CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 19264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19264 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9556/2025 R.G. proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia Vecchia n. 691, presso lo studio dell’avv. Marco IO PP, rappresentata e difesa dall’avv. Giordano Balossi
- ricorrente -
contro Liquidazione giudiziale ALBA S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avv. Amedeo Tonachella, rappresentata e difesa dall’avv. Gianni Tognoni
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 1 Num. 19264 Anno 2026 Presidente: TERRUSI FRANCESCO Relatore: ZULIANI ANDREA Data pubblicazione: 11/06/2026 2 avverso il decreto del Tribunale di Massa depositato il giorno 8.4.2025 nel procedimento iscritto al n. 9-1/2023 R.G.L.G.; udita la relazione svolta, all’udienza del 14.4.2026, dal Consigliere AN AN;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis;
uditi l’avv. Marco IO PP e l’avv. Amedeo Tonachella. FATTI DI CAUSA Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (d’ora innanzi anche Banca MPS S.p.A.) propose domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale Alba S.r.l. avente ad oggetto (tra l’altro e per quanto qui interessa) un credito di € 25.326,06 derivante da un finanziamento chirografario concesso il 10.6.2020, nell’ambito degli interventi per favorire la liquidità delle piccole e medie imprese previsti dall’art. 13, comma 1, lett. m, del d.l. n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, in legge n. 40 del 2020); finanziamento all’epoca coperto per l’intero importo dalla garanzia di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., ai sensi dell’art. 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996. Il giudice delegato rigettò la domanda, rilevando – in conformità all’eccezione sollevata dai curatori della liquidazione giudiziale – la nullità del contatto di finanziamento, qualificato come mutuo di scopo, per deviazione dalla causa assegnatagli dalla legge e per la violazione di norme imperative, anche di rilevanza penale. 3 Banca MPS S.p.A. propose opposizione allo stato passivo, che – nel contraddittorio con la procedura concorsuale – venne respinta dal Tribunale di Massa, in composizione collegiale. Contro il decreto del tribunale Banca MPS S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per l’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte – chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile – e le parti hanno depositato memoria illustrativa. La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I primi tre motivi sono accomunati, nel ricorso di Banca MPS S.p.A., da un’unica rubrica e da un’unica illustrazione. Essi denunciano «Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: erronea applicazione dell’art. 1375 c.c. - erronea applicazione dell’art. 1343 c.c. - erronea applicazione dell’art. 1418 c.c.». La ricorrente censura l’accertamento della nullità del finanziamento, contestando sia la qualificazione del contratto in termini di mutuo di scopo, sia la presenza, all’epoca, di chiari indici di insolvenza della società finanziata, sia la violazione delle norme penali contenute negli artt. 323 c.c.i.i. (rectius, ratione temporis, 217 legge fall.) e nell’art. 316-ter c.p. 2. I motivi sono inammissibili, perché i profili denunciati in ordine ai presupposti dei reati di bancarotta semplice e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato non assumono rilievo causale, mentre nella parte qualificante la censura è rivolta all’accertamento del fatto. 4 In questo senso è sufficiente correggere la motivazione del provvedimento impugnato. 2.1. In disparte la qualificazione del contratto come mutuo di scopo (che non è esplicitata nell’art. 13, comma 1, lett. m, d.l. n. 23 del 2020, a differenza di quanto previsto per i mutui con garanzia SACE dall’art. 1, comma 2, lett. n e n-bis, del medesimo d.l.), non è corretta l’affermazione del Tribunale di Massa secondo cui alla violazione dell’art. 5 T.U.B. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) conseguirebbe la nullità del contratto di finanziamento, in quanto «contrario a norme imperative» (art. 1418 c.c.). L’art. 5 T.U.B. pone, in termini generali, l’obbligo di « sana e prudente gestione» in capo ai «soggetti vigilati» dalle «autorità creditizie». La mera violazione di tale obbligo integra, di per sé, un illecito suscettibile di determinare responsabilità a titolo di risarcimento danni, ma non la nullità del contratto, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare con riguardo a specifiche fattispecie (v., ad es., Cass. S.u. n. 33719/2022 e Cass. n. 7949/2023, sul superamento dei limiti di finanziabilità con mutuo fondiario;
Cass. S.u. n. 8472/2022 e Cass. n. 7101/2025, sulla garanzia prestata da Confidi al di fuori dei casi consentiti). 2.2. La nullità, tuttavia, sussiste, qualora alla violazione delle norme che impongono la sana e prudente gestione si associ la violazione di norme incriminatrici penali, quali sono quelle che sanzionano la bancarotta semplice (avere «compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento», oggi «liquidazione giudiziale», e avere «aggravato il dissesto» con «grave colpa») e l’indebita percezione di erogazioni pubbliche «mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute» (art. 316-ter c.p.). 5 E sono appunto questi i reati che il Tribunale di Massa ha incidentalmente accertato nel caso di specie, con ciò dando – per questa parte – un corretto fondamento normativo alla confermata decisione di rigettare la domanda di ammissione al passivo del credito vantato da Banca MPS S.p.A. Nel decreto impugnato si legge che «risulta provato … che al momento della concessione del finanziamento Alba S.r.l. versasse in una situazione di crisi tale da far sorgere seri dubbi circa la sua capacità di generare in futuro flussi di cassa idonei a sostenere la continuità», dal che l’affermazione che «la concessione del finanziamento integra un’operazione gravemente imprudente, che ha contribuito ad aggravare la crisi della società, anche considerando che lo stesso è stato utilizzato per tacitare un credito chirografario e, in particolare, per azzerare il saldo negativo di un conto corrente accesso da Alba S.r.l. presso lo stesso MPS». Ciò sull’accertato presupposto che Banca MPS S.p.A. era consapevole della situazione in cui versava Alba S.r.l., in ragione dei pregressi inadempimenti rispetto alle scadenze dei canoni di un contratto di leasing e dei ripetuti sforamenti del limite del fido concesso sul conto corrente, come dettagliatamente riportato nel decreto. In tale contesto, il tribunale ha ritenuto accertato che il finanziamento, essendo stato utilizzato per ripianare l’esposizione sul conto corrente, fu stipulato per conseguire la garanzia integrale prestata da MCC su un credito chirografario della banca verso un soggetto difficilmente solvibile. 2.3. Rispetto a questa statuizione, le contestazioni mosse dalla ricorrente riguardano l’accertamento e l’apprezzamento dei fatti (in particolare, la sussistenza e la rilevanza degli inadempimenti attribuiti ad Alba S.r.l. e preesistenti rispetto alle difficoltà determinate dalla pandemia da Covid-19 e dalla conseguente paralisi di molte attività economiche), ma si tratta di censure inammissibili in sede di legittimità, fermo restando che non viene nemmeno prospettata 6 l’assenza di motivazione sul punto (censurabile entro i limiti dettati da Cass. S.u. n. 8053/2014), né si contesta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che siano stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). 3. Il quarto motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: erronea applicazione dell’art. 2704 c.c.». La ricorrente censura l’affermazione, contenuta nell’ultima parte del decreto impugnato, secondo cui il credito non sarebbe stato nemmeno provato, «atteso che il contratto di finanziamento prodotto dalla banca è privo di data certa anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 2704 c.c.». Secondo Banca MPS S.p.A. la certezza della data del documento contenente il contratto risulterebbe, invece, da plurimi elementi, tra i quali la stessa garanzia del Mediocredito Centrale. 4. Anche questo motivo è inammissibile, ma per la diversa ragione che esso critica una parte del decreto che non ha alcuna rilevanza ai fini della motivazione della decisione assunta dal tribunale. La rilevata nullità del contratto è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto dalla domanda di ammissione al passivo e, a ben vedere, essa presuppone la conoscenza delle date in cui il finanziamento venne concesso ed erogato. Il riferimento all’assenza di data certa del contratto ai sensi dell’art. 2704 c.c. è dunque un’aggiunta del tutto inutile, che non giova e non nuoce alla restante parte della motivazione del decreto. Allo stesso modo, il Tribunale di Massa ha anche fatto un cenno all’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 2035 c.c. (irreperibilità della prestazione indebita, in caso di scopo comune contrario al buon costume), che risulta anch’esso del tutto irrilevante, in mancanza di domanda della banca di essere 7 ammessa al passivo a titolo di ripetizione della somma indebitamente versata in esecuzione del contratto nullo. 5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 14.4.2026. Il Consigliere estensore AN AN Il Presidente NC US
- ricorrente -
contro Liquidazione giudiziale ALBA S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avv. Amedeo Tonachella, rappresentata e difesa dall’avv. Gianni Tognoni
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 1 Num. 19264 Anno 2026 Presidente: TERRUSI FRANCESCO Relatore: ZULIANI ANDREA Data pubblicazione: 11/06/2026 2 avverso il decreto del Tribunale di Massa depositato il giorno 8.4.2025 nel procedimento iscritto al n. 9-1/2023 R.G.L.G.; udita la relazione svolta, all’udienza del 14.4.2026, dal Consigliere AN AN;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis;
uditi l’avv. Marco IO PP e l’avv. Amedeo Tonachella. FATTI DI CAUSA Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (d’ora innanzi anche Banca MPS S.p.A.) propose domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale Alba S.r.l. avente ad oggetto (tra l’altro e per quanto qui interessa) un credito di € 25.326,06 derivante da un finanziamento chirografario concesso il 10.6.2020, nell’ambito degli interventi per favorire la liquidità delle piccole e medie imprese previsti dall’art. 13, comma 1, lett. m, del d.l. n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, in legge n. 40 del 2020); finanziamento all’epoca coperto per l’intero importo dalla garanzia di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., ai sensi dell’art. 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996. Il giudice delegato rigettò la domanda, rilevando – in conformità all’eccezione sollevata dai curatori della liquidazione giudiziale – la nullità del contatto di finanziamento, qualificato come mutuo di scopo, per deviazione dalla causa assegnatagli dalla legge e per la violazione di norme imperative, anche di rilevanza penale. 3 Banca MPS S.p.A. propose opposizione allo stato passivo, che – nel contraddittorio con la procedura concorsuale – venne respinta dal Tribunale di Massa, in composizione collegiale. Contro il decreto del tribunale Banca MPS S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per l’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte – chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile – e le parti hanno depositato memoria illustrativa. La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I primi tre motivi sono accomunati, nel ricorso di Banca MPS S.p.A., da un’unica rubrica e da un’unica illustrazione. Essi denunciano «Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: erronea applicazione dell’art. 1375 c.c. - erronea applicazione dell’art. 1343 c.c. - erronea applicazione dell’art. 1418 c.c.». La ricorrente censura l’accertamento della nullità del finanziamento, contestando sia la qualificazione del contratto in termini di mutuo di scopo, sia la presenza, all’epoca, di chiari indici di insolvenza della società finanziata, sia la violazione delle norme penali contenute negli artt. 323 c.c.i.i. (rectius, ratione temporis, 217 legge fall.) e nell’art. 316-ter c.p. 2. I motivi sono inammissibili, perché i profili denunciati in ordine ai presupposti dei reati di bancarotta semplice e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato non assumono rilievo causale, mentre nella parte qualificante la censura è rivolta all’accertamento del fatto. 4 In questo senso è sufficiente correggere la motivazione del provvedimento impugnato. 2.1. In disparte la qualificazione del contratto come mutuo di scopo (che non è esplicitata nell’art. 13, comma 1, lett. m, d.l. n. 23 del 2020, a differenza di quanto previsto per i mutui con garanzia SACE dall’art. 1, comma 2, lett. n e n-bis, del medesimo d.l.), non è corretta l’affermazione del Tribunale di Massa secondo cui alla violazione dell’art. 5 T.U.B. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) conseguirebbe la nullità del contratto di finanziamento, in quanto «contrario a norme imperative» (art. 1418 c.c.). L’art. 5 T.U.B. pone, in termini generali, l’obbligo di « sana e prudente gestione» in capo ai «soggetti vigilati» dalle «autorità creditizie». La mera violazione di tale obbligo integra, di per sé, un illecito suscettibile di determinare responsabilità a titolo di risarcimento danni, ma non la nullità del contratto, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare con riguardo a specifiche fattispecie (v., ad es., Cass. S.u. n. 33719/2022 e Cass. n. 7949/2023, sul superamento dei limiti di finanziabilità con mutuo fondiario;
Cass. S.u. n. 8472/2022 e Cass. n. 7101/2025, sulla garanzia prestata da Confidi al di fuori dei casi consentiti). 2.2. La nullità, tuttavia, sussiste, qualora alla violazione delle norme che impongono la sana e prudente gestione si associ la violazione di norme incriminatrici penali, quali sono quelle che sanzionano la bancarotta semplice (avere «compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento», oggi «liquidazione giudiziale», e avere «aggravato il dissesto» con «grave colpa») e l’indebita percezione di erogazioni pubbliche «mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute» (art. 316-ter c.p.). 5 E sono appunto questi i reati che il Tribunale di Massa ha incidentalmente accertato nel caso di specie, con ciò dando – per questa parte – un corretto fondamento normativo alla confermata decisione di rigettare la domanda di ammissione al passivo del credito vantato da Banca MPS S.p.A. Nel decreto impugnato si legge che «risulta provato … che al momento della concessione del finanziamento Alba S.r.l. versasse in una situazione di crisi tale da far sorgere seri dubbi circa la sua capacità di generare in futuro flussi di cassa idonei a sostenere la continuità», dal che l’affermazione che «la concessione del finanziamento integra un’operazione gravemente imprudente, che ha contribuito ad aggravare la crisi della società, anche considerando che lo stesso è stato utilizzato per tacitare un credito chirografario e, in particolare, per azzerare il saldo negativo di un conto corrente accesso da Alba S.r.l. presso lo stesso MPS». Ciò sull’accertato presupposto che Banca MPS S.p.A. era consapevole della situazione in cui versava Alba S.r.l., in ragione dei pregressi inadempimenti rispetto alle scadenze dei canoni di un contratto di leasing e dei ripetuti sforamenti del limite del fido concesso sul conto corrente, come dettagliatamente riportato nel decreto. In tale contesto, il tribunale ha ritenuto accertato che il finanziamento, essendo stato utilizzato per ripianare l’esposizione sul conto corrente, fu stipulato per conseguire la garanzia integrale prestata da MCC su un credito chirografario della banca verso un soggetto difficilmente solvibile. 2.3. Rispetto a questa statuizione, le contestazioni mosse dalla ricorrente riguardano l’accertamento e l’apprezzamento dei fatti (in particolare, la sussistenza e la rilevanza degli inadempimenti attribuiti ad Alba S.r.l. e preesistenti rispetto alle difficoltà determinate dalla pandemia da Covid-19 e dalla conseguente paralisi di molte attività economiche), ma si tratta di censure inammissibili in sede di legittimità, fermo restando che non viene nemmeno prospettata 6 l’assenza di motivazione sul punto (censurabile entro i limiti dettati da Cass. S.u. n. 8053/2014), né si contesta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che siano stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). 3. Il quarto motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: erronea applicazione dell’art. 2704 c.c.». La ricorrente censura l’affermazione, contenuta nell’ultima parte del decreto impugnato, secondo cui il credito non sarebbe stato nemmeno provato, «atteso che il contratto di finanziamento prodotto dalla banca è privo di data certa anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 2704 c.c.». Secondo Banca MPS S.p.A. la certezza della data del documento contenente il contratto risulterebbe, invece, da plurimi elementi, tra i quali la stessa garanzia del Mediocredito Centrale. 4. Anche questo motivo è inammissibile, ma per la diversa ragione che esso critica una parte del decreto che non ha alcuna rilevanza ai fini della motivazione della decisione assunta dal tribunale. La rilevata nullità del contratto è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto dalla domanda di ammissione al passivo e, a ben vedere, essa presuppone la conoscenza delle date in cui il finanziamento venne concesso ed erogato. Il riferimento all’assenza di data certa del contratto ai sensi dell’art. 2704 c.c. è dunque un’aggiunta del tutto inutile, che non giova e non nuoce alla restante parte della motivazione del decreto. Allo stesso modo, il Tribunale di Massa ha anche fatto un cenno all’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 2035 c.c. (irreperibilità della prestazione indebita, in caso di scopo comune contrario al buon costume), che risulta anch’esso del tutto irrilevante, in mancanza di domanda della banca di essere 7 ammessa al passivo a titolo di ripetizione della somma indebitamente versata in esecuzione del contratto nullo. 5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 14.4.2026. Il Consigliere estensore AN AN Il Presidente NC US