Sentenza 22 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di estradizione dall'estero, la violazione della clausola di specialità, con conseguente condanna per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata accordata l'estrazione, si risolve in un "error in procedendo", che resta assorbito dal passaggio in cosa giudicata della sentenza.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
Leggi di più… - 2. Estradizione condizionata e estradizione suppletiva non condizionata (Cass., 30305/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 ottobre 2021
In presenza di più provvedimenti di estradizione, la condizione di non applicazione dell'ergastolo apposta ad uno di essi non esplica efficacia espansiva rispetto agli altri: se è vero che l'obbligo per il giudice nazionale di dar seguito al provvedimento di consegna condizionata è determinato dalla natura e dall'ampiezza del suo contenuto e non può oltrepassare il limite, di carattere sostanziale, derivante dal fatto che lo Stato richiesto non abbia esplicitamente subordinato la concessione dell'estradizione alla riserva che il soggetto consegnato non venga sottoposto alla pena dell'ergastolo, solo nell'ipotesi in cui l'autorità estera abbia manifestato la volontà di condizionare …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 settembre 2021
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
Leggi di più… - 4. Estradizione: quali effetti esplica la commutazione dell'ergastolo in uno Stato estero che non ammette la pena perpetuaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 agosto 2021
(Ricorso rigettato) Massima della sentenza Le Sezioni Unite hanno affermato che la commutazione dell'ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell'estradizione, adottato da uno Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell'ambito della relativa procedura di estensione, senza operare con riguardo ad altra pena dell'ergastolo – oggetto di un cumulo con la prima – irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato. Il fatto La Corte di Assise di Santa Maria Capua …
Leggi di più… - 5. Estradizione ed ergastolo (Cass. 31052/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 novembre 2020
La commutazione della pena dell'ergastolo, in attuazione della condizione che la pena non comporti inevitabilmente la privazione della libertà personale per l'intera vita, apposta con il provvedimento di estradizione assunto in accoglimento di una richiesta di estensione - dalle Autorità di uno Stato il cui ordinamento non ammetta la pena perpetua, è d'impedimento alla esecuzione come pena perpetua di altra pena dell'ergastolo, oggetto di cumulo con quella interessata dalla condizione e divenuta pur essa eseguibile in forza di altro e precedente provvedimento di estradizione emesso, però, senza alcuna condizione dal medesimo Stato estero? Corte di Cassazione sez. I Penale, ordinanza 22 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2012, n. 43095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43095 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/10/2012
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 2909
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 14414/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI OI US N. IL 07/04/1957;
avverso l'ordinanza n. 11/2012 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del 24/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Policastro Aldo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Pastore Gaetano del foro di Salerno il quale chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 24 febbraio 2012 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da Di NO GU, diretta ad ottenere la remissione in libertà perché detenuto senza titolo con riferimento all'ordine di carcerazione, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara il 10 gennaio 2012, nonostante egli avesse già interamente espiato la pena inflittagli con sentenza del 6/11/2001, irrevocabile il 7/11/2003, della Corte di Appello di Napoli, soltanto per la cui esecuzione aveva subito l'estrazione dalla Romania e ciò in forza del principio di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13/12/1957.
Il Giudice fondava la propria decisione sul rilievo che il condannato, ottenuta in precedenza la liberazione con riferimento all'ordine di esecuzione, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara del 6/2/2009, comprensivo della pena inflittagli con sentenza G.U.P. del Tribunale di Ferrara del 13/2/1998, irrevocabile il 17/12/2008, non aveva lasciato il territorio nazionale nel periodo dal 26/7/2011 al 12/1/2012, ossia trascorsi 45 giorni dalla sua liberazione, ragione per la quale poteva essere sottoposto ad esecuzione di pena detentiva anche in relazione a sentenza di condanna per la quale non era stata chiesta ed accordata l'estradizione dalla Romania.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Di NO personalmente, il quale deduce violazione di legge in relazione all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, atteso che egli, trascorsi quarantacinque giorni dalla liberazione, non aveva avuto la possibilità materiale di lasciare il paese perché non munito di valido documento d'identità; lamenta poi che il primo Giudice non avesse considerato la carenza della condizione di procedibilità del processo, definito con sentenza della Corte di Appello di Bologna del 27/3/2008, irrevocabile il 17/12/2008, al quale erroneamente era stato considerato presente alle udienze in stato di detenzione per altra causa, in quanto anche per tale procedimento non era stata chiesta ed accordata la propria estradizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1. In primo luogo l'ordinanza impugnata ha correttamente rilevato come nel caso di specie non possa operare l'invocato principio di specialità di cui all'art. 14 della convenzione di estradizione firmata a Parigi il 13/12/1957 ed all'art. 721 c.p.p., per la condizione ostativa, rappresentata dal mancato allontanamento dell'estradato, pur avendone la possibilità, dal paese al quale era stato consegnato per effetto di accordata estradizione, nel lasso temporale di quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione e comunque per tutto il periodo intercorso tra il 26/7/2011 e l'emissione del nuovo provvedimento di carcerazione del 10/1/2012, ciò sebbene egli non fosse stato sottoposto ad altri provvedimenti limitativi della libertà personale. Il ricorrente oppone a tali rilievi, basati sulla documentazione acquisita, l'impossibilità materiale di abbandonare il territorio nazionale per l'assenza di valida carta d'identità, fatto che dovrebbe essere evincibile dal documento allegato al ricorso. È però agevole replicare, da un lato che siffatta allegazione non era stata prospettata al giudice dell'esecuzione, che quindi non aveva potuto tenerne conto, sicché sul punto l'impugnazione si pone in contrasto col disposto dell'art.606 c.p.p., comma 3, che vieta la proposizione di motivi di violazione di legge non formulati nel grado precedente quando non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio; dall'altro che la carta d'identità, peraltro non prodotta col ricorso, non è l'unico documento valevole per l'espatrio, ben potendo essere utilizzato a tal fine anche il passaporto, di cui non è dato sapere se il Di NO fosse o meno in possesso, mentre il suo trattenimento in Italia si è protratto per circa sei mesi, ossia in un lasso temporale ampiamente sufficiente per ottenere il rilascio di nuova carta d'identità o di documento equipollente o comunque per chiedere la revoca di eventuali limitazioni alla libertà di espatrio.
2. Il Di NO non è dunque stato interessato da un impedimento cogente ad abbandonare il paese, nel quale si è trattenuto a propria discrezione e per propria libera determinazione, in tal modo rendendo inoperante il principio di specialità, che quindi non ha impedito l'esecuzione delle pene unificate col provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara del 12/1/2012. 3. Si ricorda che nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 1, n. 4691 del 20/12/2005, rv. 233431, Ciriello;
sez. 1, n. 3835 del 4/10/1993, rv. 195444, Lauro) è rintracciabile l'affermazione, secondo la quale il principio di specialità non impedisce al Pubblico Ministero di emettere un nuovo ordine di esecuzione di condanne, diverse da quella in relazione alla quale è stata accordata l'estradizione, quando l'estradato, pur avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato, trascorsi 45 giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, pur avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno. Nè è di ostacolo il già avvenuto annullamento dell'ordine di esecuzione in precedenza emesso dal P.M., atteso che non si era ancora verificata la condizione che rendeva inoperante la clausola di specialità e che comunque i provvedimenti del giudice dell'esecuzione hanno valore allo stato degli atti, essendo suscettibili di modifica o di revoca a seguito della sopravvenienza di nuove emergenze, come verificatosi nel caso in esame.
4. Con riferimento poi all'eccepita condizione ostativa alla prosecuzione del giudizio, definito con sentenza Corte di Appello di Bologna del 27/3/2008, irrevocabile il 17/12/2008, appartiene al costante e condivisibile insegnamento di questa Corte (Cass. S.U., n. 11971 del 29/11/2007, rv. 238953, Pazienza;
sez. 1, n. 30897 del 21/5/2008, rv. 240323, Fabbrocino;
sez. 1, n. 35267 del 7/6/2006, rv. 235085, Criaco), l'affermazione di principio, secondo la quale la clausola di specialità, opera quale condizione di procedibilità dell'azione penale che, se violata, pur comportando la nullità o inutilizzabilità degli atti, non impedisce la formazione del giudicato sulla pronuncia di merito: in altri termini, l'eventuale patologia provocata dalla sottoposizione dell'estradato a procedimento penale per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata accordata l'estradizione, resta confinata all'"error in procedendo", sanato dalla sopravvenuta irrevocabilità e quindi non travolge l'esistenza giuridica della sentenza stessa, atteso che l'inesistenza è ravvisarle quale categoria nei soli casi di vizi formali o sostanziali, talmente gravi e radicali, da pregiudicare la possibilità che l'atto esplichi i suoi effetti, ponendosi al di fuori degli schemi processuali ed essendo insuscettibile di acquisire autorità di giudicato (cfr., ex plurimis, Sez. un., 24 novembre 1999, Di Dona).
4.1 Si è altresì sostenuto che la violazione della clausola di specialità, operante quale condizione di procedibilità, una volta intervenuto il giudicato per non essere stata fatta valere la relativa questione o per essere la stessa stata respinta nel giudizio di cognizione, impedisce la sua riproposizione o deduzione per la prima volta in sede esecutiva, nella quale resta precluso sollevare questioni che avrebbero potuto e dovuto essere oggetto di contestazione con i mezzi di impugnazione e le uniche problematiche deducibili riguardano l'esistenza del giudicato e la validità formale del titolo che da luogo ad esecuzione. Ne discende che il giudice della esecuzione non può avere contezza, delibando l'incidente di esecuzione proposto, delle nullità che si siano eventualmente verificate nel corso del processo di cognizione in un momento antecedente alla formazione del giudicato e nemmeno della questione concernente la violazione della clausola di specialità, se già affrontata e risolta, oppure se non fatta valere nel corso del giudizio di cognizione.
4.2 Nè può giovare alla posizione del ricorrente sostenere, come operato dal suo difensore all'udienza di discussione, che egli non avrebbe manifestato una rinuncia espressa a far valere l'eccezione improcedibilità del procedimento, celebrato dalla Corte di Appello di Bologna e definito con la sentenza del 27/3/2008, irrevocabile il 27/12/2008: risulta dal provvedimento impugnato, che ha valorizzato precise risultanze della documentazione trasmessa dal Ministero della Giustizia, la presenza del Di NO alle udienze, il che gli aveva consentito di far presente la propria condizione ed i limiti del provvedimento di estradizione.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012