Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/02/2002, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
0 66747 E N IO 6 8 Z 19 A / R 4 T / IS 6 2 G . E .R R R .P L D L A A L D E D R E A I T S T A REP N N E ITALTA 1 E S S 3 1 E I I R A “Oggetto: Imposta di registro - . E N IN NOM DEL POPOLO ITALIANO T A M Liquidazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 22993/1999 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 6431 Presidente Rep. Dott. Bruno Saccucci Dott. Mario Cicala Consigliere Ud. 04.12.2001 Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZION CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66747 sul ricorso proposto: dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro delle finanze pro tempore, e dall'Ufficio del registro di Latina, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrenti -
contro il signor IU AN NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Conenna, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via G. Palumbo, n. 3, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro सप 2455 1 il signor CO ON;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 30 set- tembre 1998, n. 49/28/98, depositata il 14 ottobre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 4 dicembre 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito, per il Ministero ricorrente, l'avv. Ruggero Di Martino;
udito, per il controricorrente, l'avv. Pietro Cotenna;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. AR Pi- vetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Roma 30 settembre 1998, n. 49/28/98, depositata il 14 ottobre 1998, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio del registro di Latina contro la sentenza della Commissione tributaria pro- vinciale di Latina n. 407/04/97, che aveva accolto il ricorso con il quale i si- gnori IU AN NO e CO ON avevano impu- gnato l'avviso di liquidazione n. 19/85 in tema di imposta di registro e di INVIM.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - il 2 novembre 1983 i signori IU AN NO, acquirente, e CO ON, venditore, stipulano un atto che, qualificato come compromesso di vendita di un immobile, sito in Fondi, per il prezzo di lire 155.000.000, non viene registrato;
ли 2 - il 18 novembre 1983 il signor CO ON sottoscrive una scrit- tura privata con immediata risoluzione del preliminare di vendita del 2 no- vembre 1983; - il 31 gennaio 1984 il signor CO ON vende l'immobile alla signora SA CI per lire 61.000.000; il 29 giugno 1985 la Guardia di finanza di Terracina effettua un accerta- mento a carico del signor CO ON, a seguito del quale si rin- vengono i tre atti del 2 novembre 1983, del 18 novembre 1983 del 31 gen- naio 1984; - il 20 marzo 1986 l'Ufficio del registro di Latina, cui la Guardia di finanza ha trasmesso il verbale dell'accertamento, notifica al signor IU Anto- nio NO e al signor CO ON un avviso di liquidazione per il pagamento di lire 28.495.200 a titolo di imposta di registro e di lire 15.734.640 a titolo di INVIM in relazione all'atto stipulato il 2 novembre 1983; - i contribuenti ricorrono alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che accoglie parzialmente il loro ricorso, ritenendo l'atto tassabile come pre- liminare di vendita;
la sentenza di primo grado è appellata dall'Ufficio, il cui ricorso è rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Roma con la sentenza ora impu- gnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 30 settembre 1998, n. 49/28/98, è così motivata: con sentenza n. 407/04/97 la Commissione tributaria provinciale di Latina ha parzialmente accolto i ricorsi prodotti dai contribuenti, volti ad ottenere ли l'annullamento della cartella esattoriale n. 3534701, sul presupposto che l'at- to di compravendita di repertorio 55246, redatto l'11 gennaio 1984 dal no- taio ZA, aveva prodotto solo effetti reali e non obbligatori e, quindi, andava registrato come compromesso;
il Collegio ritiene di condividere le argomentazioni poste a sostegno della sentenza di primo grado;
infatti, la documentazione allegata e tutto l'iter procedurale posto all'attenzione del giudice d'appello mostrano inequivoca- bilmente che l'atto stipulato in Terracina il 2 novembre 1983 tra i contraenti CO ON e IU AN NO ha natura giuridica di compromesso, per cui l'appello dell'Ufficio non può essere accolto.
2.1. Il ricorso per cassazione del Ministero delle finanze è sostenuto con un unico motivo d'impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che sia cassata la sentenza del- la Commissione tributaria regionale di Roma impugnata, con ogni conse- guente statuizione.
3.1. Il signor IU AN NO resiste con controricorso.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che, in via principale, sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso e che, nel merito, in accoglimento del controricorso, sia respinto il ricorso del Ministero delle finanze. Con vittoria delle spese di giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico, articolato motivo di ricorso per cassazione il Mini- stero delle finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 20 DPR 26 aprile 1986, n. 131, e il difetto di motivazione circa un punto deci- sivo della controversia. 仏 4.2. Il Ministero delle finanze sostiene, al riguardo, che il giudice d'appello muoverebbe dell'affermazione del tutto apodittica che la documen- tazione allegata e tutto l'iter procedurale posti alla sua attenzione mostrereb- bero inequivocabilmente che l'atto avrebbe natura di compromesso. Nella sentenza non seguirebbe altro per comprendere le ragioni che hanno indotto i giudici a negare rilevanza ai fatti e alle articolate argomentazioni che l'Uf- ficio aveva addotto a sostegno della tesi che l'atto contestato fosse definiti- vo, e non già solo un preliminare di compravendita. Tutto ciò si rifletterebbe in un palese e radicale vizio di motivazione dell'impugnata decisione. Inol- tre, il riferimento operato dei giudici tributari ad elementi estrinseci all'atto, quali sarebbero quelli genericamente attinenti alla documentazione allegata e all'iter procedurale posto alla loro attenzione, per individuarne il contenuto negoziale e la natura giuridica, costituirebbe di per sé evidente violazione dell'art. 20 DPR 26 aprile 1986, n. 131. 4.3. Il motivo è fondato. Infatti, l'affermazione, contenuta nella sen- tenza impugnata, secondo la quale la documentazione allegata e tutto l'i- ter procedurale posto all'attenzione di questo consesso mostrano inequivo- cabilmente che l'atto stipulato in Terracina il 2.11.1983 tra i contraenti Gaz- zelloni CO e NO IU ha natura giuridica di compromes- so>>, costituisce solo una parte, per di più embrionale, di quella dichiara- zione accessoria, ma obbligatoria e necessaria, del dispositivo, che è la mo- tivazione della sentenza e che deve essere completa perché non sia pregiudi- cata la validità dell'intero atto giurisdizionale. La motivazione è, nel caso in esame, parziale, perché il giudice di appello si limita ad indicare generica- mente le fonti della propria conoscenza (la documentazione allegata e i M 5 comportamenti tenuti dalle parti nel processo), senza individuarli e senza specificare gli oggetti che ha potuto estrarne. Inoltre, il giudice d' appello si limita ad enunciare solo il risultato dell'elaborazione degli oggetti di cono- scenza tratti dalle fonti utilizzate, il quale consiste nella determinazione del- la natura giuridica di compromesso del negozio stipulato il 2 novembre 1983. Nulla egli dice, invece, sul percorso logico seguito per passare degli oggetti di conoscenza, peraltro non individuati, al giudizio finale. Ora, la motivazione è, in tutti gli atti dei pubblici poteri nei quali debba figurare, un comportamento dichiarativo complesso con funzione di pubblicità, perché ha lo scopo di far conoscere ai destinatari le regioni per le quali l'organo pubblico adotta un determinato provvedimento. Il difetto di motivazione è, nel caso di specie, pressoché totale, perché, se si esclude il generico punto di partenza e il preciso punto di arrivo, la mancanza di tessuto linguistico ar- gomentativi con funzione di connessione tra oggetto e contenuto del giudi- zio evidenzia l'impossibilità per chicchessia di conoscere le considerazioni in base alle quali il giudice di secondo grado si è orientato verso il rigetto dell'appello dell'Ufficio.
5. Per le ragioni illustrate la sentenza impugnata è viziata per difetto di motivazione. Il ricorso merita, quindi, di essere accolto. Conseguente- mente la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa dev'essere rin- viata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, altra Sezione, che provvederà anche sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
ли la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al- la Commissione tributaria regionale del Lazio, altra Sezione, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2001. Il Presidente вишо осчих Il relatore ed estensore thefsuall IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 25 FEB 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista REGISTRAZIONE DEL D.P.R. 26/4/1936 N. 5 DA TAB. ALL. B TARIA IN S TE TRIBU 13 7