Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 1
Qualora la richiesta di riesame sia presentata dopo la scadenza del termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro preventivo e il richiedente ne alleghi la tempestività rispetto alla diversa data in cui egli ne sarebbe venuto a conoscenza, non spetta a lui comprovare il fondamento di tale allegazione, gravando invece sul giudice, ove questi ritenga che l'impugnazione sia tardiva, l'onere di accertare, sulla scorta delle risultanze processuali, la diversa data in cui l'effettiva conoscenza si sarebbe verificata.
Commentario • 1
- 1. Sequestro preventivo, riesame, termine, avviso di deposito, notificazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2006, n. 30723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30723 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 06/07/2006
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 01199
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 012837/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA OR, N. IL 07/03/1950;
avverso ORDINANZA del 22/02/2006 TRIB. LIBERTÀ di IMPERIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMU GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Ambrosio Vito. OSSERVA
Con ordinanza in data 22.2.2006 il Tribunale di Imperia dichiarava l'inammissibilità della richiesta di riesame proposta il giorno 11.2.2006 da SI RD avverso il decreto di sequestro preventivo eseguito il 13.1.2006 su beni immobili e valori mobiliari, compreso un conto corrente, di pertinenza della s.r.l. "I Mobilieri" di cui la predetta è legale rappresentante.
I giudici del merito ritenevano che la richiesta fosse stata formulata tardivamente, osservando in proposito come - stante il disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 1, che fa decorrere il termine di dieci giorni per l'impugnazione dall'esecuzione della misura cautelare o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro - spetti a quest'ultimo dare la prova della tempestività della sua istanza in relazione al momento dell'effettiva contezza dell'avvenuta apposizione del vincolo;
rilevavano, in proposito, come fosse irrilevante la mancata notificazione del provvedimento all'istante, dovendosi ritenere che il legale rappresentante di un società, il quale non alleghi circostanze oggettivamente impeditive dell'acquisizione della notizia di un così rilevante fatto sociale, sia comunque venuto a conoscenza del sequestro, anche se non presente all'esecuzione, quanto meno nei giorni successivi a questa;
e valorizzavano a tal fine anche le circostanze fattuali che il sequestro fosse stato eseguito in presenza del figlio della predetta SI, la quale, indagata, aveva a sua volta contemporaneamente subito una perquisizione nel domicilio.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'interessata denunciando la violazione dell'art. 322 c.p.p., e art. 324 c.p.p., comma 1; deduce di non avere avuto conoscenza legale del provvedimento, perché mai notificatole, e che la consapevolezza, da parte sua, dell'esecuzione dell'atto è stata ricavata dal Tribunale sulla base di mere congetture, sicché la ingiustificata condotta omissiva dell'autorità giudiziaria procedente si è venuta a ripercuotere paradossalmente sulla sua posizione processuale e sul diritto di difesa;
osserva, altresì, di avere peraltro fornito la prova positiva, esibendo il relativo fax, della data in cui la banca preso la quale venne apposto il vincolo al conto corrente la informò dell'esecuzione del sequestro. Le doglianze sono fondate. Non ignora il collegio che alcune datate decisioni di legittimità hanno affermato il principio secondo cui, in tema di riesame del sequestro, spetta all'interessato fornire la prova della tempestività della proposizione del gravame ove il dies a quo decorra da una data diversa da quella dell'esecuzione dell'atto (sez. 6^, 18.12.1992, Scuderi, rv, 192956; sez. 2^, 22.3.1994, P.M. in proc. De Giovanni, rv 197333); ma una tale regola non trova alcun fondamento normativo nel sistema processuale (Corte cost., sent. n. 353 del 1991; sez. 6^, 29.3.2000, p.o. in proc. Wolf, rv 220536, sull'analogo tema dell'impugnazione del decreto dio archiviazione non notificato) e si palesa comunque del tutto irragionevole, in quanto fa gravare sul soggetto titolare del potere di impugnazione le conseguenze dell'omissione degli adempimenti, da parte dell'ufficio giudiziario, diretti a portare il provvedimento a formale conoscenza del suo destinatario.
Incombe dunque sul giudice il quale, in mancanza della prova di legale conoscenza del provvedimento, ritenga l'impugnazione tardiva, l'onere di accertare, sulla scorta delle risultanze processuali, la data diversa - rispetto all'allegazione dell'interessato - in cui l'effettiva conoscenza si sarebbe verificata;
ciò che non è accaduto nel caso di specie, in cui il Tribunale si è limitato ad una serie di considerazioni presuntive e congetturali dalle quali non è tuttavia conseguita l'individuazione precisa del dies a quo, canone fondamentale per la declaratoria di inammissibilità conseguente alla violazione del termine.
Giova peraltro precisare come la parte avesse comunque prodotto documentazione, che non risulta valutata dai giudici di merito, circa la data della conoscenza effettiva dell'esecuzione del sequestro preso la banca (sez. 1^, 29.11.1999, Susini, rv 215210) . Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato;
spetterà al giudice di rinvio rinnovare il giudizio applicando i principi di diritto su esposti.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Imperia.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2006