Sentenza 9 novembre 2004
Massime • 1
Il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione, stabilito dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario) in relazione a condanne inflitte per determinati reati, non opera per l'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari previsto dall'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2004, n. 46914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46914 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 09/11/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 4344
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 012241/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO di CATANIA;
nei confronti di:
1) CARTA SEBASTIANO N. IL 23/02/1974;
avverso ORDINANZA del 11/02/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Viglietta, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza dell'11.2.2004, il Tribunale di Sorveglianza di Catania concedeva a Carta Sebastiano l'affidamento in prova terapeutico, ritenendo esistenti le condizioni previste dall'art. 94 del D.P.R. n. 309 del 1990. Il Procuratore Generale di Catania proponeva ricorso per cassazione per denunciare violazione dell'alt 4-bis ord. pen. e mancanza della motivazione, sull'assunto che il tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto che il divieto posto da detta disposizione riguarda non soltanto l'affidamento ordinario, ma anche quello terapeutico. Il ricorso è infondato.
Invero, nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione, stabilito dall'art.
4-bis della l. n. 354 del 1975 in relazione a condanne inflitte per determinati reati, non opera per l'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari previsto dall'art. 94 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309 (Cass., Sez. 1^, 25 marzo 1998,
Buzzone, rv. 210348).
Orbene, poiché il Collegio condivide tale indirizzo interpretativo, ritenendolo pienamente rispondente alla particolare disciplina e alla peculiare funzione dell'affidamento terapeutico, il ricorso risulta destituito di giuridico fondamento e deve essere, quindi, rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004