Sentenza 19 dicembre 2000
Massime • 1
La legge 1 giugno 1939 n. 1089 non esclude, ed anzi espressamente prevede e consente che i beni culturali possano essere posseduti sia dai così detti soggetti di collaborazione (regioni,provincie, comuni, enti riconosciuti), sia da privati, nei cui confronti la autorità statale può emettere provvedimento di notifica, ovvero di esproprio, ne' porre, a carico dei privati stessi l'onere della dichiarazione di possesso o alcun altra incombenza; ne consegue che è illegittimo il provvedimento con il quale il giudice, assolvendo l'imputato dal reato di impossessamento di oggetti di interesse archeologico rinvenuti a seguito di ricerche, ordini la restituzione degli oggetti stessi alla Soprintendenza dei beni culturali, pur in assenza di qualsiasi manifestazione di volontà da parte del competente organo statale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2000, n. 6915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6915 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI - Presidente - del 19/12/2000
1. Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 2093
3. Dott. GIULIANO FERRUA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 21651/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: OT Paola, n. il 16.5.1940 a Roma;
avverso:
sentenza in data 13.1.2000 del Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. P. Marini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Albano che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla restituzione dei beni;
udito il difensore Avv.to Pollini Ippolito del foro di Grosseto che ha concluso associandosi alle per diritti richieste del Procuratore Generale;
OT Paola, assolta con sentenza 13.1.2000 del Tribunale di Grosseto - sezione distaccata di Orbetello dalla imputazione di impossessamento di oggetti di interesse archeologico rinvenuti a seguito di ricerche (art.67 Legge 1.6.1939 n.1089), ricorre direttamente, per cassazione, a mezzo del difensore, limitatamente all'ordine, in dispositivo, di restituzione degli oggetti alla Soprintendenza dei Beni Culturali della Toscana.
Deduce violazione di legge, ovvero manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che il provvedimento restitutorio confligge con il riconoscimento di legittimità del possesso, anche in considerazione del fatto che gli oggetti non sono mai stati richiesti e, per uno di essi ("una sfinge") difetterebbe la natura stessa di cosa di interesse archeologico.
Il ricorso è fondato in ordine all'unico ed ammissibile motivo di violazione di legge.
La sentenza impugnata, infatti, assolvendo la OT dall'addebito di cui all'art. 67 della L. n. 1989/1939, perché costei non sì è impossessata di cose di antichità rinvenute fortuitamente ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, ha affermato in favore dell'imputata la piena legittimità del possesso delle cose stesse. In siffatta situazione, la restituzione delle cose alla Soprintendenza è stata ordinata sulla semplice rilevazione che lo Stato vanta un titolo originario di acquisto e, però, non ha considerato che la L. n. 1989/1939 non esclude ed anzi espressamente prevede e consente che i beni, culturali possano essere posseduti sia dai c.d. soggetti di collaborazione (art. 4: Regioni, Province, Comuni, enti ed istituti riconosciuti) sia dai privati, nei cui confronti l'autorità statale può emettere provvedimento di notifica (artt. 2, 3 e 5) ovvero di esproprio (art. 54), senza porre peraltro a carico dei privati stessi onere alcuno, quale ad esempio la dichiarazione di possesso.
Nella specie, la sentenza impugnata non soltanto non indica che in qualsiasi modo lo Stato abbia formulato richiesta di materiale recupero a sè medesimo delle cose possedute (legittimamente) dalla OT;
ma, anzi, riferisce che i reperti di tipo archeologico vennero già negli anni 1934/1935, in esito a rinvenimento durante lavori in situ di precedente proprietario del fondo, "catalogati e raccolti presso la citata azienda agricola", ed infine ha dato atto che per la "sfinge" la natura di reperto archeologico è soltanto ipotizzabile.
La restituzione delle cose, quindi, si risolve in un provvedimento illegittimamente ablativo di un possesso che, alla luce dell'atteggiamento tenuto dalla competente autorità dello Stato - pure in presenza del provvedimento di sequestro penale - o è stato ritenuto perfettamente "conservabile" in capo al privato o, addirittura, estraneo al tema di tutela delle cose di interesse archeologico e, in entrambi i casi, assolutamente compatibile con l'indiscutibile principio di dominio eminente dello Stato sul sottosuolo archeologico.
Consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla restituzione dalle cose.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla restituzione. delle cose.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001