Sentenza 2 aprile 2007
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, il requisito dell'iscrizione del difensore all'albo speciale della Corte di cassazione deve sussistere al momento della presentazione dell'atto, e non, necessariamente, anche al momento della nomina del difensore medesimo da parte del ricorrente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2007, n. 21552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21552 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 02/04/2007
Dott. ZECCA Gaetatino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - N. 598
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 48188/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GJOCI EJUP;
2) RA ENZO, N. IL 17/09/1950;
avverso DECRETO del 28/01/2005 GIP TRIBUNALE di TREVISO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Gip presso il Tribunale di Treviso ha disposto l'archiviazione degli atti del procedimento
contro
RA Enzo, facendo proprie le argomentazioni del P.M.
Ricorre per Cassazione il difensore della persona offesa Gjoci Ejup deducendo l'omessa notifica della richiesta d'archiviazione avanzata dal P.M. sebbene ne fosse stata fatta espressa richiesta. La difesa dell'indagato ha presentato una memoria sollecitando la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso presentato da un difensore che al momento della presentazione dell'atto (28/11/2005) era iscritto nell'albo dei patrocinanti in Cassazione, mentre non lo era alla data della nomina (31/08/05). Si assume che il potere d'impugnazione deve esistere sia al momento della nomina che durante l'arco della prestazione.
La deduzione della difesa dell'indagato è con tutta evidenza infondata, posto che la legittimazione al compimento di un atto va riguardata con riferimento al momento in cui esso è posto in essere. La giurisprudenza richiamata nell'atto non è pertinente poiché riguarda la diversa situazione in cui il ricorso è proposto personalmente dalla persona offesa o da difensore privo di mandato. È invece fondato il ricorso della persona offesa, poiché dall'esame degli atti emerge che essa aveva tempestivamente e ritualmente avanzato richiesta di essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione. In tale situazione, come già ripetutamente ritenuto da questa Corte, il decreto d'archiviazione emesso de plano colpisce in radice il diritto al contraddittorio ed è conseguentemente nullo (ad es. Cass. 5^, 11/2/2000 RV. 215973). Esso deve essere pertanto annullato senza rinvio. Gli atti andranno restituiti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2007