Sentenza 15 marzo 2017
Massime • 1
E inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché risultante iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione al momento della sua discussione.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: se la distrazione non comporta la perdita del bene non sussiste il peculatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2017, n. 19203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19203 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2017 |
Testo completo
19203 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 984/2017 SILVIO AMORESANO Presidente REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.13910/2015 LUCA RAMACCI ALDO ACETO GIOVANNI LIBERATI ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME LI IO nato il [...] avverso la sentenza del 16/05/2014 del TRIBUNALE di FERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI Udito il Procuratore Generale in persona del PIETRO GAETA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione RITENUTO IN FATTO 1. Tribunale di Fermo, con sentenza del 16/5/2014 ha affermato la responsabilità penale di AL AN ME per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 18-bis, comma 2 d.lgs. 66\2003 (acc. in Porto Sant'Elpidio nel giugno 2009). Avverso detta sentenza ha proposto appello l'imputato, convertito in ricorso per cassazione, deducendo l'erronea interpretazione delle risultanze processuali, contestando l'eccessività della pena, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
2. Il procedimento, all'esito dell'esame preliminare, veniva assegnato alla Settima Sezione Penale di questa Corte, rilevando la manifesta infondatezza del ricorso. Con ordinanza del 9/10/2015 il procedimento veniva restituito alla Terza Sezione Penale escludendo la manifesta infondatezza del motivo di impugnazione relativo al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Occorre preliminarmente rilevare che l'atto di impugnazione risulta presentato e sottoscritto dal solo difensore di ufficio, Avv. Arnaldo Salvatori del Foro di Fermo. Il suddetto difensore risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione a far data dal 12 dicembre 2014, quindi in data successiva a quella di presentazione dell'atto di impugnazione, che reca la data del 28 giugno 2014 e risulta depositato, secondo l'annotazione in calce alla sentenza, il successivo 30 giugno 2014. 2. Deve ricordarsi, a tale proposito, che la sottoscrizione dei motivi di 1 impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 5, n. 23697 del 29/4/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 2233 del 14/7/1998, Allegretti G., Rv. 211855). L'attuale iscrizione nell'Albo non assume, peraltro, rilievo, dovendosi avere riguardo alla sussistenza della legittimazione al momento della proposizione dell'impugnazione (Sez. 6, n. 9785 del 19/6/1992, Malvezzi, Rv. 191998. V. anche Sez. 3, n. 12995 del 5/3/2015, Pelle, non massimata;
Sez. 1, n. 33272 del 27/6/2013, Mana, Rv. 256998; Sez. 4, n. 21552 del 2/4/2007, p.o. in proc. Bragato, Rv. 236729; Sez. 3, n. 1436 del 17/01/1995, Larotondo, Rv. 200355).
3. Va conseguentemente ribadito il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché risultante iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione al momento della sua discussione.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 又 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende Così deciso in data 15.3.2017 sigliere EstensoreConsig Il Presidente (Dott Luca RAMACCI) (Dott.. Silvio AMORESANO) DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 APR 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 3