Sentenza 21 gennaio 2014
Massime • 1
Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, non può essere valorizzata la scelta dell'imputato di procedere con rito abbreviato, che già implica per legge l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2014, n. 18379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18379 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 21/01/2014
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 196
Dott. BELTRANI S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 17721/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO AN N. IL 02/09/1974;
avverso la sentenza n. 17/2012 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA, del 12/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. SPINELLI GI, difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
La 6^ Sezione di questa Corte Suprema, con sentenza n. 30409 dell'11 luglio 2012, aveva annullato - limitatamente alla pena - la sentenza con la quale la Corte di assise di appello di Bologna, in data 6 luglio 2011, aveva confermato la sentenza emessa in data 10 febbraio 2010 dal GUP del Tribunale della stessa città, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole di concorso nell'omicidio pluriaggravato di RA RI (capo 1), nella detenzione e porto di arma da guerra (capo 2) ed in estorsione aggravata (capo 3), condannandolo alla pena dell'ergastolo.
La 6^ sezione aveva, in particolare, osservato che non era stata determinata la pena da irrogare per i reati satellite di cui ai capi 2) e 3), e non si era conseguentemente verificato se essa superasse o meno la complessiva pena temporanea di anni cinque di reclusione, costituente ex lege presupposto della irrogazione dell'isolamento diurno in aggiunta alla pena principale dell'ergastolo (pena conclusivamente ridotta per il rito all'ergastolo). Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Bologna, all'esito del giudizio di rinvio ha ancora una volta confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale della stessa città.
Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio dell'avv. SPINELLI GIUSEPPE, iscritto nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - inosservanza degli art. 81 cpv. c.p., nonché art. 597 c.p.p., comma 3 e art. 648 c.p.p., (lamenta che la Corte di assise di appello, all'esito del giudizio di rinvio, avrebbe determinato l'aumento di pena per i reati satellite tenendo conto anche della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, la cui applicazione era stata invece esclusa dal GUP nella sentenza di primo grado, con statuizione ormai divenuta irrevocabile);
2 - mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione con la quale la Corte di assise di appello ha disatteso i motivi addotti dal ricorrente a sostegno della richiesta di determinare l'aumento per la continuazione in misura non superiore a 5 anni di reclusione (lamenta, in particolare, che la Corte di assise di appello abbia valorizzato il rapporto intercorrente tra i reati satellite de quibus e l'omicidio, in tal modo duplicando la considerazione del disvalore dei fatti derivante dalla commissione di quest'ultimo, più grave, reato;
abbia negato la condizione di incensuratezza del RA, valorizzano un unico e remoto precedente, senza indicare le ragioni per le quali ne riteneva la rilevanza;
non abbia tenuto conto dell'accesso al rito, asseritamente sintomatico di dissociazione dal contesto malavitoso nell'ambito del quale erano maturate le odierne vicende, e del ruolo subordinato rispetto ad esse assunto dall'imputato).
All'odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, le parte presente hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso infondato, e va, pertanto, rigettato.
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge all'evidenza che il GUP non aveva escluso la circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, (f. 35), essendosi limitato a giudicarla ex lege incompatibile con l'omicidio, in quanto quest'ultimo era punibile con l'ergastolo, oltre che priva di concreto rilievo ai fini della determinazione della pena per i reati satellite, dovendo il prescritto aumento per la continuazione essere operato rispetto alla pena base dell'ergastolo: "riconosciuta la sussistenza delle citate aggravanti, l'aumento ex art. 81 cpv. c.p., sulla pena-base per l'omicidio (anche in considerazione della quantificazione della stessa) non verrebbe in alcun modo condizionato dal riconoscimento dell'aggravante speciale nei reati "satellite"¯.
D'altro canto, la stessa sentenza rescindente della 6^ Sezione (in premessa) non aveva dubitato dell'intervenuta condanna del RA anche in relazione alla circostanza aggravante de qua:
"Con la sentenza del 6.7.2010, la Corte di assise di appello di BOLOGNA, rigettando l'appello della difesa dell'imputato, confermava la condanna all'ergastolo di MO NC per concorso con LU NC, EL AV e EN NI nell'omicidio aggravato di RA LE, commesso in Cervia il 14 luglio 2003 (capo 1), negli strumentali reati di detenzione e porto abusivi di una mitraglietta ON e delle relative munizioni (capo 2) e nel delitto di estorsione pluriaggravata anche D.L. n. 152 del 19991 commesso, nel luglio 2003, in danno di DE NE
GI, UI IO e MO LI (capo 3)".
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
2.1. L'opzione per il rito abbreviato implica l'applicazione di una diminuente processuale prevista dalla legge in misura fissa, che comporta una rilevante riduzione della pena.
Essa non può, pertanto, essere valorizzata anche ai sensi dell'art. 133 c.p., a fondamento di una (più favorevole per l'imputato)
determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché, in caso contrario, si verificherebbe una indebita duplicazione di benefici, per l'effetto della incongruamente reiterata valorizzazione, al medesimo fine, di una circostanza fattuale tipica, la cui rilevanza ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio è già stabilita dalla legge con disciplina ad hoc.
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: "ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, non può essere valorizzata la scelta dell'imputato di procedere con rito abbreviato, che già implica per legge l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena".
2.2. La Corte di appello ha esaurientemente indicato le ragioni poste a fondamento della determinazione del trattamento sanzionatorio, in relazione agli aumenti per la continuazione relativi ai reati di cui ai capi 2) e 3), correttamente valorizzando (f. 12 ss.):
- la complessiva gravita della vicenda (necessariamente valutata nella sua unità, e quindi anche in relazione alla vicenda omicidiaria);
- l'elevata capacità criminale desunta dalla disponibilità di un'arma micidiale e non comune;
- l'assenza di significativi profili di meritevolezza (tale non apparendo l'accesso al rito abbreviato, e non risultando l'imputato incensurato, "per quanto detta circostanza possa rilevare in questa sede": quest'ultima precisazione va necessariamente collegata alla già evidenziata rilevante gravita dei fatti, che denotano la elevatissima capacità criminale del MO - che, tra l'altro, risulta aver conservato dopo i fatti disponibilità dell'arma adoperata per commettere l'omicidio - a prescindere dai precedenti penali).
La Corte ha anche motivatamente negato che il ruolo dell'imputato fosse "subordinato" (f. 14).
3. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 21 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014