Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2016, n. 26813
CASS
Sentenza 10 febbraio 2016

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La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola.

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    Rassegna di giurisprudenza In generale L'istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile, quoad poenam, al reato di bancarotta fraudolenta attenuato dalla speciale tenuità del danno patrimoniale, perché in tal caso la pena è diminuita in misura non eccedente il terzo - e non è prevista una riduzione minima - con la conseguenza che essa va da un anno (ossia tre anni meno due terzi) a dieci anni meno un giorno di reclusione (Sez. 5, 27985/2022). In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, l'esistenza della condizione ostativa dell'abitualità della condotta va interpretata nel senso che l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, …

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    https://www.eius.it/articoli/ · 10 giugno 2022

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2016, n. 26813
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26813
Data del deposito : 10 febbraio 2016

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