavato dalle vendite, che era di gran lunga inferiore al loro valore al tempo della divisione. Il ricorso è privo di fondamento. Con i primi due motivi le ricorrenti censurano la sentenza della corte di appello, con la quale è stato ritenuto, in difformità rispetto alla statuizione del tribunale, che l'atto di conciliazione stipulato tra le parti il 7-5-1979 - per la precisione, non non ha natura transattiva ha natura di "transazione divisoria" contenendo esso, viceversa, tutti gli elementi che (contratto) divisorio,caratterizzano un negozio con la conseguenza che questo è soggetto all'azione di rescissione ex art.764 comma 2 C. C.; che è appunto quella esercitata da AL IO nel presente giudizio. Le censure di cui ai predetti motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono prive di pregio. territoriale, invero, dopo avere La corte richiamato principi e criteri enunciati ed elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (ved., tra le altre, sent.n.8448/97; n.7219/97; n.1029/94), ed uniformandosi ad essi, ha ritenuto, previo approfondito esame delle risultanze processuali in particolare, contenuto e tenore letterale del verbale di conciliazione del 7-5-1979, tempo della sua redazione, ecc... 7 e con motivazione che per la sua logicità e congruità non presta obiettivamente il fianco alle critiche mosse dalle odierne ricorrenti, che con l'atto de quo le parti sono addivenute sostanzialmente ad un accordo divisorio dei beni relitti dal de cuius Di IN LE, con attribuzione а AL IO, suo figlio naturale, della quota che, secondo stime fatte da tecnici di fiducia, gli spettava. Ha indicato, in particolare, il giudice di appello gli elementi più significativi, risultanti dall'atto, dai quali ha desunto, poi, con ragionamento immune da vizi logici, che la volontà delle parti, atteso il contesto ed avuto riguardo all'epoca in cui l'atto stesso fu redatto, non 10 poteva che essere volta allo scioglimento della comunione ereditaria;
a nulla rilevando l'uso fatto dalle parti stesse di frasi espressioni genericamente riferibili anche ad atto di natura diversa (transazione), di cui lo stesso giudice non ha riscontrato, peraltro, nella fattispecie il connotato saliente, costituito, come ha ricordato, dall'esistenza di "una controversia esulante dalla normalità del giudizio di divisione", nonché dallo scopo, perseguito dalle parti, "di porre fine alle causa della divisione 0 questioni insorte a dell'atto fatto in luogo della medesima" (art.764 comma 2 c.c.). Si rileva, infine, a conclusione dell'esame dei primi due motivi, che nelle pregresse fasi di merito si è discusso, a quanto pare, unicamente del verbale di conciliazione del 7-5-1979, per cui 1' omesso esame dell'accordo transattivo del 29-1- 1979, del quale si sono dolute le ricorrenti dovendosi e potendosi trarre, a loro dire, anche da detto atto elementi di giudizio favorevoli al loro assunto, circa la natura transattiva del negozio del 7-5-1979 - non può costituire oggetto di censura in questa sede. Si ribadisce, ad ogni buon conto, che la 11 controversia è insorta a causa delle contrastanti interpretazioni date dalle parti al negozio giuridico contenuto nel più volte citato verbale di conciliazione del 7-5-1979 ed agli effetti che ne sono derivati, e, pertanto, alcun rilievo avrebbe potuto avere, ai fini del decidere, l'accordo transattivo> del 29-1-1979, intervenuto in altro giudizio, avente ad oggetto questione del tutto diversa (dichiarazione giudiziale di figlio naturale di Di IN LE, richiesta da AL IO, secondo quanto si legge nel ricorso). In definitiva, le violazioni di legge e i vizi di motivazione denunciati con i primi due motivi sono insussistenti. Quanto al terzo motivo, con il quale si censura specificatamente la sentenza definitiva del 27-7- 1999, se ne deve, da un lato, rilevare l'inammissibilità, non risultando che le odierne ricorrenti abbiano nei precedenti gradi del giudizio dedotto la questione relativa alla stima dei beni ereditari, e, dall'altro, e comunque, l'infondatezza, stante il disposto dell'art.766 C.C., che, con riguardo all'azione di lesione, stabilisce che la stima dei beni va effettuata 12 "secondo il loro stato e valore al tempo della divisione"; la quale, nella fattispecie, è avvenuta con l'atto del 7-5-1979. E ciò a prescindere dalla assoluta genericità della censura stessa, con riferimento sia all'epoca (" negli anni dal 1956 al 1971") in cui i cespiti sarebbero stati venduti dalle ricorrenti e sarebbero usciti, quindi, dal patrimonio ereditario, sia ai prezzi che dalla vendita degli stessi sarebbero stati ricavati. Da quanto precede discende che il ricorso deve essere rigettato. Non va proveduto in ordine alle spese врен иди avecute printimate svolto attività difensiva -
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002 Il presidente Il Consigliere est. (Dr.Olindo Schettino) (Dr. Franco Ponterieri) гочно бливий IL CANCELLIERE C1 Francesa Catania DEPOSITATONANCE IL CANCELLIERE C1 Roma IL- Francesc iania 13