Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7737
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Sentenza 17 maggio 2003

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Una divergenza, anche di non lieve entità, fra gli obblighi previsti dal contratto di formazione e lavoro e il concreto svolgimento del rapporto non si traduce in un inadempimento del datore di lavoro sanzionabile con la conversione del rapporto stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove detto svolgimento avvenga con modalità tali - secondo la valutazione del giudice di merito che è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata - da non compromettere la funzione del suindicato contratto, che, diversamente dall'apprendistato, tende non già alla mera acquisizione della professionalità ma all'attuazione di una sorta d'ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro. Ai fini della trasformazione del rapporto di formazione in rapporto a tempo indeterminato per effetto dell'adibizione definitiva del lavoratore alle mansioni la cui professionalità avrebbe dovuto acquisirsi con il contratto di formazione, detta definitiva adibizione necessita di una estrinsecazione formale, non essendo al riguardo utilizzabili i fatti concludenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7737
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7737
    Data del deposito : 17 maggio 2003

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