Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2006, n. 30723
CASS
Sentenza 6 luglio 2006

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Massime1

Qualora la richiesta di riesame sia presentata dopo la scadenza del termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro preventivo e il richiedente ne alleghi la tempestività rispetto alla diversa data in cui egli ne sarebbe venuto a conoscenza, non spetta a lui comprovare il fondamento di tale allegazione, gravando invece sul giudice, ove questi ritenga che l'impugnazione sia tardiva, l'onere di accertare, sulla scorta delle risultanze processuali, la diversa data in cui l'effettiva conoscenza si sarebbe verificata.

Commentario1

  • 1Sequestro preventivo, riesame, termine, avviso di deposito, notificazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2006, n. 30723
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30723
Data del deposito : 6 luglio 2006

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