Sentenza 16 giugno 2010
Massime • 1
Non sussiste in capo al condannato un interesse meritevole di tutela a richiedere in sede esecutiva la revoca della sospensione condizionale della pena, per riservare l'applicazione del beneficio alla sanzione inflitta con altra condanna.
Commentario • 1
- 1. L’indulto non può concorrere con la sospensione condizionale della penaNadia Laface · https://www.filodiritto.com/ · 5 dicembre 2010
Sommario: 1. Sentenza Corte di Cassazione, sez. unite, 15.07.2010 (dep. 15.10.2010) n. 36837. 2. Diritto di scelta del condannato. 3. · Sentenza Corte di Cassazione, sez. 1, del 16.06.2010 (dep. 01.07.2010), n. 24854. Funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e questioni applicative. 4. Autorità di cosa giudicata e riproposizione della domanda in executivis. * Sentenza Corte Cassazione 21.01.2010, sez. unite, n. 18288. 1. Le sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36837 del 15.07.2010, sono intervenute sulla questione della configurabilità del concorso tra la sospensione condizionale della pena (artt. 163 e ss c.p.) e l'indulto (art. 174 c.p. e, in ultimo, L. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2010, n. 24854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24854 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 16/06/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 1800
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 6456/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO RI, N. IL 19/04/1972;
avverso l'ordinanza n. 1465/2007 GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA, del 06/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, in persona del dott. Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 6 novembre 2009 e depositata in pari data, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice della esecuzione - per quanto qui rileva - ha respinto le richieste del condannato VA GO di revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena, concessa, con sentenza del Tribunale di Caltagirone, 17 settembre 2001, in relazione alla sanzione inflitta (dieci giorni di arresto e dieci milioni di ammenda) - dichiarata condonata - e di (rinnovata) applicazione del beneficio dell'art. 163 c.p. - in precedenza revocato con ordinanza 7 ottobre 2009 - alla pena inflitta con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, 24 ottobre 2007, motivando: l'indulto non elimina "gli effetti penali della condanna", tra i quali la efficacia risolutiva del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena;
il cumulo delle pene irrogate colle due condanne non consente la reiterazione del beneficio.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Danilo Tipo, mediante atto s.d., depositato il 28 dicembre 2009 col quale lamenta la omessa statuizione in ordine alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena, deducendo l'"evidente interesse" al riguardo del condannato, al fine (implicitamente sotteso) della (ri)applicazione del beneficio alla seconda condanna. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 17 marzo 2010, obietta: "non rientra nei giudice della esecuzione trasferire il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena da una pena, cui applica il condono, ad altra pena, inflitta con una diversa sentenza di condanna". 4. - Il ricorso è infondato.
L'interesse di fatto del condannato a fruire della sospensione condizionale della esecuzione della pena, in relazione alla seconda sentenza, non trova ancoraggio nell'ordinamento giuridico. La legge prevede tassativamente i casi di revoca in executivis della sospensione condizionale della esecuzione della pena. E nessuno dei casi de quibus ricorre, nella specie, con riferimento alla concessione del beneficio elargito colla sentenza del 17 settembre 2001. Nè alcuna norma attribuisce al condannato il diritto di chiedere la revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena, neppure al fine di "trasferire" - come perspicuamente rileva il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte - il beneficio alla sanzione inflitta con altra condanna. Tanto comporterebbe, oltretutto, lo snaturamento dell'istituto, trasformato in una sorta di franchigia dalla sanzione penale, così sovvertendone la essenziale finalità della prevenzione della recidiva e comportando l'antitetico effetto della incentivazione del reato per la prospettiva di impunità.
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010