Sentenza 7 giugno 2006
Massime • 1
La violazione del principio di specialità previsto dagli artt. 721 cod. proc. pen. e 14 della Convenzione europea di estradizione - secondo cui l'azione penale non può essere esercitata ove riguardi un reato commesso dalla persona estradata anteriormente alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è stata chiesta - non determina la giuridica inesistenza della sentenza di condanna e, pertanto, la causa di improcedibilità dell'azione penale non può essere fatta valere in sede esecutiva.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
Leggi di più… - 2. Estradizione condizionata e estradizione suppletiva non condizionata (Cass., 30305/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 ottobre 2021
In presenza di più provvedimenti di estradizione, la condizione di non applicazione dell'ergastolo apposta ad uno di essi non esplica efficacia espansiva rispetto agli altri: se è vero che l'obbligo per il giudice nazionale di dar seguito al provvedimento di consegna condizionata è determinato dalla natura e dall'ampiezza del suo contenuto e non può oltrepassare il limite, di carattere sostanziale, derivante dal fatto che lo Stato richiesto non abbia esplicitamente subordinato la concessione dell'estradizione alla riserva che il soggetto consegnato non venga sottoposto alla pena dell'ergastolo, solo nell'ipotesi in cui l'autorità estera abbia manifestato la volontà di condizionare …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 settembre 2021
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
Leggi di più… - 4. Estradizione: quali effetti esplica la commutazione dell'ergastolo in uno Stato estero che non ammette la pena perpetuaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 agosto 2021
(Ricorso rigettato) Massima della sentenza Le Sezioni Unite hanno affermato che la commutazione dell'ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell'estradizione, adottato da uno Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell'ambito della relativa procedura di estensione, senza operare con riguardo ad altra pena dell'ergastolo – oggetto di un cumulo con la prima – irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato. Il fatto La Corte di Assise di Santa Maria Capua …
Leggi di più… - 5. Estradizione ed ergastolo (Cass. 31052/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 novembre 2020
La commutazione della pena dell'ergastolo, in attuazione della condizione che la pena non comporti inevitabilmente la privazione della libertà personale per l'intera vita, apposta con il provvedimento di estradizione assunto in accoglimento di una richiesta di estensione - dalle Autorità di uno Stato il cui ordinamento non ammetta la pena perpetua, è d'impedimento alla esecuzione come pena perpetua di altra pena dell'ergastolo, oggetto di cumulo con quella interessata dalla condizione e divenuta pur essa eseguibile in forza di altro e precedente provvedimento di estradizione emesso, però, senza alcuna condizione dal medesimo Stato estero? Corte di Cassazione sez. I Penale, ordinanza 22 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2006, n. 35267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35267 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 07/06/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 2025
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 010123/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA RU, N. IL 19/11/1963;
avverso ORDINANZA del 05/01/2006 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con ordinanza del 5.1.2006, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava non eseguibile, allo stato, la sentenza emessa il 28.6.2000 nei confronti di RI RU, confermata dalla Corte d'Appello di Milano il 6.2.2002 e divenuta irrevocabile in data 1.12.2004, disattendendo, invece, la tesi difensiva del condannato diretta a far dichiarare inesistente la predetta sentenza per totale carenza del potere giurisdizionale in dipendenza del fatto che il giudizio di cognizione aveva avuto ad oggetto reati diversi da quelli per i quali era intervenuta l'estradizione;
che il difensore del condannato proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge, sull'assunto che il giudice dell'esecuzione, una volta accertata la violazione dell'art. 721 c.p.p. e dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, avrebbe dovuto dichiarare la giuridica inesistenza o l'ineseguibilità assoluta della citata sentenza;
che il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte;
che nella giurisprudenza di questa Corte, è stato stabilito che nei procedimenti di estradizione dall'estero per l'Italia in cui trovi applicazione la convenzione europea di estradizione, ratificata e resa esecutiva con L. 30 gennaio 1963, n. 300, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione comporta che l'azione penale nei confronti della persona estradata è, in Italia, improcedibile ove riguardi un reato commesso anteriormente alla consegna dell'estradato e diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa (Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2001, Ferrarese);
da tale principio si evince che la violazione del principio di specialità non determina la giuridica inesistenza della sentenza e che la causa di improcedibilità dell'azione penale, formatosi il giudicato, non può essere fatta valere in sede esecutiva;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2006