Sentenza 17 maggio 2003
Massime • 1
Una divergenza, anche di non lieve entità, fra gli obblighi previsti dal contratto di formazione e lavoro e il concreto svolgimento del rapporto non si traduce in un inadempimento del datore di lavoro sanzionabile con la conversione del rapporto stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove detto svolgimento avvenga con modalità tali - secondo la valutazione del giudice di merito che è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata - da non compromettere la funzione del suindicato contratto, che, diversamente dall'apprendistato, tende non già alla mera acquisizione della professionalità ma all'attuazione di una sorta d'ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro. Ai fini della trasformazione del rapporto di formazione in rapporto a tempo indeterminato per effetto dell'adibizione definitiva del lavoratore alle mansioni la cui professionalità avrebbe dovuto acquisirsi con il contratto di formazione, detta definitiva adibizione necessita di una estrinsecazione formale, non essendo al riguardo utilizzabili i fatti concludenti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7737 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FABBRI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 16158/00 proposto da:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCO MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato CARLO VISCONTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI MONTUSCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
RI ER;
- intimato -
avverso la sentenza n. 51/99 del Tribunale di MODENA, depositata il 16/07/99 - R.G.N. 65/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato FABBRI;
udito l'Avvocato LAURO per delega VISCONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso previa riunione, rigetto di entrambe i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 maggio 1995 il Pretore di Modena,. pronunciando sulle domande proposte da UM GE nei confronti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, soc. coop. a r.l., rigettava la domanda diretta ad ottenere la trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, per la dedotta inosservanza dell'obbligo formativo;
condannava la banca a pagare, a titolo risarcimento danni, il premio di rendimento relativo agli anni 1990 e 1991.
L'appello principale del lavoratore, che insisteva nel denunciare la violazione dell'art. 3, nono comma, della legge n. 863 del 1984, e l'appello incidentale della banca, che sosteneva che il lavoratore non aveva proposto domanda di risarcimento danni per la mancata attribuzione del premio di rendimento, ma richiesta di condanna alla liquidazione diretta del premio, venivano rigettati dal Tribunale di Modena con sentenza del 19 maggio/16 luglio 1999. I giudici di secondo grado escludevano che ricorressero i presupposti per la conversione del contratto di formazione e lavoro in un contratto a tempo indeterminato;
escludevano, altresì, che fosse stata emessa una pronuncia ultra petita, osservando che il GE, allegando la contrarietà a buona fede nella esecuzione del contratto da parte della banca, aveva invocato la inesatta esecuzione dell'obbligo di un corretto esercizio dei poteri discrezionali nell'accertamento della sua idoneità a ricevere il premio;
ritenevano, sulla scorta delle testimonianze acquisite, che l'attribuzione della nota di "mediocre", invece di quella di "normale", fosse priva di ragionevolezza e perciò iniqua. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, UM GE.
Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, contenente un unico motivo di doglianza, la Banca Popolare dell'Emila-Romagna, soc. coop. a r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3, nono comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n.726, come convertito con legge 19 dicembre 1984, n. 863, la difesa del ricorrente principale deduce che i giudici di appello hanno malamente interpretato la citata disposizione, ritenendo necessario, per la conversione in contratto a tempo indeterminato, un grave inadempimento, consistente nella "radicale negazione della funzione del contratto", laddove la norma fa conseguire la conversione del contratto ad una "inosservanza" degli obblighi del contratto di formazione.
Aggiunge che il Tribunale ha altresì malamente applicato la norma di legge, in quanto avrebbe dovuto considerare in primo luogo l'obiettivo formativo individuato nel programma approvato in sede sindacale ed amministrativa, e poi valutare, in relazione ad esso, la gravità dell'inadempimento del datore di lavoro. Atteso che l'obiettivo formativo era, nel caso in esame, quello di dare una capacità professionale complessiva nell'attività bancaria, i giudici avrebbero dovuto rilevare che, invece, nei confronti del giovane GE era stato operato un addestramento "microsezionale".
Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la difesa del ricorrente principale deduce che, a seguito della errata interpretazione della disposizione legislativa, il Tribunale ha errato anche nell'accertamento della attività di addestramento. I giudici di appello si sono, infatti, posti il problema della legittimità della adibizione del GE ad uno solo degli uffici che costituivano il settore legale (e cioè all'ufficio recupero crediti al consumo e non anche all'ufficio consulenza), mentre il problema che era stato posto dal lavoratore era quello della mancata adibizione ai tanti servizi che costituiscono l'organizzazione bancaria, sia nel settore commerciale che presso la direzione generale. Su tale questione il Tribunale non ha motivato. Con il terzo motivo, denunciando ancora violazione dell'art. 3, nono comma, del d.l. n. 726/84, convertito con legge n. 863/84, e vizio di motivazione, la difesa del ricorrente critica la sentenza nella parte in cui afferma che il dott. GE ha ricevuto addestramento teorico- pratico grazie all'affiancamento con la dott.ssa Dondi e con il dott. PI.
Deduce che la dott.ssa Dondi era lei stessa lavoratrice con contratto di formazione e lavoro e che l'art. 3 della legge citata non ammette che l'istruzione dei lavoratori da formare possa essere costituita dallo scambio, tra loro, di informazioni e conoscenze. Lamenta, infine, l'omessa valutazione della testimonianza resa dal teste ON, anch'egli lavoratore in formazione, che aveva descritto lo stato di abbandono a loro stessi in cui versavano lui ed i colleghi;
e la inesatta valutazione delle affermazioni del teste PI, che aveva dichiarato di non sentirsi istruttore, ne' valutatore dei giovani in formazione, ma una sorta di "primus inter pares".
Con l'unico motivo del ricorso incidentale la difesa della banca denuncia violazioni di legge (artt. 1175, 1375 c.c. e 112 c.p.c.) e vizio di motivazione su punti decisivi della controversia. Deduce che fin dal primo atto difensivo la banca aveva eccepito che la difesa avversaria aveva omesso di impugnare le due note di qualifica del 1990 e del 1991, essendosi limitata a formulare una semplice domanda di condanna della banca a corrispondere al dr. GE il premio di rendimento per il 1990 ed il 1991. La domanda di condanna mancava, quindi, ad avviso della banca, del suo presupposto indefettibile.
Lamenta che il Tribunale ha omesso di affrontare il punto, limitandosi ad osservare che il GE aveva lamentato la "contrarietà a buona fede del comportamento della Banca", e pervenendo, altresì, ad una sostanziale cancellazione delle note di qualifica, pur in assenza di una domanda del ricorrente. Sostiene che le note di qualifica sono insindacabili dal giudice ove non si dimostri, con onere a carico del lavoratore, che sono state violate le regole della correttezza e della buona fede o che la nota è viziata da un motivo illecito e/o discriminatorio. Benché il dr. GE fosse decaduto dalla prova relativa, avendo omesso di formulare capitoli diretti a dimostrare la violazione dei principi di correttezza o il motivo illecito, il Tribunale ha giudicato iniqua la attribuzione della nota "mediocre", disattendendo la testimonianza del teste NA sulla quantità di lavoro svolta dal GE, per non avere il teste saputo precisare da quale documentazione aveva ricavato la non conformità al vero delle cifre esposte dal GE nel prospetto;
così non valutando che lo stesso controllo era stato compiuto dal PI, che era giunto alle stesse conclusioni.
Lamenta infine, che il Tribunale ha ignorato completamente i dati testimoniali raccolti sulla cd. reattività negativa del dr. GE, ritenendo irrilevanti le problematiche caratteriali per non essersi estrinsecate in "mancanze significative"; cosi confondendo l'esercizio del potere disciplinare con la valutazione della prestazione lavorativa.
Il ricorso principale non è fondato.
In ordine ai primi due motivi, sulla dedotta violazione dell'art. 3, nono comma, del d.l. n. 726/84, convertito nella legge n. 863/84, e sul dedotto conseguente vizio di motivazione nella valutazione dell'istruzione fornita in relazione alle indicazioni del progetto formativo, osserva in primo luogo il Collegio che il Tribunale si è adeguato al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale "una divergenza, anche di non lieve entità, fra obblighi previsti dal contratto di formazione e lavoro e concreto svolgimento del rapporto non realizza inadempimento del datore di lavoro sanzionatile con la conversione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove detto svolgimento avvenga con modalità tali- secondo la valutazione del giudice del merito che è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata - da non compromettere la funzione del suindicato contratto, che, diversamente dall'apprendistato, tende non già alla mera acquisizione della professionalità ma all'attuazione di una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro" (Cass., 18 febbraio 1995 n. 1745; 5 luglio 1997 n. 6069; 11 febbraio 1998 n. 1426; 1 agosto 1998 n. 7554;
13 agosto 1998 n. 7988; 9 febbraio 2001 n. 1907).
Sulla scorta di tale insegnamento il Tribunale ha osservato che la formazione teorica era privilegiata rispetto a quella pratica, che prevedeva un minor numero di settimane destinate allo scopo;
che la mancata rotazione in altri uffici non aveva comportato una "negazione radicale della funzione del contratto", posto che l'istruzione non era mancata del tutto;
che l'assegnazione al settore recupero crediti al consumo era in linea con il titolo di studio, laurea in giurisprudenza, posseduto dal neo assunto;
che alla luce dell'impegno formalizzato nel progetto - prevedibile assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in formazione, nella misura dell'ottanta per cento - era ragionevole ritenere che l'assegnazione del GE a quello specifico servizio fosse stata fatta tenendosi conto che quello era il settore ove, con maggiori probabilità, questi avrebbe potuto essere definitivamente assunto e quindi appariva giustificata dall'intenzione di fare conseguire al lavoratore una più specifica esperienza.
Si tratta di valutazioni di merito lineari, prive di vizi logici, come tali incensurabili in questa sede di legittimità. In ordine al terzo motivo, che lamenta nuova violazione dell'art. 3 citato per avere ritenuto possibile un addestramento consistente nello scambio di informazioni e conoscenze tra giovani in formazione, tale essendo anche la dott.ssa Dondi, e omessa o insufficiente valutazione delle testimonianze ON e PI, si tratta di censure inammissibili perché tendono a sottoporre all'indagine della Corte questioni di merito, atteso che, come replica la resistente, secondo la testimonianza ON la dott.ssa Dondi lavorava all'ufficio legale da tre o quattro anni ed era stata confermata all'esito del contratto di formazione e lavoro, ed era stato riferito da più di un teste che il dr. PI aveva il compito di curare l'istruzione del dr. GE.
In assenza di una specifica e puntuale denuncia di un vizio di motivazione su un punto decisivo, nell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, non può pretendersi dalla Corte di Cassazione un inammissibile riesame del contenuto delle testimonianze acquisite, atteso che compete al giudice del merito valutare le prove, con la facoltà di fondare il proprio convincimento su quelle che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione di esso, senza la necessità di espressa confutazione delle risultanze eventualmente di segno contrario a quelle utilizzate.
Anche il ricorso incidentale è infondato.
I giudici di appello hanno ritenuto, interpretando la domanda proposta con il ricorso introduttivo dal lavoratore, che lo stesso avesse allegato la contrarietà a buona fede, nell'esecuzione del contratto, del comportamento della banca consistito nella mancata erogazione del premio di rendimento 1990 e 1991. Ed hanno rilevato, sulla scorta delle deposizioni testimoniali, un non corretto esercizio dei poteri discrezionali nell'accertamento della idoneità del dott. GE a ricevere il premio di rendimento. Hanno, di conseguenza, confermato la decisione del primo giudice, che aveva attribuito al ricorrente, secondo quanto risulta dalla sentenza in questa sede impugnata, non il premio di rendimento, ma una somma equivalente a tale premio, a titolo di risarcimento danni (pag. 6 della sentenza).
La ricorrente incidentale sostiene che senza l'impugnazione giudiziale delle note di qualifica il dott. GE non avrebbe potuto ottenere il premio di rendimento.
Ma il Tribunale ha ritenuto, nel suo istituzionale potere di interpretazione sia della domanda introduttiva che dell'atto di appello incidentale, che la dedotta violazione dell'art. 1218 c.c. consentisse di esaminare anche la correttezza delle note di qualifica attribuite.
Per tutto quanto esposto vanno rigettati tanto il ricorso principale che quello incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa, fra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2003