Sentenza 18 gennaio 2005
Massime • 1
Nel procedimento minorile, l'aggravamento delle esigenze cautelari, determinato dall'allontanamento ingiustificato del minore dalla comunità o da gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, consente l'applicazione della custodia cautelare solo in presenza dei presupposti ed entro i limiti temporali indicati nell'art. 22, comma quarto, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, e non anche sulla base dei criteri indicati negli artt. 276 e 299 cod.proc.pen., la cui operatività - secondo il dettato dell'art. 1 del citato d.P.R., che fa salva l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale per quanto non previsto - è esclusa dalla disciplina specificamente derogatoria del citato art. 22.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2005, n. 12600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12600 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 18/01/2005
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 114
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 039232/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RI SAGBERA, N. IL 20/01/1990;
avverso ORDINANZA del 27/09/2004 TRIB. LIBERTÀ MINORI di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VENEZIANO Giuseppe, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Il Tribunale per i minorenni di Venezia, investito dell'appello proposto ex art. 310 c.p.p. nell'interesse della minore IS SA avverso l'ordinanza con la quale in data 12/8/2004 il GIP. presso il medesimo Tribunale aveva respinto l'istanza di dichiarare cessata l'efficacia della misura custodiale in carcere e di sostituire detta misura con quella inizialmente applicata del Collocamento in comunità, ha deciso, con ordinanza del 27/9/2004, di respingere il gravame. Avverso tale decisione l'indagata propone, per mezzo della legittima affidataria esercente la potestà genitoriale, ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per illogicità manifesta della motivazione, per la ragione che è stata affermata, contrariamente alle premesse poste dagli stessi giudici dell'appello, la prevalenza sulla norma speciale, di cui all'art. 22, comma 4, D.P.R. 22/9/1998 n. 448, della disposizione generale di cui all'art. 299, comma 4, c.p.p. in un caso, come quello in esame, di aggravamento delle esigenze cautelari per effetto di allontanamento ingiustificato di una minore dalla Comunità, nella quale era stata originariamente collocata in ragione delle esigenze cautelari sottese all'imputazione di tentato furto aggravato ascrittale. Altro difetto di motivazione denuncia, in linea secondaria, la ricorrente e riguarda l'incomprensibile scelta operata dal G.I.P., e avallata dal Tribunale in sede di appello, di non applicare alla ER, madre di una bambina di soli tre mesi, la norma eccezionale di cui all'art. 275, comma 4, c.p.p., che vieta l'applicazione della custodia cautelare in carcere alle madri di prole di età inferiore ai tre anni con esse conviventi, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il primo e assorbente motivo di ricorso è fondato.
È d'uopo premettere che l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere, alla quale in atto è sottoposta l'indagata ER SA, è stata emessa ex art. 299, comma 4, c.p.p. dal G.I.P. in sostituzione della precedente misura cautelare del Collocamento in comunità, in quanto l'allontanamento ingiustificato dalla comunità da parte dell'indagata aveva fatto ritenere al citato giudice e poi, a seguito di appello, anche al Tribunale per i minorenni, con l'ordinanza gravata di ricorso per Cassazione, fosse indicativa di un aggravamento delle esigenze cautelari. Il G.I.P. e, in sede di appello ex art. 310 c.p.p. il Tribunale per i minorenni di Venezia, respingendo l'istanza di scarcerazione della minore, motivata dalla eccepita perdita di efficacia della misura custodiale, per non essere stata questa limitata alla durata massima di un mese, tuttavia, sono incorsi nella illegittimità denunciata. Ciò perché tali giudici di merito hanno, con argomentazioni manifestamente illogiche, affermato che non potesse trovare ingresso nel caso di specie il principio di specialità, generalmente accolto nell'ordinamento ed espressamente sancito per i procedimenti a carico dei minorenni dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 488 del 1988, in tal modo, incoerentemente applicando all'ipotesi di allontanamento ingiustificato dalla comunità, realizzato dalla minore ER, la norma generale applicabile agli imputati maggiorenni di cui all'art. 299, comma 4, c.p.p., la quale, al contrario della norma speciale di cui all'art. 22, comma 4, del D.P.R. n. 448 citato, non prevede limitazioni alla durata della misura custodiate disposta in sostituzione di quella originaria meno grave.
Così argomentando, i giudici di merito non hanno tenuto conto che nel procedimento minorile l'aggravamento delle esigenze cautelari, determinato dall'allontanamento ingiustificato del minore dalla comunità o da gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, consente l'applicazione della custodia cautelare solo in presenza dei presupposti ed entro i limiti temporali indicati nell'art. 22, comma 4, D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, e non anche sulla base dei criteri indicati negli artt. 276 e 299 cod.proc.pen., la cui operatività - secondo il dettato dell'art. 1 del citato D.P.R., che fa salva l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale per quanto non previsto - è esclusa dalla disciplina specificamente derogatoria del citato art. 22. Posto che, nel caso concreto, si era in presenza del presupposto richiesto dalla disposizione di legge richiamata, ovverosia di procedimento per delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque, i giudici cautelari di merito avrebbero dovuto disporre che la misura della custodia cautelare fosse limitata ad un tempo non superiore ad un mese e, conseguentemente, accogliere la richiesta di dichiarare cessata l'efficacia della più grave misura custodiate alle ore 24,00 del trentesimo giorno di permanenza della minore in carcere. In questa sede, questa Corte non può che, in coerenza con le suesposte argomentazioni, annullare senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, ordinare l'immediata liberazione della ricorrente, se non sia stata ripristinata l'originaria misura meno grave del Collocamento in comunità, ovvero se non risulti che la predetta sia detenuta in forza di altro titolo restrittivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina l'immediata liberazione della ricorrente, se non detenuta per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2005