Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 1
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola.
Commentari • 7
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- 2. Art. 131-bis - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In generale L'istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile, quoad poenam, al reato di bancarotta fraudolenta attenuato dalla speciale tenuità del danno patrimoniale, perché in tal caso la pena è diminuita in misura non eccedente il terzo - e non è prevista una riduzione minima - con la conseguenza che essa va da un anno (ossia tre anni meno due terzi) a dieci anni meno un giorno di reclusione (Sez. 5, 27985/2022). In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, l'esistenza della condizione ostativa dell'abitualità della condotta va interpretata nel senso che l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2016, n. 26813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26813 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
2 68 1 3 / 1 6 13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Grazia Lapalorcia Presidente U.P. 10.2.2016 Sentenza N. 183 dott.ssa Maria Vessichelli Erico dott. Vittorio Stanislao Scarlini R.G.N. 36030/2015 dott. Alfredo Guardiano - Relatore - dott. Luca Pistorelli ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GR CO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Venezia l'8.6.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv. Mara Zanotto, del Foro di Treviso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Treviso, in data 3.10.2013, aveva condannato GR CO alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 483 e 48, 480, c.p., per avere falsamente denunciato lo smarrimento della propria patente, rilasciatagli dalle autorità rumene, che, in realtà, avevano provveduto a ritirargliela per violazione delle norme sulla circolazione stradale, in modo da ottenere dall'U.C.O. un permesso provvisorio di guida ideologicamente falso, perché fondato sul falso presupposto dello smarrimento della suddetta patente.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Mara Zanotto, del Foro di Treviso, lamentando: 1) violazione di legge in ordine all'art. 483, c.p., ed all'art. 42 della Convenzione di Vienna 8 novembre 1968 in materia di circolazione stradale ratificata dall'Italia ed entrata in vigore il 2.10.1997, in quanto, non essendo la patente del GR soggetta ad alcun provvedimento di sospensione in territorio italiano, poiché il ritiro operato dalle autorità rumene produce i suoi effetti solo in territorio rumeno, la falsa denuncia di smarrimento appare come un falso innocuo, ovvero inidoneo a produrre un effetto antigiuridico;
2) violazione di legge in relazione all'art. 131 bis, c.p., avendo la corte territoriale rigettato la richiesta di applicazione di tale disposizione normativa, sulla base dei precedenti penali del reo, che, in realtà, non possono essere presi in considerazione a tal fine, in quanto, ai sensi del suddetto art. 131 bis, c.p., i criteri da valutare al 2 + riguardo sono solo quelli indicati nell'art. 133, co. 1, c.p., e non anche quelli, attinenti alla personalità del reo, di cui all'art. 133, co. 2, c.p, senza trascurare che sul punto la motivazione della corte di appello è anche lacunosa, perché con l'uso del termine "in particolare" dimostra di avere ritenuto sussistenti anche ulteriori elementi ostativi, senza tuttavia indicarne la natura.
3. Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.
4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso. Come chiarito dal prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nei delitti contro la fede pubblica l'innocuità del falso non va ritenuta con riferimento all'uso che si intende fare del documento, ma solo se si esclude l'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica (cfr. Cass., sez. III, 19.7.2011, n. 34901, rv. 250825; Cass., sez. V, 30/09/1997, n. 11681). Sussiste, pertanto, il falso innocuo solo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere;
in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (cfr. Cass., sez. V, 17.10.2013, n. 2809, rv. 258946; Cass., sez. V, 07/11/2007, n. 3564). 3 Orbene tali caratteristiche non sono certamente riscontrabili nella falsificazione addebitata all'imputato, apparendo evidente, sulla base della ricostruzione dei fatti analiticamente effettuata dalla corte territoriale, l'idoneità dell'atto ad ingannare la fede pubblica ed a conseguire lo scopo che il soggetto agente aveva di mira, nel rappresentare alla pubblica autorità, con la denuncia presentata dal GR presso la stazione dei CC. di Pieve di Soligo, il falso smarrimento della patente di guida, che, invece, gli era stata ritirata prima della presentazione della denuncia, dalle autorità rumene, per violazione delle norme sulla circolazione stradale. In tal modo, infatti, il GR, aveva ottenuto dalle competenti autorità italiane un permesso provvisorio di guida ed un duplicato della patente di guida ideologicamente falsi, perché rilasciati sul presupposto (falsamente rappresentato) dell'avvenuto smarrimento della patente di guida (sulla idoneità, ad integrare il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, della falsa denuncia di smarrimento della patente di guida presentata ai carabinieri, considerato che la stessa attestazione di ricezione della denuncia è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale e riveste efficacia probatoria, costituendo presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente, si veda, ex plurimis, Cass., sez. V, 2.12.2010, n. 7022, rv. 249832).
5. Infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso. Pur dovendosi rilevare l'insufficienza del percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale per negare, con un generico riferimento ai "precedenti dell'imputato", l'applicabilità al caso in esame della nuova causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis, c.p., la decisione del giudice di secondo grado va, comunque, 4 confermata, sia pure sulla base di un diverso principio di diritto, che, ai sensi dell'art. 619, co. 1, c.p.p., compete a questa Corte affermare. Ed invero proprio una lettura non superficiale del disposto dell'art. 131 bis, co. 3, c.p., non consente di applicare al caso in esame la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, posto che la menzionata disposizione normativa esclude, tra l'altro, di poter riconoscere siffatta causa in favore di chi abbia commesso più reati della stessa indole, anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. Nulla autorizza a ritenere che, con tale previsione, il Legislatore abbia voluto riferirsi solo ai casi in cui l'autore del reato sia gravato da precedenti penali specifici (cd. recidiva specifica), apparendo, invece, logicamente coerente dedurre dalla menzionata disposizione normativa che, quando il soggetto agente abbia violato più volte la stessa o più disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio punendi, egli non possa avvantaggiarsi della menzionata causa di non punibilità, in quanto, in tale evenienza, è la stessa norma a considerare il "fatto", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola, connotato, nella sua dimensione "plurima", da una gravità tale da non potere essere considerato di particolare tenuità. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, non può che rilevarsi l'impossibilità di riconoscere al GR, a prescindere dai suoi precedenti penali, la causa di non punibilità di cui si discute, essendosi egli reso responsabile di una duplice violazione di reati 5 (artt. 483 e 480, c.p.) della stessa indole, in quanto lesivi del medesimo bene giuridico (la fede pubblica).
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10.2.2016 Leflorere Il Consigliere Estensore Il F DEPOSITATA IN CANCELLERIA adel 28 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Calmela Lanzuise O 6