Sentenza 20 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2001, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A / - R 6 A T 2 I B S . . R I R L 0245 9 /0 1 . G L P . E A D R R.G.N. 5492/98 . U L B B E A A I D D T R I A 1 S T E I 3 N T 1 E R N S E . E Ud. 5/7/2000 I REPUBBLICA ITALIANA T N S A E A M Cron. 5071 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE TRIBUTARIA composta dai signori: CANTILLO presidente dott. Michele ALTIERI consigliere dott. Enrico dott. Giulio GRAZIADEI consigliere MARZIALE cons. relatore dott. SE dott. Eugenio AMARI consigliere Ogg. Contenzioso ha pronunciato la seguente: tributario/ricorso/copia atto impugnato/mancata SENTENZA allegazione/conseguenze sul ricorso proposto da: IO e SA NE, elettivamente domiciliati in Roma, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Via Magna Grecia, n. 13, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Di UFFICIO COPIE Lascio, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE del ricorso;
per diritti L. 3000 20 FEB. 2001 il
- ricorrente -
- IL CANCELLIERE
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO;
CANCELLERIA - intimata - SE ZI 1 7 0 3 1 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 267/22/97 del 17 ottobre 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 1997 dal relatore cons. dott. SE ZI;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. IO Buonajuto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto depositato il 4 marzo 1988 presso la Commissione 1- tributaria di primo grado di Roma, il signor IO OR impugnava l'avviso con il quale l'Ufficio del Registro di quella città aveva rettificato il valore dell'immobile che esso ricorrente e la moglie, signora TE OR, avevano venduto ai signori UC e TE PA con atto registrato il 23 gennaio 1986. Al ricorso non era allegata una copia dell'atto impugnato. Con successivi ricorsi, tutti depositati l'11 marzo 1991, il OR e sua moglie impugnavano successivamente gli avvisi di liquidazione in relazione alla stessa vendita, erano stati loroche, successivamente notificati ai fini dell'INVIM e dell'imposta di registro. La Commissione adita dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal OR contro l'avviso di accertamento per la mancata SE ZI 2 allegazione dell'atto impugnato. Gli altri ricorsi erano conseguentemente respinti. L'appello proposto dai contribuenti era respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, ribadendo che l'allegazione della copia dell'atto impugnato è prescritta a pena di nullità e osservando che, comunque, i ricorsi originari non contenevano specifici motivi di doglianza.
1.1 I contribuenti chiedono la cassazione di tale sentenza con un - unico, complesso motivo di gravame. L'Amministrazione finanziaria, alla quale il ricorso è stato notificato il 17 marzo 1998, non resiste. Motivi della decisione. 2 I ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, d.p.r. 3 novembre 1981, n. 739 e 18, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; nonché vizio di motivazione censurano la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile il ricorso depositato il 1° marzo 1988, sul duplice rilevo della mancata allegazione dell'atto impugnato e della omessa formulazione di specifici motivi di doglianza, senza considerare: che l'art. 15, d.p.r. 636/72 (così come modificato dall'art. 6, d.p.r. 739/81), pur prescrivendo l'allegazione al ricorso dell'atto "cui la controversia si riferisce", non sanzionava l'omissione di SE ZI 3 tale adempimento con l'inammissibilità del ricorso e che l'art. 18, d.lgs. 546/92, attualmente in vigore, non prescrive l'allegazione al ricorso dell'atto impugnato;
che con i ricorsi erano stati censurati i criteri e i metodi di valutazione seguiti dall'Ufficio.
3 - Entrambi i rilievi sono fondati. Quanto al primo è sufficiente rilevare che l'art. 15, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 - in vigore al momento della presentazione del ricorso e quindi applicabile, nella specie, secondo i principi che regolano -pur prescrivendo l'efficacia temporale delle norme processuali l'allegazione dell'atto impugnato al ricorso, non sanzionava la violazione di tale precetto con l'inammissibilità del ricorso. Da ciò consegue che alla mancata allegazione di tale atto la Commissione poteva porre riparo nei modi previsti dagli artt. 35 e 36 dello stesso decreto. Quanto al secondo fermo restando che l'inammissibilità del ricorso, determinando la definitività dell'atto impugnato, può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio deve 4 riconoscersi che i contribuenti avevano esposto, ancorché in modo sintetico, le ragioni della loro impugnazione rilevando l'eccessività del valore accertato e che una maggiore articolazione delle loro SE ZIf 4 doglianze non poteva essere pretesa, tenuto conto che la motivazione dell'atto di accertamento consisteva in una formula a stampa priva di riferimenti specifici al caso concreto. 4->Il ricorso deve essere quindi accolto in ogni sua parte e la sentenza impugnata cassata, con conseguente rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2000. Il Presidenten festensore IL CANCELLERE C1 CE IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 20 FEB. 2001- IL CANCELLIERE C1 E CE IS N ZIO /1986 A ISTR 5 26/4 . EG N R - .P.R. B A LL. D IA D TE EL R A . D A B SI T SE ZI ESEN TA U SEN IB 5 131 IA I R A T R . E N T A M