Sentenza 10 marzo 1999
Massime • 1
Al ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense si applica, a norma dell'art. 56, terzo comma, legge 22 gennaio 1934 n. 36, il termine breve di trenta giorni - salva l'applicabilità del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., in mancanza di comunicazione d'ufficio della decisione, o, in difetto, di notificazione eseguita dalla parte interessata, che facciano decorrere il termine breve -; infatti, la disposizione citata non può ritenersi abrogata dall'art. 325 cod. proc. civ., trovando applicazione il principio secondo cui la legge posteriore di carattere generale non comporta l'abrogazione della legge speciale anteriore, a meno che dalla sua lettera o dal suo contenuto si evinca tale intento abrogativo, oppure la discordanza tra le due disposizioni sia tale da rendere inconcepibile la coesistenza delle due normative; e, d'altra parte, va esclusa la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della medesima disposizione, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., poiché la brevità del termine chiaramente non supera la soglia dell'irragionevolezza e non è instaurabile un utile raffronto con il termine relativo al ricorso contro decisioni di taluni altri giudici speciali, per la non omogeneità delle fattispecie. (Fattispecie relativa a controversia sul diritto di alcuni professionisti all'iscrizione negli elenchi speciali degli avvocati e procuratori degli uffici legali di enti pubblici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/1999, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FF ZO NE, ER EM, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUARINO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI ROMA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 83/97 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 8/7/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'avvocato Giuseppe GUARIONO, per i ricorrenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con deliberazione del 26 ottobre 1995 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma respingeva l'istanza degli avvocati Renzo Neno Baffi ed Emilio Ferroni - già in servizio presso l'ufficio legale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA) ed iscritti in tale qualità nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati di Roma - intesa ad ottenere il passaggio all'analogo istituendo ufficio legale della s.p.a. Consap, alle cui dipendenze erano stati trasferiti per continuare a svolgere senza soluzione di continuità le stesse mansioni, esponendo che si trattava di una società ad intera partecipazione pubblica, creata per scissione dall'INA - già trasformata da ente pubblico a società per azioni ai sensi della legge n. 359 del 1992 - per esercitare in concessione le funzioni pubblicistiche precedentemente attribuite a detto Istituto. Adito dai due professionisti, il Consiglio Nazionale Forense, con decisione notificata il 6 ottobre 1997, rigettava i rispettivi ricorsi, osservando quanto segue.
L'iscrizione nell'elenco speciale è ammessa soltanto per gli avvocati in servizio presso gli uffici legali di enti pubblici, per i quali si presume la sussistenza di condizioni di maggiore autonomia rispetto a quella dei dipendenti di soggetti privati. Tale principio è stato derogato, in via eccezionale, dalla disposizione che ha fatto salvi "i diritti quesiti, gli effetti speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica degli enti di appartenenza" dei dipendenti delle società in cui sono stati trasformati l'IRI, l'ENEL, l'ENI e l'INA. Questa disposizione, data la sua natura, va interpretata restrittivamente e non può quindi estendersene l'applicazione ai professionisti dipendenti di una società, come la Consap, che è diversa da quella in cui è stato trasformato l'INA, sicché, con il passaggio a tale ente privato sono venute meno, per i due professionisti, le condizioni che avrebbero legittimato il mantenimento della loro iscrizione. Gli avvocati Baffi e Ferroni, con atto notificato il 5 dicembre 1997, hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo un motivo di censura, illustrato con memoria.
Le controparti non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione
I ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2, secondo e quarto comma, RDL 27 novembre 1933 n. 157; 2, quinto comma, DL 21 giugno 1993 n. 198 (convertito in legge 9 agosto 1993 n. 292) e 3, secondo comma, legge 30 luglio 1990 n. 218, osservano che la Consap, sia per le funzioni esercitate (tutte quelle di carattere pubblicistico già svolte dall'INA e poi dalla s.p.a. INA, dalla quale è stata scissa), sia per la titolarità del proprio pacchetto azionario (appartenente per intero al Ministero del Tesoro) è una società in mano pubblica soggetta a tutela e vigilanza dello Stato, sicché gli avvocati in servizio nel suo ufficio legale rientrano nell'originaria previsione dell'ordinamento forense relativa all'iscrizione negli elenchi speciali. Assumono quindi che, a differenza che per i professionisti rimasti alle dipendenze dell'INA, per essi non occorra alcuna disposizione di salvaguardia. Assumono inoltre i ricorrenti di avere titolo all'iscrizione anche in base alla legislazione sulle privatizzazioni, dato che la Consap è sorta per "scissione" dall'INA e quindi ad essa ed ai suoi dipendenti vanno riconosciuti tutti i diritti posseduti e goduti all'epoca della trasformazione, tra cui quello relativo all'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo. L'esame delle censure ora riferite è precluso dall'inammissibilità del ricorso.
Dagli atti contenuti nel fascicolo ( v., tra gli altri, in particolare, l'atto a pag. 52 del fascicolo del C.N.F.) e dalla stessa epigrafe del ricorso risulta che quest'ultimo è stato notificato ad entrambi gli avvocati Baffi e Ferroni (presso il comune difensore, avvocato Biamonti) oltre trenta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio Nazionale (cfr. le date delle rispettive notificazioni così come sopra riferite). Ora, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 56 RDL 27 novembre 1933 n. 1578, ai fini del ricorso per cassazione, decorre dalla comunicazione d'ufficio della decisione o, in difetto, dalla notificazione eseguita ad istanza della parte interessata (Cass. SU 3 marzo 1994 n. 2077; 5 novembre 1993 n. 10942), mentre il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre solo in mancanza di tali adempimenti (v. sent. n. 2077 cit.). È quindi indubbia la tardività della notificazione del ricorso e la conseguente inammissibilità di tale atto.
Nè in senso contrario possono ritenersi valide le tesi sostenute dalla difesa dei ricorrenti nelle note di udienza, depositate dopo le conclusioni espresse dal Procuratore Generale in sede di discussione nel senso appunto della inammissibilità del ricorso. Anzitutto non può ritenersi che si sia verificata l'abrogazione dell'art. 56 RDL n. 1578 del 1933 a seguito della entrata in vigore, nell'aprile del 1942, dell'art. 325 cod. proc. civ. (applicabile anche all'impugnazione ex art. 111 Cost.), secondo il quale il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni sessanta. Invero, il principio "lex posterior generalis non derogat priori speciali" si giustifica per la migliore aderenza della norma speciale alle caratteristiche proprie della fattispecie oggetto della sua previsione e non può cedere alla regola dell'applicazione della legge successiva, salvo che dalla lettera e dal contenuto di quest'ultima legge si evinca la volontà di abrogare la legge speciale anteriore o allorquando la discordanza tra le due disposizioni sia tale da rendere inconcepibile la coesistenza fra la normativa speciale anteriore e quella generale successiva (Cass. 20 aprile 1995 n. 4420). Deve quindi essere data applicazione al predetto principio, in quanto non ricorrono le richiamate ipotesi fatte salve, non risultando ne' implicita una volontà abrogativa ne' inconcepibile la coesistenza delle due norme di cui ai citati artt. 56 e 325, così come, d'altra parte, non si è mai ritenuto in relazione ad altre norme speciali (v. art. 202 RD 11 dicembre 1933 n. 1775, testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici). In secondo luogo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 RDL n. 1578 del 1933, sollevata in relazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione per l'eccessiva brevità del termine e per la disparità di trattamento rispetto alla generalità degli altri casi per i quali il termine per il ricorso per cassazione è di sessanta giorni.
Quanto alla brevità del termine, sembra invero evidente che essa non attinga la soglia dell'irragionevolezza e sia stata determinata da una scelta discrezionale di competenza del legislatore, e, quindi, sia insindacabile.
Quanto poi alla disparità di trattamento, è noto come possa validamente invocarsi il principio di uguaglianza solo in rapporto a fattispecie omogenee, sicché non è utilmente deducibile un raffronto tra la fattispecie in esame e quelle indicate dai ricorrenti (ricorsi avverso le decisioni della Commissione brevetti, della Commissione Tributaria Centrale, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti), tanto più che nel vigente ordinamento la disposizione di cui al citato art. 56 non è l'unica in contrasto ed anteriore rispetto a quella dell'art. 325 in questione, potendosi in proposito richiamare ad esempio la norma sopra indicata in materia di acque pubbliche.
Non può pertanto non dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso. In mancanza di attività difensiva delle controparti, nulla devesi disporre in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 10/3/1999.