Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
IN NOM020 7 7 / 0 1 REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N.15418/99 Dott. Vincenzo FERRO Cons. Relatore Cron.
4.373 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere 642 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. Ud.13/12/00 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto per diritti L. 300° 14 FEB 2001 da SE RM e dalla società LA FENICE s.a.s. di IL CANCELLIERE RM SE, rappresentati e difesi -come da LIRE 3000 ricorso dall'avv. Cesare Cremoniniprocura in calce al CANCELLERIA del foro di Modena e dall'avv. Giancarlo Bonanni del foro di Roma, presso quest'ultimo elettivamente LCG068753 domiciliati in Roma, piazza Prati degli Strozzi 26, ricorrenti contro il FALLIMENTO della società LA FENICE s.a.s., in persona del Curatore, intimato non costituito e contro 2383 1 2000 la IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI GENERALI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante in carica, - intimata non costituita avversO la sentenza della Corte d'appello di Firenze 9 marzo 31 maggio 1999 n. 663 in tema di: opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre dal Relatore Cons. dott. Vincenzo Ferro;
Udito l'avv. Bonanni Giancarlo per il ricorrente;
inf Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso dichiarazione dell'inammssibilità del chiedendo la ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Col presente ricorso, EL OV ed ex CE s.a.s. ME OV" invocano la cassazione della sentenza 9 marzo/31 maggio 1999 n. 663 con la quale la Corte di appello di Firenze, prima sezione civile, ha rigettato l'appello proposto da OV ME, sia in proprio che quale rappresentante della s.a.s. La CE di OV ME e C. avverso la 2 sentenza del Tribunale di Prato n. 252/98 che respingeva l'opposizione al fallimento sia della società che del socio OV ME, dichiarato con sentenza 23 febbraio 1996 dallo stesso Tribunale di Prato in accoglimento dell'istanza presentata dalla società Importazioni ed Esportazioni Generali s.r.l. Il contenuto del ricorso si esaurisce nelle seguenti testuali enunciazioni: "Primo motivo: ultra petitum del giudice di appello. Il giudice di appello nel disporre d'ufficio la correzione della sentenza aforimo grado ha contravvenuto all'art. 112 C.P.C. pronunciando oltre i limiti della domanda, considerato che sia il creditore istante sia il Curatore non si ид sono costituiti in entrambi i giudizi e quindi nessuna domanda è stata mai proposta. Il G.I. nonostante l'istanza fosse corredata da visura camerale che evidenziava variazioni in corso, negligentemente, non svolse nessuna verifica. Solo il 12 luglio 1996 su segnalazione del curatore irritualmente estese il fallimento a RC RT, senza correzione alcuna. I giudici della Corte rilevano la circostanza attribuendola a mero errore materiale e dispongono la correzione ex art. 287 C.P.C. ignorando che in opposizione la circostanza era stata manifestata. Il Tribunale non è incorso in errore materiale ma in una 3 violazione con conseguente nullità ritualmente eccepita. Sotto il profilo della conformità dei principi di diritto censurabile non aver negligentemente accertato primna avendone motivo, la vera identità del soggetto. Secondo motivo: Si è trascurato, ignorando l'art. 2393 del cod. civ., che OV ME, scoperta 1'ingerenza abusiva nella tempestivamentegestione sociale di RC RT, denunciò sia ai soci sia all'autorità giiudiziaria il comportamento doloso per violazione da parte di RC RT dell'art. 2320 C.C., come si può evincere dalle denuncie che si sono prodotte in primo grado. Quale respon sabilità ид роса sorveglianza può essere о attribuita al OV ME per l'insorgere di uno stato di insolvenza provocato da RC RT? Questi ha fatto tutto quanto era in suo potere per evitare conseguenze dannose alla società. Pertanto ex art. 2932 C.C. va riconosciuta e dichiarata la sua totale estraneità escludendo qualsiasi responsabilità per il procurarto stato di insolvenza della società. Nella deprecata ipotesi si fa comunque rilevare che al OV non gli [sic] è stato consentito di esercitare difesa di cui all'art. 15 leggeil diritto di fallimentare. La CE s.a.s. di ME OV ha sempre soddisfatto ogni obbligazione direttamente assunta e senza il comportamento criminoso e 4 fraudolento del RC che si appropriò di denaro e assunse obbligazioni all'insaputa del OV non si sarebbe materializzato uno stato di insolvenza". La Curatela del fallimento e la società Esportazioni Generali s.r.
1. non Importazioni ed svolgono attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è stato proposto "nell'interesse di ME OV ed ex CE s.a.s rappresentati Э difesi giusta delega in calce al presente atto dall'avv. Cesare Cremorcani e dall'avv. Giancarolo Bonanni". La procura in calce al ricorso del seguente ligh testuale tenore: "Il sottoscritto ME OV nato a Militello in [...] il [...] dichiara di nominare difensore doi fiducia l'avv. Cesare Cremonini e l'avv. Giancarlo Bonanni con studio in Roma piazza degli Strozzi 26, conferendo inoltre specifico mandato ad impugnare la sentenza 663/99 pronunciata dalla Corte di appello di Firenze il 31/5/1999 con tutte le facoltà inerenti al mandato". In difetto di qualsiasi manifestazione di spendita da parte del conferente del nome della società, congiuntamente ma distintamente (in virtù della autonoma soggettività processuale attribuibile alle società di persone ancorché non dotate di piena personalità giuridica) ricorrente, il ricorso va 5 inammissibile in quanto promanante dalla dichiarato stessa, indipendentemente dalla verifica della società sussistenza ○ meno nella persona del OV di un attuale potere rappresentativo della medesima.
2. Per diverso motivo va dichiarato inammissibile ricorso, in quanto proposto dal OV in nome e il conto proprio, nell'esercizio della legittimazione per che gli compete a mettere in discussione la sentenza fallimento della società costituentedichiarativa del della dichiarazione del suo fallimentopresupposto personale. I l contenuto del ricorso, quale integralmente riferito nella parte espositiva della presente sentenza, non assolve, infatti, cheall'indefettibile requisito dell'autosufficienza, si risolve nella idoneità dell'atto, ex se e quindi senza necessità di integrazione con elementi desumibili da altri atti del processo (ivi compresa la sentenza impugnata) а rendere conoscibili, in termini pur sintetici ma pur sempre sufficienti ai fini del giudizio di legittimità, le questioni dedotte in giudizio e le decisioni assunte in ordine alle stesse dai giudici del merito, in modo da rendere apprezzabile e verificabile la correlazione tra esse e le argomentazioni critiche svolte dal ricorrente. tenore del ricorso in esame, invero, non rende comprensibili: né la ragione di essere della censura di 6 ultrapetizione in relazione da un lato alla dichiarazione del fallimento della società e del socio OV ME e dall'altro alla disposta correzione termini di cui non viene precisato il senso;
né i giuridici di riferimento della prospettata "violazione" e della correlata asserita nullità; né la rilevanza, in hoooo rapporto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, 290000 dell'argomentazione relativa alla responsabilità ascrivibile ad altra persona nella causazione dello stato di insolvenza della società; né, infine, il modo in cui si sarebbe estrinsecata la lamentata violazione del diritto di difesa. viene quindi dichiarato 3. Il ricorso inammissibile in ogni sua dimensione. In difetto di attività difensiva delle parti intimate, nessun da assumere in ordine alle speseprovvedimento dell'attuale fase di giudizio. Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 21.04 if
P.Q.M.
Iscritto a ruplo.il, Art. 1. 1/60 la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 13 dicembre 2000. jonquali Male IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE мои linc ELLERIA C N A C 14 FEB 2001 IN SITATA IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo EPO IL CANCELLIERE. id Wt D ggi, aria Di Nuzzo 0 O M 7