Sentenza 31 maggio 2000
Massime • 1
Il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di rinvio a giudizio deve in ogni caso fissare l'udienza preliminare, anche quando sussistano le condizioni per emettere sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'esigenza di immediatezza nella declaratoria di non punibilità deve pur sempre trovare attuazione nelle forme ordinarie e nel rispetto del contraddittorio e dei diritti delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/05/2000, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VIOLA GIUSEPPE Presidente del 31/5/2000
1. Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere est. SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA BENITO " N. 3237
3. Dott. BOGNANNI SALVATORE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GALBIATI RUGGERO " N. 36763/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso G.I.P. TRIBUNALE di RIMINInei confronti di:
TA CR N. IL 23.06.1959
avverso sentenza del 30.06.1997 G.I.P. TRIBUNALE di RIMINI sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. BATTISTI MARIANO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza con trasmissione degli atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini, con sentenza del 30 giugno 1997, in applicazione dell'articolo 129 c.p.p. dichiarava non luogo a procedere nei confronti di CR
IS - al quale era stato contestato il reato di detenzione, a fini di spaccio, di grammi 7, il di eroina contenenti 280 mq. di principio attivo - perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Il g.i.p., premesso che il p.m. aveva chiesto il rinvio a giudizio e, successivamente, aveva espresso parere favorevole all'applicazione dell'articolo 129 c.p.p., trattandosi di fatto riconducibile alla previsione depenalizzatrice dell'articolo 75 d.p.r. n. 309/1990, quale risultava dalla modificazione disposta dal d.p.r. n. 171/1993 in esecuzione del responso del corrispondente referendum abrogativo del 1993, osservava che agli atti non risultava alcun elemento a sostegno della tesi di una destinazione non personale della sostanza.
2 - Il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Bologna ricorre per cassazione con due motivi e denuncia, con il primo, "violazione dell'articolo 178, lettera c)," osservando che "con la sentenza, pronunciata de plano e non in occasione ed al termine di quella udienza preliminare resa necessaria dalla originaria richiesta di rinvio a giudizio del procuratore della Repubblica, appare essersi consumata una nullità ex articolo 178, lettera c), c.p.p., sotto il profilo di un avvenuto pregiudizio dei poteri e delle facoltà facenti capo all'imputato".
"Con il provvedimento in questione, infatti, è stata, comunque, preclusa all'imputato la teorica possibilità di un proscioglimento in fatto in termini ancor più favorevoli rispetto a quelli oggetto della pronuncia del g.i.p.; inoltre, il mancato rispetto delle formali regole processuali ha indubbiamente impedito a tale imputato di avanzare quella richiesta di rito abbreviato che, salva sempre la possibilità di ottenere anche una pronuncia di proscioglimento, avrebbe potuto essere fatta valere per il caso di emissione del decreto che dispone il giudizio da parte del giudice di appello in accoglimento di una eventuale impugnazione proposta contro una sentenza di proscioglimento che fosse stata emessa dal g.i.p. con la corretta osservanza delle norme di procedura".
"In presenza di ciò - aggiunge il ricorrente - non pare possa darsi un rimedio diverso dall'annullamento della sentenza con la quale il g.i.p. ha impedito la celebrazione dell'udienza preliminare e poiché tale potere non può venire riconosciuto alla corte di appello, così come non le è dato sostituirsi al g.i.p. nella celebrazione dell'udienza preliminare, e considerato che non pare neppure affermabile, in presenza di consimili situazioni, di un suo potere di rinvio a giudizio con una emissione del decreto di rinvio ex articolo 429 c.p.p. - il 'salto' che ne conseguirebbe priverebbe quanto meno l'imputato di una fase processuale nel corso della quale far, valere i suoi diritti ed esercitare le sue facoltà - avverso la sentenza del g.i.p. non è dato altro mezzo di impugnazione diverso da quello che miri ad un annullamento pronunciato dal giudice di legittimità" ai sensi del disposto dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p.". Denuncia, con il secondo motivo, "violazione della legge penale in termini di errata applicazione dell'articolo 73 d.p.r. n. 309/1990, rivelata dalla sostanziale mancanza di una motivazione che ha cercato supporto in dati ed elementi fatti oggetto di una valutazione che appare in palese contrasto con le risultanze in atti". Il procuratore generale presso questa corte chiede l'annullamento senza rinvio in accoglimento del primo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il problema sollevato dal ricorrente è stato già esaminato dalla corte di cassazione in non poche pronunce, la maggior parte delle quali ritiene che il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di rinvio a giudizio, possa legittimamente prosciogliere l'imputato con la formula prescritta senza dover fissare l'udienza preliminare, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 129 c.p.p. (Sez. VI, 3 maggio 1991, Giambartolomei;
Sez. III, 5 ottobre 1993, Rendina;
Sez. VI, 28 luglio 1995, Sculli). L'indirizzo minoritario, al quale questa corte ritiene di dover aderire (Sez. VI, 16 febbraio 1996, Mazzocchi;
sez. VI, 20 gennaio 1998, Palpacelli), è, invece, dell'avviso che il giudice per le indagini preliminari, dinanzi alla richiesta di rinvio a giudizio, non possa fare altro che fissare l'udienza preliminare. "La richiesta di rinvio a giudizio - afferma Sez. VI, Palpacelli - prima che domanda di instaurazione dell'ulteriore fase del giudizio, è, infatti, domanda di fissazione dell'udienza preliminare, quale momento di garanzia per l'imputato, l'unico soggetto abilitato a rinunciarvi".
2 - Quest'ultima sentenza si è occupata del problema su ricorso del medesimo procuratore generale avverso un identico provvedimento del medesimo g.i.p. e le conclusioni cui è pervenuta hanno trovato il consenso della dottrina, le cui sottolineature questa corte ritiene di dover condividere.
I - Il principio che la sentenza da ultimo citata ha affermato e che viene condiviso senza riserve dalla dottrina è che il giudice delle indagini preliminari, ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, deve necessariamente fissare l'udienza preliminare per la decisiva ragione che il contraddittorio è assolutamente imprescindibile. "Il principio del contraddittorio rappresenta, invero, - così quella dottrina riportando altra voce - l'essenza stessa del processo penale e, in particolare, l'estrinsecazione, in esso, del principio democratico, che il giudice trae la propria legittimazione ad emettere sentenza 'in nome del popolo italiano' proprio dal contraddittorio delle parti".
E siccome, "dopo la richiesta di rinvio a giudizio l'unica forma di contraddittorio possibile è quella disciplinata nelle forme dell'udienza preliminare, l'omissione di questa fase, attraverso il proscioglimento de plano, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., toglie alla decisione il necessario presupposto di legittimazione". II - Se il contraddittorio è imprescindibile - e lo è a maggior ragione allorché la sua mancanza incida negativamente, come nel caso di specie, sui diritti della difesa - e se, nell'udienza preliminare, il contraddittorio è assicurato applicando la norma dell'articolo 419 c.p.p. - il cui comma 1 esige che il giudice faccia notificare all'imputato e alla persona offesa l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza con la richiesta di rinvio a giudizio, il cui comma 2 dispone che l'avviso sia comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore, il cui comma 4 prevede che gli avvisi siano notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data di udienza e il cui comma 7 stabilisce che le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità - ne consegue che, nel caso in esame, la violazione del principio del contraddittorio si è consumata con la non applicazione delle norme, dianzi citate, che, in quella fase, disciplinano gli atti finalizzati a rendere possibile il confronto tra le parti.
Ed è appena il caso di ricordare che l'omessa notifica all'imputato e l'omesso avviso al difensore determinano altrettante nullità assolute, insanabili, mentre l'omessa comunicazione dell'avviso al pubblico ministero dà luogo ad una nullità intermedia. III - Non v'è dubbio, poi, che la decisione de plano e, dunque, la mancata fissazione dell'udienza preliminare abbia determinato la perdita per l'imputato della possibilità di chiedere il giudizio abbreviato.
Ma, come nota quella dottrina, questa perdita - così come la perdita, per il pubblico ministero, della possibilità di svolgere indagini integrative - non sono altro che conseguenze della violazione del principio del contraddittorio, sicché è dalla violazione delle norme che, nell'udienza preliminare, rendono possibile il contraddittorio che scaturisce anche quella particolare lesione del diritto di difesa che consiste nella impossibilità, per l'imputato, di chiedere il giudizio abbreviato.
IV - Nè potrebbe obiettarsi che è la norma dell'articolo 129 che, imponendo la declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità, introduce un'eccezione al principio della imprescindibilità del contraddittorio.
Premesso che, nella vigenza del codice abrogato era già stato rilevato che immediatezza vuol dire che non deve esservi "soluzione di continuità" tra l'insorgere della causa di non punibilità e la relativa declaratoria, deve riconoscersi che il principio del contraddittorio, per ciò che il rispetto di questo principio importa anche in termini di possibilità di difesa, sovrasta il principio della immediatezza nella declaratoria di determinate cause di non punibilità.
L'immediatezza, cioè, è immediatezza fatto salvo il principio del contraddittorio, specialmente quando solo il contraddittorio consente alle parti la possibilità di avvalersi di determinate facoltà. V - Tutto ciò appare ancora più vero se si riflette, con la dottrina, che "l'articolo 129 - come era stato già sottolineato sull'articolo 152 del codice abrogato - esplica la propria funzione principale nell'ambito della cognizione del giudice della impugnazione, finendo per costituire la più importante deroga ai principi di devoluzione parziale, mentre esso non comporta conseguenze concrete quanto ai tempi e ai modi della pronuncia di proscioglimento, nulla aggiungendo in proposito a quanto più compiutamente disciplinato in altre parti del codice", donde la conclusione che "il legislatore non ha inteso, con la norma esaminata, consentire al giudice un'occasione in più di prosciogliere l'imputato, rinviando, invece, quanto alla attuazione delle regole in essa contenute, alle sedi e ai tempi ritualmente previsti dal processo".
3 - Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza senza rinvio, restando il secondo motivo assorbito dall'accoglimento del primo.
P.Q.M.
La corte di cassazione annulla
senza rinvio la impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2000