Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/1999, n. 112
CASS
Sentenza 10 marzo 1999

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Al ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense si applica, a norma dell'art. 56, terzo comma, legge 22 gennaio 1934 n. 36, il termine breve di trenta giorni - salva l'applicabilità del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., in mancanza di comunicazione d'ufficio della decisione, o, in difetto, di notificazione eseguita dalla parte interessata, che facciano decorrere il termine breve -; infatti, la disposizione citata non può ritenersi abrogata dall'art. 325 cod. proc. civ., trovando applicazione il principio secondo cui la legge posteriore di carattere generale non comporta l'abrogazione della legge speciale anteriore, a meno che dalla sua lettera o dal suo contenuto si evinca tale intento abrogativo, oppure la discordanza tra le due disposizioni sia tale da rendere inconcepibile la coesistenza delle due normative; e, d'altra parte, va esclusa la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della medesima disposizione, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., poiché la brevità del termine chiaramente non supera la soglia dell'irragionevolezza e non è instaurabile un utile raffronto con il termine relativo al ricorso contro decisioni di taluni altri giudici speciali, per la non omogeneità delle fattispecie. (Fattispecie relativa a controversia sul diritto di alcuni professionisti all'iscrizione negli elenchi speciali degli avvocati e procuratori degli uffici legali di enti pubblici).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/1999, n. 112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 112
    Data del deposito : 10 marzo 1999

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