Sentenza 25 giugno 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2003, n. 10140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10140 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 0 14 0/ 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVỊ E ONDOMINIO Composta dagli Ill Dott. Rafaele CORONA Presidente- R.G.N. 17918/00 Cron. 22486 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 13/03/03 -- Consigliere GOLDONI - Consigliere Dott. Umberto - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G 47, PIERLUIGI DA PALESTRINA presso 10 studio h LATTANZI, che lo difende dell'avvocato FILIPPO unitamente all'avvocato FILIPPO SATTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONDOMINIO VIA UGO FOSCOLO 10 LADISPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore MARIA GRAZIA DE elettivamente domiciliata in ROMA VIA VINCENZO2003 LUCA, 437 USSANI 741 presso lo studio dell'avvocato LILIANA -1- difesa dall'avvocato ANTONIO ARSENI, giustaSENSINI, delega in atti;
B - controricorrente avverso la sentenza n. 210/99 del Giudice di pace di CIVITAVECCHIA, depositata il 23/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per rigetto per infondatezza del primo motivo del ricorso, inammissibilità del resto. h -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 12.3.1999 LI LA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 18 gennaio 1999 dal Giudice di pace di Civitavecchia, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore del condominio di via Ugo Foscolo n. 10 di Ladispoli della somma di lire 587.745, quali spese condominiali. A fondamento della opposizione LI LA eccepiva la incompetenza del Giudice di pace e nel merito sosteneva che l'appartamento cui le spese in questione si riferivano era in proprietà esclusiva della moglie RI RA IP. Il condominio resisteva alla opposizione, contestando il fondamento della eccezione di incompetenza e deducendo nel merito che l'appartamento era soggetto al regime della i coniugi, per cuicomunione legale tra correttamente il pagamento delle spese condominiali era stato richiesto ad uno dei coniugi. Con sentenza in data 23 novembre 1999 il Giudice di pace di Civitavecchia rigettava l'opposizione con la seguente motivazione: Non sussiste il difetto di legittimazione passiva, atteso che, a mente dell'art. 177 c.c., lett. a), 3 l'immobile de quo, acquistato dalla moglie dell'opponente, costituisce oggetto della comunione. legittimato passivo deve Conseguentemente, ritenersi anche l'attuale opponente, marito dell'acquirente dell'immobile costituente parte del condominio opposto. Non può essere accolta neppure l'altra eccezione riguardante l'asserita incompetenza di questo giudice, vertendosi secondo l'opponente in materia di diritti reali. La tesi sostenuta dall'opponente va respinta trattandosi, nel caso di specie, di obbligazioni di pagare i contributi per le spese necessarie per la conservazione delle e non già di diritti parti comuni dell'edifico, reali. concernenti eventuali Quanto alle questioni nullità della deliberazione irregolarità assembleare, tali questioni possono essere fatte valere, a mente dell'art. 1137 C. C., con ricorso all'autorità giudiziaria (e non necessariamente al Tribunale) entro trenta giorni che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti, e non già incidentalmente. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione LI LA, con cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il condominio di via Ugo Foscolo n. 10, in Ladispoli. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ripropone la questione della incompetenza del giudice di pace, a quanto è dato comprendere, sotto due profili. Si deduce, in primo luogo, che la controversia aveva ad oggetto diritti reali (accertamento della proprietà dell'appartamento cui i contributi condominiali pretesi dal condominio si riferivano). La doglianza è infondata. Nella specie, infatti, non vi era una controversia sulla proprietà tra due soggetti che si contendevano l'appartamento, ma si discuteva della individuazione del soggetto obbligato al pagamento delle spese condominiali in quanto (0 comproprietario) diproprietario unità immobiliari nell'edificio ed il relativo accertamento poteva essere effettuato dal Giudice di pace incidenter tantum. Si deduce, poi, che "si trattava di causa avente ad oggetto la ripartizione di spese attinenti 5 all'uso e al godimento dei beni comuni, effettuata sulla base delle tabelle millesimali, come tale non rientrante nella competenza del giudice di pace ex art. 7, co. 4, n. 2 c.p.c. ed invece appartenente a quella del Pretore ex art. 8 c.p.c. ed oggi al Tribunale". Anche tale doglianza è infondata. E' sufficiente, in proposito, osservare che nella specie si discute esclusivamente sulla sussistenza о meno dell'obbligo del ricorrente (in quanto comproprietario di una unità immobiliare) di pagare contributi condominiali in misura che fanno rientrare la controversia nella competenza per valore del Giudice di pace. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente deduce che, nell'affermare la sua legittimazione passiva, il giudice di pace avrebbe errato nella interpretazione dell'art. 228 disp. att. cod. civ., in quanto in base a tale disposizione i beni acquistati (come nella specie) in costanza di matrimonio prima della riforma del diritto di famiglia da uno dei coniugi restano definitivamente acquistati al patrimonio dello stesso. 6 La conseguenza sarebbe che, a seguito della decisione del Giudice di pace di Civitavecchia, da un lato, RI RA IP sarebbe stata privata pro quota del suo diritto di proprietà (costituzionalmente garantito) sull'appartamento con riferimento al quale sono dovuti i contributi condominiali di cui si discute e, dall'altro, tali contributi sono stati accollati al ricorrente, che, non essendo proprietario neppure pro quota, non può essere tenuto al loro pagamento. Le doglianze sono parzialmente fondate. Occorre, in proposito, partire dalla premessa che effettivamente l'interpretazione data dal Giudice di pace di Civitavecchia all'art. 228 disp. att. cod. civ. contrasta con la chiara formulazione della norma. Ciò chiarito, va rilevato che tale errata interpretazione non ha privato RI RA IP (estranea all'attuale giudizio) della proprietà pro quota dell'appartamento dalla stessa acquistato in costanza di matrimonio prima della riforma del diritto di famiglia e comunque LI LA non sarebbe legittimato а far valere l'errore del Giudice di pace di Civitavecchia. LI LA, invece, fondatamente si duole del 7 .......... fatto che gli siano stati accollati oneri condominiali sull'erroneo presupposto della sua qualità di comproprietario dell'appartamento cui tali oneri si riferivano. In altri termini il Giudice di pace ha ritenuto implicitamente conforme ad equità il principio stabilito dall'art. 1123 cod. civ. in base al quale gli oneri condominiali fanno carico ai condomini;
una volta accertato, però, che l'attuale ricorrente non riveste la qualità di condomino, viene a cadere il fondamento sul quale la decisione impugnata si basa. Diverso sarebbe il discorso ove il giudice di pace avesse ritenuto che LI LA, pur non essendo proprietario, si era comportato come tale e che è conforme ad equità considerare tenuto al pagamento degli oneri condominiali il c.d. condomino apparente. Il quinto motivo, con il quale il ricorrente deduce che erroneamente il giudice di расе ha ritenuto che anche le deliberazioni nulle (quale sarebbe quella in base alla quale sono state deliberate e ripartite le specie condominiali per cui è causa) devono essere impugnate nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 cod. civ., viene 8 ad essere assorbito. In definitiva, va rigettato il primo motivo del ricorso;
vanno accolti, per quanto di ragione, il secondo, terzo e quarto motivo, con assorbimento del quinto motivo;
in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per esame, ad altro giudice di pace diun nuovo Civitavecchia, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
accoglie, per quanto di ragione, il secondo, terzo e quarto motivo;
dichiara assorbito il quinto motivo;
in relazione ai motivi accolti cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Civitavecchia anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Roma, 13 marzo 2003 The Ph IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 GJU, 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 9 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOL ARTT. 19 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)