Sentenza 13 maggio 2015
Massime • 1
Per l'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non opera il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione, stabilito dall'art. 4 bis dalla legge n. 354 del 1975 in relazione alle condanne inflitte per i reati in esso indicati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2015, n. 24721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24721 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/05/2015
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 1386
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 32959/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASAMONICA MASSIMILIANO N. IL 30/11/1977;
avverso l'ordinanza n. 7991/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 22/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. PINELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Casamonica Massimiliano, detenuto in esecuzione della sentenza 22.5.2014 della Corte di appello di Roma di condanna alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione per i delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, presentava istanza di detenzione domiciliare e di affidamento particolare a norma dell'art. 94 D.P.R. citato.
Con ordinanza del 22.5.2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibili entrambe le istanze in quanto la pena in espiazione (ad esclusione di mesi 4 di reclusione inflitti per fatti di spaccio) era riferibile al delitto associativo, costituente titolo ostativo ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis. Avverso l'ordinanza il difensore del condannato ricorre per violazione di legge ed illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza, ai fini della dichiarazione di inammissibilità, ha equiparato l'affidamento terapeutico previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 all'affidamento ordinario previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Questo Collegio conferma l'orientamento espresso da più pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui, per l'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 non opera il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione, stabilito dalla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis in relazione a condanne inflitte per determinati reati. (Sez. 1, n. 34250 del 08/06/2005 , P.G. in proc. Pennisi, Rv. 232170; Sez. 1, n. 46914 del 09/11/2004, P.G. in proc. Carta, Rv. 230073).
L'astratta ammissibilità della richiesta comporta che il Tribunale di sorveglianza, in sede di nuovo esame dell'istanza di affidamento in casi particolari previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, dovrà procedere alla valutazione della concreta idoneità del programma terapeutico a realizzare l'effettivo reinserimento sociale, tenuto conto del parametro di pericolosità del condannato, nonché ad assicurare la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta ulteriori reati (Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982;
Sez. 1, n. 15963 del 21/03/2013, P.G. in proc. Inerte, Rv. 255690).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'istanza di affidamento in prova in casi particolari e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2015